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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 46160/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto alla negazione del beneficio della non menzione e alle pene accessorie fallimentari.

Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 13 aprile 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Siena (all'esito di rito abbreviato) per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione al fallimento della s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", dichiarato dal Tribunale di Siena il 19 gennaio 2018, società di cui Mariottini era stato prima amministratore e poi liquidatore.

All'imputato è stata inflitta la pena di due mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale di sei mesi di reclusione, riducendo la pena a mesi tre di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. e per la scelta del rito; la durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall. è stata, invece, stabilita in un anno.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando sette motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al mancato proscioglimento dell'imputato con riferimento all'omessa tenuta del registro di prima nota, siccome non rientrante tra le scritture contabili di cui all'art. 2114 (recte 2214) cod. civ.

In particolare il ricorrente contesta che, benché sia il Tribunale che la Corte di appello abbiano affermato che l'omessa tenuta del predetto registro non fosse penalmente rilevante, non sia stata tuttavia adottata una pronunzia liberatoria in parte qua, in ragione del ritenuto carattere unitario dell'imputazione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché è stato negato il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta.

In particolare, quanto al primo aspetto, il ricorrente rappresenta di avere consegnato gran parte delle scritture contabili al curatore — che ha potuto, così, ricostruire le vicende della società — in relazione all'unico anno di attività della società; di essere incensurato; di avere ampiamente collaborato con la curatela; che il curatore aveva ritenuto la condotta di natura sostanzialmente colposa; che la società aveva un modesto giro di affari.

Segnala altresì il ricorrente, a sostegno della doglianza, che gli è stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., il che avrebbe dovuto orientare la decisione anche con riferimento al proscioglimento in parola; contesta che sia stata correttamente valutata, invece, la portata delle difficoltà incontrate dal curatore a causa dell'assenza delle scritture non tenute, difficoltà che avevano riguardato non già l'intera situazione contabile della società, ma singoli movimenti in entrata o in uscita.

Altro errore della sentenza impugnata consisterebbe nell'avere parametrato il danno ad una parte del passivo, invece che a quello cagionato dal reato.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e contesta che la Corte di merito abbia negato il beneficio, pur ammettendo la modestia del fallimento, a causa delle difficoltà incontrate dal curatore, difficoltà che — obietta il ricorrente — erano state solo marginali.

La decisione avversata sarebbe, inoltre, contraddittoria, laddove ha prima riconosciuto la modestia del fallimento e poi ne ha affe-mato la serietà in relazione al debito di 40.000 euro.

2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al diniego della non menzione, fondato non già sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., ma sull'esigenza di rendere nota l'inadeguatezza imprenditoriale del prevenuto, quest'ultima estranea ai parametri che possono essere oggetto di valutazione.

Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto della modestia del fatto.

2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen., fondato sulle ragioni già avversate nel terzo motivo, che non avevano tenuto conto degli argomenti spesi nell'appello.

Osserva altresì il ricorrente che l'auspicata pubblicità era stata già garantita con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.

2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata riduzione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., quantificata in anni uno, a dispetto della pena principale di mesi due di reclusione e in spregio ad una corretta valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.7.

Il settimo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riduzione della pena accessoria suddetta, fondata sulla sola non opportunità di una sospensione di soli due mesi e non adeguata alle sollecitazioni presenti nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato.

1. Non lo è quanto al primo motivo di ricorso, che è, anzi, manifestamente infondato.

Come sopra illustrato, il ricorrente contesta che non sia stata adottata una pronunzia parzialmente liberatoria quanto all'omessa tenuta del registro di prima nota benché sia il Tribunale che la Corte di appello ne abbiano escluso la penale rilevanza.

Ebbene, il Collegio ritiene che correttamente la Corte di appello abbia escluso che la ritenuta irrilevanza penale della mancata tenuta del registro di prima nota generasse la necessità di un'assoluzione parziale, tenuto conto dell'unicità della contestazione, costruita sulla corrispondente struttura unitaria della fattispecie, che prescinde dal numero di scritture che compongono il novero di quelle la cui tenuta è obbligatoria, ma che non sono state istituite.

In altri termini, poiché — ai fini del giudizio di penale responsabilità -- non rileva quante e quali scritture contabili obbligatorie non siano state tenute, l'imputato non poteva pretendere un proscioglimento parziale; al più il ridimensionamento dell'addebito poteva incidere sul trattamento sanzionatorio, trattamento sanzionatorio che, nella specie, si è attestato sul minimo edittale, con in più il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (oltre che la riduzione per il rito).

2. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso che attengono al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'istituto di favore, pur ammettendo la modestia del fallimento, perché la condotta dell'imputato aveva impedito o reso difficoltosa l'attività ricostruttiva del curatore e perché il fallimento non era stato «insignificante», essendo stato accertato un passivo verso l'Erario di 40.000 euro.

Questa motivazione non è in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò posto, ciò che non convince della decisione avversata è il riferimento al passivo del fallimento, che non può essere un parametro utile, giacché non misura il danno derivante dal reato, danno che Sezioni Unite Tushaj ha isolato, tra gli altri, quale indicatore rilevante.

In questo senso, appare utile richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione al diverso tema del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. secondo cui la speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (tra le altre, Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

D'altra parte, a leggere il relativo motivo di appello, emerge come la Corte territoriale abbia altresì, quantomeno in parte, trascurato le relative argomentazioni, con riferimento al grado di colpevolezza e alla condotta collaborativa tenuta dall'imputato rispetto alle attività ricostruttive della curatela.3.

Ugualmente fondati sono i motivi di ricorso che riguardano il diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen.

A fronte di un motivo di appello specifico, infatti, la Corte di merito ha utilizzato un parametro di valutazione non rispondente al dettato normativo, esaltando la funzione informativa dell'annotazione sul certificato del casellario, annotazione rispondente — così la sentenza impugnata — «all'‘‹interesse sociale alla attenta e corretta gestione delle attività di impresa».

Ebbene, non è questo che può giustificare il diniego del beneficio che — recita l'art. 175, comma 1, cod. pen. — può avere luogo avuto riguardo «alle circostanze indicate nell'articolo 133», norma che disciplina i parametri commisurativi della pena, tra i quali non rientra anche il riverbero esterno e, in particolare, quello informativo della sanzione.

4. Del pari fondati sono i motivi di ricorso che attengono all'individuazione (in un anno) della durata della pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., individuazione priva di riferimenti alla specifica regiudicanda, ma ancorata ad una considerazione generale («non avendo senso alcuno una sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali e di uffici direttivi presso imprese per soli due mesi»).

Si tratta di una risposta tanto generica da tradire un pregiudizio di inadeguatezza della stessa cornice edittale individuata dal legislatore, che non ha previsto un minimo per la pena accessoria suddetta, consentendo, quindi, in astratto, l'applicazione della pena della durata invocata dall'imputato.

Diverso sarebbe stato ove la Corte di merito avesse ragionato sulla specifica posizione dell'imputato e sulla sua condotta, evidenziandone gli indicatori che richiedevano, per attuare la funzione rieducativa della pena, una maggiore estensione temporale delle incapacità e inabilitazioni previste dalla norma.

Conforta detta conclusione Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 che, pronunziata all'indomani della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. quanto alla durata fissa delle relative pene accessorie, ha statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; l'autorevole precedente, pur dovendosi pronunziare sulla necessità di un rinvio o meno a seguito di annullamento della Corte di cassazione conseguente alla pronunzia della Consulta, ha sancito un principio valido anche nel caso di specie, laddove ha affermato che il Giudice di merito ha il compito di individuare la misura della sanzione accessoria «facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

E' evidente che questa valutazione personalizzata deradeguatezza della durata delle pene accessorie, nella specie, non è stata svolta e ciò è tanto più pregiudicante rispetto alla tenuta della sentenza impugnata sul punto laddove — pur nell'autonomia che contraddistingue le due commisurazioni — la pena principale si è attestata su quella minima possibile di due mesi di reclusione (con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. sul minimo edittale di sei mesi di reclusione e con la riduzione per il rito).

5. Per le considerazioni suesposte, la sentenza impugnata va annullata quanto al diniego del proscioglimento di cu all'art. 131-bis cod. pen., al diniego della non menzione e alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà nuovamente affrontare i punti suddetti, evitando di incorrere nei vizi rilevati ed attenendosi ai principi sopra richiamati.

Per il resto il ricorso è inammissibile.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione degli artt. 131 bis cod. pen., 175 cod. pen. e 217 ultimo comma legge fall., con rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto alla negazione del beneficio della non menzione e alle pene accessorie fallimentari. Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 13 aprile 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Siena (all'esito di rito abbreviato) per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione al fallimento della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarato dal Tribunale di Siena il 19 gennaio 2018, società di cui Mariottini era stato prima amministratore e poi liquidatore. All'imputato è stata inflitta la pena di due mesi di reclusione, partendo dal minimo edittale di sei mesi di reclusione, riducendo la pena a mesi tre di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. e per la scelta del rito; la durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall. è stata, invece, stabilita in un anno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando sette motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al mancato proscioglimento dell'imputato con riferimento all'omessa tenuta del registro di prima nota, siccome non rientrante tra le scritture contabili di cui all'art. 2114 (recte 2214) cod. civ. In particolare il ricorrente contesta che, benché sia il Tribunale che la Corte di appello abbiano affermato che l'omessa tenuta del predetto registro non fosse penalmente rilevante, non sia stata tuttavia adottata una pronunzia liberatoria in parte qua, in ragione del ritenuto carattere unitario dell'imputazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché è stato negato il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta. In particolare, quanto al primo aspetto, il ricorrente rappresenta di avere consegnato gran parte delle scritture contabili al curatore — che ha potuto, così, ricostruire le vicende della società — in relazione all'unico anno di attività della società; di essere incensurato; di avere ampiamente collaborato con la curatela; che il curatore aveva ritenuto la condotta di natura sostanzialmente colposa; che la società aveva un modesto giro di affari. Segnala altresì il ricorrente, a sostegno della doglianza, che gli è stata concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., il che avrebbe dovuto orientare la decisione anche con riferimento al proscioglimento in parola; contesta che sia stata correttamente valutata, invece, la portata delle difficoltà incontrate dal curatore a causa dell'assenza delle scritture non tenute, difficoltà che avevano riguardato non già l'intera situazione contabile della società, ma singoli movimenti in entrata o in uscita. Altro errore della sentenza impugnata consisterebbe nell'avere parametrato il danno ad una parte del passivo, invece che a quello cagionato dal reato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e contesta che la Corte di merito abbia negato il beneficio, pur ammettendo la modestia del fallimento, a causa delle difficoltà incontrate dal curatore, difficoltà che — obietta il ricorrente — erano state solo marginali. La decisione avversata sarebbe, inoltre, contraddittoria, laddove ha prima riconosciuto la modestia del fallimento e poi ne ha affe-mato la serietà in relazione al debito di 40.000 euro. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al diniego della non menzione, fondato non già sugli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., ma sull'esigenza di rendere nota l'inadeguatezza imprenditoriale del prevenuto, quest'ultima estranea ai parametri che possono essere oggetto di valutazione. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto della modestia del fatto. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen., fondato sulle ragioni già avversate nel terzo motivo, che non avevano tenuto conto degli argomenti spesi nell'appello. Osserva altresì il ricorrente che l'auspicata pubblicità era stata già garantita con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese. 2.6. Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla mancata riduzione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., quantificata in anni uno, a dispetto della pena principale di mesi due di reclusione e in spregio ad una corretta valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata riduzione della pena accessoria suddetta, fondata sulla sola non opportunità di una sospensione di soli due mesi e non adeguata alle sollecitazioni presenti nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Non lo è quanto al primo motivo di ricorso, che è, anzi, manifestamente infondato. Come sopra illustrato, il ricorrente contesta che non sia stata adottata una pronunzia parzialmente liberatoria quanto all'omessa tenuta del registro di prima nota benché sia il Tribunale che la Corte di appello ne abbiano escluso la penale rilevanza. Ebbene, il Collegio ritiene che correttamente la Corte di appello abbia escluso che la ritenuta irrilevanza penale della mancata tenuta del registro di prima nota generasse la necessità di un'assoluzione parziale, tenuto conto dell'unicità della contestazione, costruita sulla corrispondente struttura unitaria della fattispecie, che prescinde dal numero di scritture che compongono il novero di quelle la cui tenuta è obbligatoria, ma che non sono state istituite. In altri termini, poiché — ai fini del giudizio di penale responsabilità -- non rileva quante e quali scritture contabili obbligatorie non siano state tenute, l'imputato non poteva pretendere un proscioglimento parziale; al più il ridimensionamento dell'addebito poteva incidere sul trattamento sanzionatorio, trattamento sanzionatorio che, nella specie, si è attestato sul minimo edittale, con in più il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (oltre che la riduzione per il rito). 2. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso che attengono al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'istituto di favore, pur ammettendo la modestia del fallimento, perché la condotta dell'imputato aveva impedito o reso difficoltosa l'attività ricostruttiva del curatore e perché il fallimento non era stato «insignificante», essendo stato accertato un passivo verso l'Erario di 40.000 euro. Questa motivazione non è in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò posto, ciò che non convince della decisione avversata è il riferimento al passivo del fallimento, che non può essere un parametro utile, giacché non misura il danno derivante dal reato, danno che Sezioni Unite Tushaj ha isolato, tra gli altri, quale indicatore rilevante. In questo senso, appare utile richiamare la giurisprudenza formatasi in relazione al diverso tema del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. secondo cui la speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (tra le altre, Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). D'altra parte, a leggere il relativo motivo di appello, emerge come la Corte territoriale abbia altresì, quantomeno in parte, trascurato le relative argomentazioni, con riferimento al grado di colpevolezza e alla condotta collaborativa tenuta dall'imputato rispetto alle attività ricostruttive della curatela.3. Ugualmente fondati sono i motivi di ricorso che riguardano il diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. A fronte di un motivo di appello specifico, infatti, la Corte di merito ha utilizzato un parametro di valutazione non rispondente al dettato normativo, esaltando la funzione informativa dell'annotazione sul certificato del casellario, annotazione rispondente — così la sentenza impugnata — «all'‘‹interesse sociale alla attenta e corretta gestione delle attività di impresa». Ebbene, non è questo che può giustificare il diniego del beneficio che — recita l'art. 175, comma 1, cod. pen. — può avere luogo avuto riguardo «alle circostanze indicate nell'articolo 133», norma che disciplina i parametri commisurativi della pena, tra i quali non rientra anche il riverbero esterno e, in particolare, quello informativo della sanzione. 4. Del pari fondati sono i motivi di ricorso che attengono all'individuazione (in un anno) della durata della pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., individuazione priva di riferimenti alla specifica regiudicanda, ma ancorata ad una considerazione generale («non avendo senso alcuno una sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali e di uffici direttivi presso imprese per soli due mesi»). Si tratta di una risposta tanto generica da tradire un pregiudizio di inadeguatezza della stessa cornice edittale individuata dal legislatore, che non ha previsto un minimo per la pena accessoria suddetta, consentendo, quindi, in astratto, l'applicazione della pena della durata invocata dall'imputato. Diverso sarebbe stato ove la Corte di merito avesse ragionato sulla specifica posizione dell'imputato e sulla sua condotta, evidenziandone gli indicatori che richiedevano, per attuare la funzione rieducativa della pena, una maggiore estensione temporale delle incapacità e inabilitazioni previste dalla norma. Conforta detta conclusione Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 che, pronunziata all'indomani della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. quanto alla durata fissa delle relative pene accessorie, ha statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; l'autorevole precedente, pur dovendosi pronunziare sulla necessità di un rinvio o meno a seguito di annullamento della Corte di cassazione conseguente alla pronunzia della Consulta, ha sancito un principio valido anche nel caso di specie, laddove ha affermato che il Giudice di merito ha il compito di individuare la misura della sanzione accessoria «facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». E' evidente che questa valutazione personalizzata deradeguatezza della durata delle pene accessorie, nella specie, non è stata svolta e ciò è tanto più pregiudicante rispetto alla tenuta della sentenza impugnata sul punto laddove — pur nell'autonomia che contraddistingue le due commisurazioni — la pena principale si è attestata su quella minima possibile di due mesi di reclusione (con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. sul minimo edittale di sei mesi di reclusione e con la riduzione per il rito). 5. Per le considerazioni suesposte, la sentenza impugnata va annullata quanto al diniego del proscioglimento di cu all'art. 131-bis cod. pen., al diniego della non menzione e alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, legge fall., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che dovrà nuovamente affrontare i punti suddetti, evitando di incorrere nei vizi rilevati ed attenendosi ai principi sopra richiamati. Per il resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione degli artt. 131 bis cod. pen., 175 cod. pen. e 217 ultimo comma legge fall., con rinv
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