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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 19198/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LEONARD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in ROMANIA avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di riciclaggio e altro.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diMustafà, lamentando l’omessa, insufficiente o carente motivazione della sentenza. 2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-biscod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — sec ondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre,Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).

La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non piùdevoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

3. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/05/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LEONARD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in ROMANIA avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. LaCorte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 - bis cod. proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di riciclaggio e altro. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diMustafà, lamentando l’omessa, insufficiente o carente motivazione della sentenza. 2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-biscod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — sec ondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre,Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non piùdevoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 3. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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