CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1991
Cassazione n. 32196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ei/t, Ritenutodurre che il reato si sarebbe estinto per la sua prescrizione avvenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con i corretti calcoli esplicitati nella sentenza, in base ai quali, tenendo conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, risulta che la prescrizione si sarebbe compiuta soltanto posteriormente (nell'agosto del 2022); ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente