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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 22305/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza proposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; Con ordinanza emessa il 21/09/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 21 settembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 7 settembre 2022.

Più precisamente, con sentenza emessa il 7 settembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, investito della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati nel procedimento n. 8969/21 R.G.N.R., si dichiarava territorialmente incompetente a procedere per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 1988, disponendo la trasmissione degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti cautelari di cui all'art. 27 cod. proc. pen.

A sua volta, con ordinanza emessa il 21 settembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sulla richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si dichiarava funzionalmente incompetente, sollevando conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti processuali alla Corte di cassazione.

Nel sollevare il conflitto di competenza negativo, il Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] rilevava che a [OSCURATO:PERSONA] risultava contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. — che ha novellato l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 — che comportava la sua incompetenza funzionale in favore del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Ne discendeva la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giu0kdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.

Nel caso in esame, si controverte dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 1988, prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva dell'aggravante mafiosa introdotta dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e attualmente prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Ne consegue che è incontroverso che l'aggravante in questione è contestata a Cantiello per finalità esclusivamente processuali, allo scopo di radicare la competenza funzionale del presente procedimento in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, determinando la conseguente competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Si consideri, ulteriormente, che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. era stata contestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata nel procedimento penale n. 8969/21 R.G.N.R.

La correttezza dell'originaria contestazione dell'aggravante mafiosa, del resto, discendeva dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui è legittima «la contestazione, a soli fini processuali, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 [...] in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge» (Sez. 1, n.1 0295 del 02/03/2010, Pulii, Rv. 246522-01).

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'importanza, ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., di una valutazione sulla natura del delitto considerato e sulla sua strumentalità rispetto alle finalità perseguita dall'organizzazione mafiosa, affermando la necessità di un collegamento che prescinde dall'applicabilità dell'aggravante.

Se così non fosse, si finirebbe per vanificare la ratio della norma che ha inteso accentrare nelle mani del Pubblico ministero distrettuale le indagini relative a reati di criminalità organizzata, che comportano un'approfondita conoscenza di tali fenomenologie criminali (Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, G., Rv. 267503-01; Sez. 2, n. 19831 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mohammad, Rv. 234664-01; Sez. 2, n. 1630 del 15/04/1996, Bianchini, Rv. 205275-01).

3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] \ftere, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale devono trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza proposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; Con ordinanza emessa il 21/09/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21 settembre 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 7 settembre 2022. Più precisamente, con sentenza emessa il 7 settembre 2022, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, investito della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati nel procedimento n. 8969/21 R.G.N.R., si dichiarava territorialmente incompetente a procedere per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 1988, disponendo la trasmissione degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti cautelari di cui all'art. 27 cod. proc. pen. A sua volta, con ordinanza emessa il 21 settembre 2022, il Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sulla richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si dichiarava funzionalmente incompetente, sollevando conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen. e disponendo la trasmissione degli atti processuali alla Corte di cassazione. Nel sollevare il conflitto di competenza negativo, il Giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] rilevava che a [OSCURATO:PERSONA] risultava contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. — che ha novellato l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 — che comportava la sua incompetenza funzionale in favore del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Ne discendeva la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente proposizione del conflitto di competenza negativo oggetto di vaglio giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giu0kdizionali, contemporaneamente, ricusavano la cognizione della medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Nel caso in esame, si controverte dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 1988, prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva dell'aggravante mafiosa introdotta dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e attualmente prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Ne consegue che è incontroverso che l'aggravante in questione è contestata a Cantiello per finalità esclusivamente processuali, allo scopo di radicare la competenza funzionale del presente procedimento in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, determinando la conseguente competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Si consideri, ulteriormente, che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. era stata contestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere presentata nel procedimento penale n. 8969/21 R.G.N.R. La correttezza dell'originaria contestazione dell'aggravante mafiosa, del resto, discendeva dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui è legittima «la contestazione, a soli fini processuali, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 [...] in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge» (Sez. 1, n.1 0295 del 02/03/2010, Pulii, Rv. 246522-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'importanza, ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., di una valutazione sulla natura del delitto considerato e sulla sua strumentalità rispetto alle finalità perseguita dall'organizzazione mafiosa, affermando la necessità di un collegamento che prescinde dall'applicabilità dell'aggravante. Se così non fosse, si finirebbe per vanificare la ratio della norma che ha inteso accentrare nelle mani del Pubblico ministero distrettuale le indagini relative a reati di criminalità organizzata, che comportano un'approfondita conoscenza di tali fenomenologie criminali (Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, G., Rv. 267503-01; Sez. 2, n. 19831 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mohammad, Rv. 234664-01; Sez. 2, n. 1630 del 15/04/1996, Bianchini, Rv. 205275-01). 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] \ftere, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale devono trasmettersi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
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