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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07774/2026

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composizione: OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 27636/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27636/2020 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec percomunicazioni e notifiche del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16gennaio 2020, n. 503/5/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del sesto motivo e l’assorbimento dei restantimotivi del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorsoincidentale;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16gennaio 2020, n. 503/5/2020, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n. 0000203A016 del19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’ICI relativaagli anni 2010 e 2011, in relazione a due fabbricati ubicati inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché ad un terrenoubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appelloproposto in via principale dal medesimo e l’appello proposto invia incidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellinoil 23 novembre 2017, n. 1556/1/2017, con compensazionedelle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che il valore dell’area edificabile era statocongruamente determinato; b) che l’ente impositore non eraNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026incorso in decadenza con riguardo all’ICI relativa all’anno 2011,ma non anche con riguardo all’ICI relativa all’anno 2010,dovendo considerarsi la data di ricezione dell’avviso diaccertamento e valendo il principio della scissione degli effettidella notifica per il notificante ed il destinatario soltanto per lanotifica degli atti processuali.3.

Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso,proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.4.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienzaRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è affidato a sei motivi, mentre il ricorsoincidentale è affidato ad un unico motivo.2.

Con il primo motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,161, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod.proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, comportante vizio dimotivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice disecondo grado, omettendo, comunque, di pronunciarsi sulrelativo motivo di appello, che l’atto impositivo fosse statoadeguatamente motivato in relazione al valore venale delterreno.2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,essendo stato precisato che «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 27 del ricorso).2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 4), cod. proc. civ., il mezzo è infondato.Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente (ancorchésinteticamente) motivata con riguardo alle varie censureproposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degliantefatti processuali, per cui neppure c’è omessa pronunciasulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento perl’ICI relativa all’anno 2011.3.

Con il secondo motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame.3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati.

Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singoleragioni di gravame.4.

Con il terzo motivo di ricorso principale, si denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenutoconto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti dimodifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai finidell’accertamento non sarebbero stati comunicati alcontribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo; inparticolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiutoall’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenutaedificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni dellapianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008).4.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenutomotivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la partecensurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso.

Invero, inbase al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censurila sentenza di una commissione tributaria regionale sotto ilprofilo della congruità del giudizio espresso in ordine allamotivazione di un avviso di accertamento - il quale nonè atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione,comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di dirittoche lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito dilegittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi dellamotivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudiziosulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorsomedesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^,14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022,n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442;Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11100).

Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenzadi contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze delcontribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6novembre 2019, n. 28570).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordineall’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essereallegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente aevocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un«fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegatoall’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testodell’atto impositivo).4.4 Per il resto, si rammenta che, secondo questa Corte, intema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504,l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio dideterminazione della base imponibile fondato sul valorevenale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesadel contribuente, che l'amministrazione comunale, inviolazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietariodell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno,non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza(Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^,11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez.5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib.,18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.5 In ogni caso, la delibera comunale ex art. 59, comma 1,lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essereallegata all’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez.

Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).5.

Con il quarto motivo di ricorso principale, si denunciaomesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato pretermesso dal giudice disecondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettificadei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento nonsarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre,l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportatol’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (maiadottato, né approvato).5.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.5.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti perrelationem la motivazione dell’atto impositivo.5.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso.A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esamedel terzo motivo, aggiungendosi che, in tema di ICI, a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, aifini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanisticiNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026determinazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiinsistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez.

Trib., 14 maggio 2024, n. 13305).6.

Con il quinto motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000,n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsaapplicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dalgiudice di secondo grado che l’atto impositivo non fosseadeguatamente motivato a causa dell’inconoscibilità delladelibera comunale per la determinazione dei valori delle areeedificabili per zone omogenee del territorio comunale6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera previstadall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli attigenerali del Comune - dai contribuenti in considerazione delregime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^,25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537;Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib.,1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez.Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deveconfermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamentoper la determinazione del valore venale delle aree edificabili.7.

Con il sesto motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado che l’enteimpositore non fosse incorso in decadenza nell’adozionedell’atto impositivo per l’anno 2011, facendo applicazione deltermine quinquennale anziché triennale.8.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si denunciaviolazione degli artt. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che l’ente impositore fosse incorso in decadenzanell’adozione dell’atto impositivo per l’anno 2010.9.

I predetti motivi – la cui stretta e intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione della decadenza dell’ente impositore nell’esercizioNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026del potere impositivo nei confronti del contribuente per gli annidi riferimento – sono infondati.9.1 Secondo il ricorrente principale, l’ente impositore sarebbeincorso in decadenza anche per l’anno 2011, giacché,vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessadenuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo sarebbetriennale e sarebbe venuto a scadenza ben prima della notificadell’atto impositivo (28 novembre 2016).Ex adverso, il controricorrente/ricorrente incidentale assumeche la decadenza neanche sarebbe maturata per l’anno 2010,essendo venuto a scadenza il termine quinquennale soltanto il31 dicembre 2016.9.2 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).9.3 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diimposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, èquello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e nonquello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazioneinfedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comuneabbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dellamodificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammetteequipollenti alla denuncia di variazione.

Il principio èestensibile anche all’IMU e alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a caricodel contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termineper l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamentecomputato, riconducendosi la fattispecie ad un omessoversamento del tributo.

Con la conseguenza chela decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, invirtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuiil tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25gennaio 2023, n. 2321).Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo era ormai decorso per l’anno2010, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2015, ma nonanche per l’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31dicembre 2016.Quanto al ricorso incidentale, si rammenta che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in materia di notificazione degliNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggid'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò nonostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualitàdel soggetto deputato alla loro notificazione; con laconseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cuiè assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la datanella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari aifini della notifica dell'atto e non quella, eventualmentesuccessiva, di conoscenza dello stesso da parte delcontribuente (Cass., Sez.

Un., 17 dicembre 2021, n. 40543;Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez.Trib., 10 aprile 2024, n. 9729; Cass, Sez. Trib., 3 ottobre 2025,n. 26680).Peraltro, proprio in specifica relazione ai tributi locali, è statoaffermato che, in tema di notificazione dell'atto impositivooperata mediante la “[OSCURATO:PERSONA]”, ai fini delrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potereimpositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio discissione degli effetti della notificazione, la data nella quale ilmittente ha consegnato il plico-bolgetta ad un ufficio postale,e non quella, successiva, della consegna, curata daquest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poiprovvede agli inoltri ai singoli destinatari (Cass., Sez. 1^, 17giugno 2024, n. 17222).Ne discende che, anche prendendo in considerazione la data dispedizione del plico contenente l’atto impositivo, che deveNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere individuata nella consegna fattane dall’ente impositoreall’ufficio postale e non anche nel ricevimento da parte deldestinatario, l’ente impositore era comunque decadutodall’esercizio del potere impositivo per l’anno 2010.10.

In conclusione, valutandosi l’inammissibilità/infondatezzadei motivi rispettivamente dedotti, il ricorso principale e ilricorso incidentale devono essere rigettati.11.

La reciprocità della soccombenza giustifica lacompensazione tra le parti delle spese giudiziali.Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimentodi un'unica domanda articolata in più capi, e non consente,quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 31 ottobre 2022, n.32061), si può ritenere che l’impugnazione di uno o più avvisidi accertamento con riguardo a diverse annate del medesimotributo integri un’unica domanda articolata in una pluralità dicapi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per unasingola annata) costituisce idonea giustificazione allacompensazione delle spese giudiziali (Cass., Sez. Trib., 20agosto 2024, n. 22951; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n.15897).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/202612.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente principale e delcontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del controricorrente/ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
composizione: OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 27636/2020Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27636/2020 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec percomunicazioni e notifiche del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16gennaio 2020, n. 503/5/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del sesto motivo e l’assorbimento dei restantimotivi del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorsoincidentale;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16gennaio 2020, n. 503/5/2020, la quale, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento n. 0000203A016 del19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’ICI relativaagli anni 2010 e 2011, in relazione a due fabbricati ubicati inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché ad un terrenoubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appelloproposto in via principale dal medesimo e l’appello proposto invia incidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellinoil 23 novembre 2017, n. 1556/1/2017, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che il valore dell’area edificabile era statocongruamente determinato; b) che l’ente impositore non eraNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026incorso in decadenza con riguardo all’ICI relativa all’anno 2011,ma non anche con riguardo all’ICI relativa all’anno 2010,dovendo considerarsi la data di ricezione dell’avviso diaccertamento e valendo il principio della scissione degli effettidella notifica per il notificante ed il destinatario soltanto per lanotifica degli atti processuali.3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso,proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienzaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a sei motivi, mentre il ricorsoincidentale è affidato ad un unico motivo.2. Con il primo motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,161, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod.proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, comportante vizio dimotivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice disecondo grado, omettendo, comunque, di pronunciarsi sulrelativo motivo di appello, che l’atto impositivo fosse statoadeguatamente motivato in relazione al valore venale delterreno.2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,essendo stato precisato che «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 27 del ricorso).2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 4), cod. proc. civ., il mezzo è infondato.Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente (ancorchésinteticamente) motivata con riguardo alle varie censureproposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degliantefatti processuali, per cui neppure c’è omessa pronunciasulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento perl’ICI relativa all’anno 2011.3. Con il secondo motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondogrado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame.3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singoleragioni di gravame.4. Con il terzo motivo di ricorso principale, si denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenutoconto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti dimodifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai finidell’accertamento non sarebbero stati comunicati alcontribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo; inparticolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiutoall’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenutaedificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni dellapianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008).4.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenutomotivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la partecensurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso. Invero, inbase al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censurila sentenza di una commissione tributaria regionale sotto ilprofilo della congruità del giudizio espresso in ordine allamotivazione di un avviso di accertamento - il quale nonè atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione,comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di dirittoche lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito dilegittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi dellamotivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudiziosulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorsomedesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^,14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022,n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442;Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenzadi contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze delcontribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6novembre 2019, n. 28570).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordineall’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essereallegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente aevocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un«fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegatoall’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testodell’atto impositivo).4.4 Per il resto, si rammenta che, secondo questa Corte, intema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2,comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504,l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio dideterminazione della base imponibile fondato sul valorevenale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da partedella regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesadel contribuente, che l'amministrazione comunale, inviolazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietariodell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno,non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza(Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^,11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez.5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib.,18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/20264.5 In ogni caso, la delibera comunale ex art. 59, comma 1,lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essereallegata all’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).5. Con il quarto motivo di ricorso principale, si denunciaomesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato pretermesso dal giudice disecondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettificadei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento nonsarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre,l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportatol’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (maiadottato, né approvato).5.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.5.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti perrelationem la motivazione dell’atto impositivo.5.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso.A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esamedel terzo motivo, aggiungendosi che, in tema di ICI, a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, aifini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanisticiNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026determinazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiinsistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305).6. Con il quinto motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000,n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsaapplicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dalgiudice di secondo grado che l’atto impositivo non fosseadeguatamente motivato a causa dell’inconoscibilità delladelibera comunale per la determinazione dei valori delle areeedificabili per zone omogenee del territorio comunale6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera previstadall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli attigenerali del Comune - dai contribuenti in considerazione delregime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^,25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537;Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib.,1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez.Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deveconfermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamentoper la determinazione del valore venale delle aree edificabili.7. Con il sesto motivo di ricorso principale, si denunciano, alcontempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado che l’enteimpositore non fosse incorso in decadenza nell’adozionedell’atto impositivo per l’anno 2011, facendo applicazione deltermine quinquennale anziché triennale.8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si denunciaviolazione degli artt. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che l’ente impositore fosse incorso in decadenzanell’adozione dell’atto impositivo per l’anno 2010.9. I predetti motivi – la cui stretta e intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza allaquestione della decadenza dell’ente impositore nell’esercizioNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026del potere impositivo nei confronti del contribuente per gli annidi riferimento – sono infondati.9.1 Secondo il ricorrente principale, l’ente impositore sarebbeincorso in decadenza anche per l’anno 2011, giacché,vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessadenuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo sarebbetriennale e sarebbe venuto a scadenza ben prima della notificadell’atto impositivo (28 novembre 2016).Ex adverso, il controricorrente/ricorrente incidentale assumeche la decadenza neanche sarebbe maturata per l’anno 2010,essendo venuto a scadenza il termine quinquennale soltanto il31 dicembre 2016.9.2 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).9.3 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diimposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, èquello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e nonquello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazioneinfedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comuneabbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dellamodificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10,Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammetteequipollenti alla denuncia di variazione. Il principio èestensibile anche all’IMU e alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a caricodel contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termineper l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamentecomputato, riconducendosi la fattispecie ad un omessoversamento del tributo. Con la conseguenza chela decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, invirtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuiil tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25gennaio 2023, n. 2321).Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo era ormai decorso per l’anno2010, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2015, ma nonanche per l’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31dicembre 2016.Quanto al ricorso incidentale, si rammenta che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in materia di notificazione degliNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggid'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principiodella scissione soggettiva degli effetti della notificazione,sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò nonostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualitàdel soggetto deputato alla loro notificazione; con laconseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cuiè assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la datanella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari aifini della notifica dell'atto e non quella, eventualmentesuccessiva, di conoscenza dello stesso da parte delcontribuente (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543;Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez.Trib., 10 aprile 2024, n. 9729; Cass, Sez. Trib., 3 ottobre 2025,n. 26680).Peraltro, proprio in specifica relazione ai tributi locali, è statoaffermato che, in tema di notificazione dell'atto impositivooperata mediante la “[OSCURATO:PERSONA]”, ai fini delrispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potereimpositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio discissione degli effetti della notificazione, la data nella quale ilmittente ha consegnato il plico-bolgetta ad un ufficio postale,e non quella, successiva, della consegna, curata daquest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poiprovvede agli inoltri ai singoli destinatari (Cass., Sez. 1^, 17giugno 2024, n. 17222).Ne discende che, anche prendendo in considerazione la data dispedizione del plico contenente l’atto impositivo, che deveNumero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/2026essere individuata nella consegna fattane dall’ente impositoreall’ufficio postale e non anche nel ricevimento da parte deldestinatario, l’ente impositore era comunque decadutodall’esercizio del potere impositivo per l’anno 2010.10. In conclusione, valutandosi l’inammissibilità/infondatezzadei motivi rispettivamente dedotti, il ricorso principale e ilricorso incidentale devono essere rigettati.11. La reciprocità della soccombenza giustifica lacompensazione tra le parti delle spese giudiziali.Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di unadomanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimentodi un'unica domanda articolata in più capi, e non consente,quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n.32061), si può ritenere che l’impugnazione di uno o più avvisidi accertamento con riguardo a diverse annate del medesimotributo integri un’unica domanda articolata in una pluralità dicapi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per unasingola annata) costituisce idonea giustificazione allacompensazione delle spese giudiziali (Cass., Sez. Trib., 20agosto 2024, n. 22951; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2025, n.15897).Numero registro generale 27636/2020Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 7774/2026Data pubblicazione 31/03/202612. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente principale e delcontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa tra le parti le spese giudiziali; dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del controricorrente/ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris