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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24247/2026

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di Appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civileST [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlo Camera, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositatocomparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 29 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello diGenova, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 maggio 2024, con laquale il Tribunale di Massa, l’ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione inrelazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.2.

Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degli artt.192, 211, 220, 227, 234, 507, 533 cod. proc. pen. e 646 cod. pen.,travisamento delle prove documentali e dichiarative nonché contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione diprobatorio.2.1.

La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare ladocumentazione contabile dalla quale emergerebbe che le annotazioni neiregistri aziendali erano effettuate da più soggetti e non costituivano attività diesclusiva competenza della ricorrente.Analogamente, i giudici di appello avrebbero trascurato le dichiarazioni dellateste [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la chiave della cassaforte dell’unità localedi Fosdinovo non era nella disponibilità esclusiva dell’imputata e gli incassi incontanti venivano gestiti anche da altri dipendenti.Si deduce, inoltre, che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione inordine al report sulla sicurezza dell’account di posta elettronica personaleprodotto dalla difesa, dal quale emergerebbe la possibilità di accesso da parte diterzi all’account aziendale assegnato alla ricorrente.La ricorrente censura, altresì, la decisione nella parte in cui è stato negato valoreprobatorio alla copia dell’accordo individuale intercorso tra l’imputata e la datricedi lavoro, attestante la legittimità dei rimborsi indicati nel capo di imputazionecome operazioni da a) a g), documento acquisito all’udienza del 16 marzo 2023ma non esaminato né dal perito né dal giudice di primo grado.2.2.

La difesa contesta anche la mancata valutazione delle specifiche censureformulate in ordine alla completezza della perizia contabile espletata nel giudiziodi primo grado (tra cui: la mancata acquisizione della busta paga e delleinformazioni relative al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società ST [OSCURATO:SOCIETA] ai finidella verifica del rimborso a lui attribuito; l’assenza di elementi concreti asostegno dell’affermazione circa la mancanza di giustificativi per i rimborsieffettuati tra il 5 e il 16 febbraio 2019 e per quelli prelevati da banca; l’omessaconsiderazione dell’accordo intercorso tra la ricorrente e la società; l’erroneavalutazione secondo cui i rimborsi ai dipendenti avrebbero dovuto essere inseritiin busta paga; la mancata acquisizione dell’originale del libro giornale edell’estratto conto del conto effetti in portafoglio; l’attribuzione all’imputatadell’operazione di “storno di cassa nel conto Risconti attivi”, che, secondo larelazione del tecnico informatico incaricato da [OSCURATO:SOCIETA], risulterebbe eseguitatramite l’account 82 – operatore 5; la mancata verifica della contabilità dellacontrollante TPZ Holding in relazione all’operazione denominata “prelevamento dicontante destinato al finanziamento di società infragruppo”).La difesa osserva, inoltre, che il perito avrebbe dichiarato di aver ricercato nellibro giornale fatture di importo corrispondente alle registrazioni da cassa aconto effetti senza trovarne riscontro, ma senza esaminare l’originale del registroné acquisire dalla banca l’estratto conto del conto effetti in portafoglio presso ilCredito Valtellinese.Si deduce anche l’erroneità del metodo seguito, poiché gli importi contabilizzatisi riferirebbero a RID o RIBA relativi al pagamento di più fatture e avrebberorichiesto la verifica dell’effettivo incasso per cassa.

Il perito, inoltre, avrebbedato per presupposto, senza accertarlo, che le somme annotate nel libro giornalefossero effettivamente entrate nella disponibilità della cassa.Tali rilievi, già formulati nel giudizio di primo grado, sarebbero stati ritenutitardivi dalla Corte distrettuale, sul presupposto che eventuali approfondimentiavrebbero potuto essere richiesti nel corso delle operazioni peritali, nonostante ilconsulente dell’imputata avesse trasmesso al perito osservazioni e richieste diacquisizione documentale.La ricorrente deduce, in proposito, che la Corte distrettuale avrebbe omesso diverificare la pertinenza dei rilievi difensivi formulati alla luce delle dichiarazionirese dal perito all’udienza del 15 febbraio 2024 nonché di valutare criticamentele dichiarazioni della parte civile, ritenute inattendibili e prive di riscontri.Si censura, inoltre, l’omessa motivazione sulle ragioni della mancataconsiderazione delle dichiarazioni dell’imputata e degli elementi probatori adiscarico emersi nel corso del processo.2.3.

La difesa deduce, infine, l’erroneità del rigetto della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria mediante l’assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] econfronto tra la parte civile e l’imputata in ordine all’accordo sui rimborsi speseformalizzato nella citata scrittura, rigetto fondato sull’incertezza circa lagenuinità del documento, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere verificataproprio attraverso tale mezzo istruttorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso è al contempo aspecifico, non consentito emanifestamente infondato.2.

Va evidenziato in premessa come la sentenza di appello e quella di primogrado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo statorispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello aquella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dalla ricorrentesiano, in larga parte, dirette a contestare la ricostruzione del fatto nonillogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciòsenza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllocircoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorsogiustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione nonsiano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, LoPresti, non massimata).3.

La censura con cui la ricorrente deduce l’erroneità della motivazione conriguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è manifestamenteinfondata.Deve essere, preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazionedella giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesala presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è unistituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchéil giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato deglin. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.).In considerazione di tale principio di diritto, nell’ipotesi di mancato accoglimentodella richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita edesumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con laquale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione diresponsabilità (vedi, tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019,Motta, Rv. 275114-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non mass.).Nel caso di specie, la non necessarietà dell’esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e delconfronto tra la parte civile e l’imputata emerge con evidenza dalla motivazionedella sentenza impugnata, nella quale i giudici di appello hanno datopuntualmente conto della completezza e univocità del quadro probatorio giàacquisito agli atti ed evidenziato l’irrilevanza delle prove richieste dalla difesa(cfr. pagg. da 10 a 12 della sentenza impugnata), ritenendo che gli elementiprobatori raccolti fossero già di per sé idonei a fondare un giudizio diresponsabilità, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.Ne consegue che il diniego della richiesta si sottrae a censure in sede dilegittimità, risolvendosi in una valutazione discrezionale del giudice di meritosorretta da un apparato argomentativo logico, coerente e pienamente aderentealle risultanze processuali, immune da vizi di manifesta illogicità o daincongruenze nella ricostruzione dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cui lapresunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nelcontraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, come nel caso in esame, sirisolva in una attività "esplorativa", fondata su mere ipotesi difensive efinalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente(Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del28/10/2021, R., Rv. 282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, dep. 2025,Zouabi, non massimata).4.

Le ulteriori doglianze in tema di valutazione apprezzamento del materialeprobatorio poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità sonoarticolateesclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti.Le censure sono, al contempo, aspecifiche in quanto reiterative di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materialeprobatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi econcludenti dalla Corte territoriale.Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze diprimo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotatedi un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, conpercorso argomentativo privo di evidente illogicità, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commessoil reato di appropriazione indebita, valorizzando in particolare l’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa (vedi pag. da 4 a 12 della sentenzaimpugnata).La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata daigiudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazionedella portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato profili dicontrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla parte civile.La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa,senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelledue sentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementiprobatori estranea al sindacato di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese,Rv. 289333-01)Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici,fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni diPatrizia [OSCURATO:PERSONA] (nonché delle ulteriori prove che hanno fornito pieno riscontro atali dichiarazioni accusatorie) in un organico quadro interpretativo, alla luce delquale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione adetti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quantoconducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni della personaoffesa.5.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non è validamentecontrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso unalettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegnadalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che il motivo di ricorso è palesementediretto a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendiodimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una lorolettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito,fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.La ricorrente, dunque, si è limitata a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale deidati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con l’ampia moledi elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcunaviolazione di legge e vizio motivazionale.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti lamentati dalla difesa si risolvono,in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo deglielementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corteterritoriale.

Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamentodei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primogiudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piùdettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacatodi legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, purformalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella meracontrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto aquella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto daigiudici di merito.Deve essere ribadito, in proposito, che la Corte di Cassazione, che è giudice dellamotivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice delcontenuto della prova, non competendole un controllo sul significato concreto diciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentitoalla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità dellamotivazione.

Di conseguenza, non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (vedi Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 - 01).6.

La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudiziononché una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementiprobatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello, alcontempo non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica,contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ovveroincompatibi l ità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ed il significato probatoriodi specifici atti del procedimento.7.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che, in base alla qualità dell'operaprestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vannoliquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civileST [OSCURATO:SOCIETA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlo Camera, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositatocomparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 29 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello diGenova, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 maggio 2024, con laquale il Tribunale di Massa, l’ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione inrelazione al reato di cui all’art. 646 cod. pen.2. Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degli artt.192, 211, 220, 227, 234, 507, 533 cod. proc. pen. e 646 cod. pen.,travisamento delle prove documentali e dichiarative nonché contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione diprobatorio.2.1. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare ladocumentazione contabile dalla quale emergerebbe che le annotazioni neiregistri aziendali erano effettuate da più soggetti e non costituivano attività diesclusiva competenza della ricorrente.Analogamente, i giudici di appello avrebbero trascurato le dichiarazioni dellateste [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la chiave della cassaforte dell’unità localedi Fosdinovo non era nella disponibilità esclusiva dell’imputata e gli incassi incontanti venivano gestiti anche da altri dipendenti.Si deduce, inoltre, che la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione inordine al report sulla sicurezza dell’account di posta elettronica personaleprodotto dalla difesa, dal quale emergerebbe la possibilità di accesso da parte diterzi all’account aziendale assegnato alla ricorrente.La ricorrente censura, altresì, la decisione nella parte in cui è stato negato valoreprobatorio alla copia dell’accordo individuale intercorso tra l’imputata e la datricedi lavoro, attestante la legittimità dei rimborsi indicati nel capo di imputazionecome operazioni da a) a g), documento acquisito all’udienza del 16 marzo 2023ma non esaminato né dal perito né dal giudice di primo grado.2.2. La difesa contesta anche la mancata valutazione delle specifiche censureformulate in ordine alla completezza della perizia contabile espletata nel giudiziodi primo grado (tra cui: la mancata acquisizione della busta paga e delleinformazioni relative al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società ST [OSCURATO:SOCIETA] ai finidella verifica del rimborso a lui attribuito; l’assenza di elementi concreti asostegno dell’affermazione circa la mancanza di giustificativi per i rimborsieffettuati tra il 5 e il 16 febbraio 2019 e per quelli prelevati da banca; l’omessaconsiderazione dell’accordo intercorso tra la ricorrente e la società; l’erroneavalutazione secondo cui i rimborsi ai dipendenti avrebbero dovuto essere inseritiin busta paga; la mancata acquisizione dell’originale del libro giornale edell’estratto conto del conto effetti in portafoglio; l’attribuzione all’imputatadell’operazione di “storno di cassa nel conto Risconti attivi”, che, secondo larelazione del tecnico informatico incaricato da [OSCURATO:SOCIETA], risulterebbe eseguitatramite l’account 82 – operatore 5; la mancata verifica della contabilità dellacontrollante TPZ Holding in relazione all’operazione denominata “prelevamento dicontante destinato al finanziamento di società infragruppo”).La difesa osserva, inoltre, che il perito avrebbe dichiarato di aver ricercato nellibro giornale fatture di importo corrispondente alle registrazioni da cassa aconto effetti senza trovarne riscontro, ma senza esaminare l’originale del registroné acquisire dalla banca l’estratto conto del conto effetti in portafoglio presso ilCredito Valtellinese.Si deduce anche l’erroneità del metodo seguito, poiché gli importi contabilizzatisi riferirebbero a RID o RIBA relativi al pagamento di più fatture e avrebberorichiesto la verifica dell’effettivo incasso per cassa. Il perito, inoltre, avrebbedato per presupposto, senza accertarlo, che le somme annotate nel libro giornalefossero effettivamente entrate nella disponibilità della cassa.Tali rilievi, già formulati nel giudizio di primo grado, sarebbero stati ritenutitardivi dalla Corte distrettuale, sul presupposto che eventuali approfondimentiavrebbero potuto essere richiesti nel corso delle operazioni peritali, nonostante ilconsulente dell’imputata avesse trasmesso al perito osservazioni e richieste diacquisizione documentale.La ricorrente deduce, in proposito, che la Corte distrettuale avrebbe omesso diverificare la pertinenza dei rilievi difensivi formulati alla luce delle dichiarazionirese dal perito all’udienza del 15 febbraio 2024 nonché di valutare criticamentele dichiarazioni della parte civile, ritenute inattendibili e prive di riscontri.Si censura, inoltre, l’omessa motivazione sulle ragioni della mancataconsiderazione delle dichiarazioni dell’imputata e degli elementi probatori adiscarico emersi nel corso del processo.2.3. La difesa deduce, infine, l’erroneità del rigetto della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria mediante l’assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] econfronto tra la parte civile e l’imputata in ordine all’accordo sui rimborsi speseformalizzato nella citata scrittura, rigetto fondato sull’incertezza circa lagenuinità del documento, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere verificataproprio attraverso tale mezzo istruttorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è al contempo aspecifico, non consentito emanifestamente infondato.2. Va evidenziato in premessa come la sentenza di appello e quella di primogrado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo statorispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello aquella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dalla ricorrentesiano, in larga parte, dirette a contestare la ricostruzione del fatto nonillogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciòsenza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura deglielementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllocircoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorsogiustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione nonsiano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, LoPresti, non massimata).3. La censura con cui la ricorrente deduce l’erroneità della motivazione conriguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è manifestamenteinfondata.Deve essere, preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazionedella giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesala presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è unistituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchéil giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato deglin. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.; Sez. 1, n. 6598 del13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.).In considerazione di tale principio di diritto, nell’ipotesi di mancato accoglimentodella richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita edesumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con laquale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione diresponsabilità (vedi, tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019,Motta, Rv. 275114-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non mass.).Nel caso di specie, la non necessarietà dell’esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e delconfronto tra la parte civile e l’imputata emerge con evidenza dalla motivazionedella sentenza impugnata, nella quale i giudici di appello hanno datopuntualmente conto della completezza e univocità del quadro probatorio giàacquisito agli atti ed evidenziato l’irrilevanza delle prove richieste dalla difesa(cfr. pagg. da 10 a 12 della sentenza impugnata), ritenendo che gli elementiprobatori raccolti fossero già di per sé idonei a fondare un giudizio diresponsabilità, senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.Ne consegue che il diniego della richiesta si sottrae a censure in sede dilegittimità, risolvendosi in una valutazione discrezionale del giudice di meritosorretta da un apparato argomentativo logico, coerente e pienamente aderentealle risultanze processuali, immune da vizi di manifesta illogicità o daincongruenze nella ricostruzione dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cui lapresunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nelcontraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, come nel caso in esame, sirisolva in una attività "esplorativa", fondata su mere ipotesi difensive efinalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente(Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del28/10/2021, R., Rv. 282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, dep. 2025,Zouabi, non massimata).4. Le ulteriori doglianze in tema di valutazione apprezzamento del materialeprobatorio poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità sonoarticolateesclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti.Le censure sono, al contempo, aspecifiche in quanto reiterative di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materialeprobatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi econcludenti dalla Corte territoriale.Il compendio probatorio correttamente riportato e valutato nelle sentenze diprimo e secondo grado, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotatedi un minimo di ragionevolezza, ha indotto i giudici di merito ad affermare, conpercorso argomentativo privo di evidente illogicità, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commessoil reato di appropriazione indebita, valorizzando in particolare l’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa (vedi pag. da 4 a 12 della sentenzaimpugnata).La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata daigiudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazionedella portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato profili dicontrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla parte civile.La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa,senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelledue sentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementiprobatori estranea al sindacato di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese,Rv. 289333-01)Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici,fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni diPatrizia [OSCURATO:PERSONA] (nonché delle ulteriori prove che hanno fornito pieno riscontro atali dichiarazioni accusatorie) in un organico quadro interpretativo, alla luce delquale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione adetti elementi del requisito della gravità, univocità e coerenza, in quantoconducenti all’affermazione di piena credibilità delle asserzioni della personaoffesa.5. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non è validamentecontrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso unalettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegnadalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che il motivo di ricorso è palesementediretto a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendiodimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una lorolettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito,fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.La ricorrente, dunque, si è limitata a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale deidati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con l’ampia moledi elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcunaviolazione di legge e vizio motivazionale.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti lamentati dalla difesa si risolvono,in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo deglielementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corteterritoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamentodei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primogiudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piùdettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacatodi legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, purformalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella meracontrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto aquella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto daigiudici di merito.Deve essere ribadito, in proposito, che la Corte di Cassazione, che è giudice dellamotivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice delcontenuto della prova, non competendole un controllo sul significato concreto diciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentitoalla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità dellamotivazione. Di conseguenza, non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (vedi Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 - 01).6. La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudiziononché una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementiprobatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello, alcontempo non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica,contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ovveroincompatibi l ità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ed il significato probatoriodi specifici atti del procedimento.7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.La ricorrente deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che, in base alla qualità dell'operaprestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vannoliquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris