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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 05128/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato sia in merito alla volontarietà della violazione, sia sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., per la correlazione della violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive nei confronti della persona offesa e quindi con valutazione non illogica della insussistenza della tenuità dell'offesa, e sia con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA].gli estensore Il PrO de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato sia in merito alla volontarietà della violazione, sia sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., per la correlazione della violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive nei confronti della persona offesa e quindi con valutazione non illogica della insussistenza della tenuità dell'offesa, e sia con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA].gli estensore Il PrO de
Sentenza Cassazione n. 05128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris