CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 30600/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19/04/2022, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 30/09/2020 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza o minaccia con armi, con il volto travisato e in più persone riunite) ai danni di una farmacia commesso, in concorso tra loro, in Rimini il 5 giugno 2018; b) rideterminava la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni di reclusione ed € 1.000,00 di multa, confermando, invece, l'identica pena di quattro anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa già irrogata al [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Rimini. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Brescia, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, articolato in tre profili, con il quale deducono «[c]ontraddittorietà della sentenza impugnata nella concessione delle attenuanti generiche e nella quantificazione della pena. Violazione del principio di tassatività. Violazione dell'art. 628 comma 3 n. 1, art.62 bis c.p. Illogicità». 2.1. Sotto il primo profilo, i ricorrenti - dopo avere premesso che la Corte d'appello di Bologna non aveva ritenuto di reputare la prevalenza, per entrambi, delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e che la stessa Corte d'appello aveva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche anche in ragione dell'«avvenuta intrapresa da parte dell'imputato di attività lavorativa e [del]l'esito positivo dell'affidamento in prova» - lamentano che sarebbe «del tutto illogico» che la Corte d'appello di Bologna «non abbia affrontato e applicato identico ragionamento per procedere a una coerente rideterminazione per il sig. [OSCURATO:PERSONA] che ha avuto un comportamento successivo [al fatto di reato] identico a quello per cui è stato premiato il [OSCURATO:PERSONA]». 2.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bologna avrebbe determinato un'«illogica e immotivata disparità di trattamento sanzionatorio» in quanto, nel concedere al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ha irrogato ai due imputati la stessa pena finale, ridotta per il rito, di quattro anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa, «benché per il sig. [OSCURATO:PERSONA] la pena base veniva individuata in anni 7 e per il sig. [OSCURATO:PERSONA] in anni 6», con la conseguenza che, a seguito della concessione al [OSCURATO:PERSONA] delle predette circostanze attenuanti, «si è giunti a una detrazione di pena di anni 3 rispetto alla pena base ritenuta applicabile in concreto (anni 7) mentre per il [OSCURATO:PERSONA] la concessione delle attenuanti generiche ha condotto complessivamente ad una riduzione di soli due [anni] rispetto alla pena base». I ricorrenti deducono altresì che «[b]en più logico e aderente alla realtà dei fatti è rivedere la pena base attestandosi per entrambi gli imputati al minimo edittale ed applicare per entrambi le attenuanti generiche in via, auspicabilmente, prevalente». 2.2. Sotto il terzo profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Bologna avrebbe violato l'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., «in relazione al principio di tassatività e al divieto di interpretazione analogica della legge penale», in quanto avrebbe ritenuto che l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale sarebbe giustificata dalla considerazione «[del]le condotte individuate al comma 3 n. 1 [dell'art. 628 cod. pen.] come tre autonomi e distinti atteggiamenti aggravati», così «applica[ndo], di fatto, una interpretazione estensiva - ai limiti dell'analogia - della volontà legislativa che non ha inteso considerare un maggiore disvalore autonomo ad una o più delle tre condotte aggravanti descritte al n. 1» del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., con la conseguenza che «motivare la maggiore pericolosità della condotta delittuosa per l'integrarsi dell'aggravante del comma 3 n. 1 quale giustificazione al discostamento del minimo edittale [...] per essere la rapina pluriaggravata risulta ontologicamente errata e in violazione del principio [di] interpretazione estensiva della legge penale e quindi del principio di tassatività della prescrizione penale». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato sotto tutti e tre i profili in cui è articolato. 2. Quanto al primo profilo, se ne deve anzitutto rilevare la genericità, atteso che il ricorrente si limita ad asserire che il [OSCURATO:PERSONA] «ha avuto un comportamento successivo [al fatto di reato] identico a quello per cui è stato premiato il [OSCURATO:PERSONA]» (con la concessione, a quest'ultimo, delle circostanze attenuanti generiche), senza fornire alcun riscontro a tale asserzione. In ogni caso, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'«intrapresa [...] attività lavorativa e [del]l'esito positivo dell'affidamento in prova», anche a volere ammettere che anche il [OSCURATO:PERSONA] potesse "vantare" tali elementi positivi, diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, non comportava logicamente la necessità di una «rideterminazione» (in diminuzione) della pena irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA], atteso che la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena ben possono essere operate dal giudice di merito, nell'esercizio della sua discrezionalità, sulla scorta di criteri diversi, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. 3. Quanto al secondo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso discende dal fatto che la Corte d'appello di Bologna ha considerato non solo per il [OSCURATO:PERSONA] (per il quale ha confermato la pena base di sei anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa che era stata irrogata dal G.u.p. del Tribunale di Rimini) ma anche per il [OSCURATO:PERSONA] la stessa pena base di sei anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa («è del tutto giustificato muovere anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] da una pena base superiore al minimo edittale (comunque al di sotto del valore medio) che si reputa congrua nella misura di sei anni di reclusione ed euro 1500 di multa»), e non di sette anni di reclusione - come erroneamente sostenuto dai ricorrenti - riducendo poi tale identica pena, per la scelta del rito abbreviato, per entrambi gli imputati, a quattro anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa. Del tutto generica e non inquadrabile nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. è poi la richiesta dei ricorrenti di «rivedere la pena base attestandosi per entrambi gli imputati al minimo edittale ed applicare per entrambi le attenuanti generiche in via, auspicabilmente, prevalente». Si deve in ogni caso ribadire, a tale proposito, in conformità con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che le statuizioni relative sia al giudizio di comparazione tra opposte circostanze sia alla graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito sicché sfuggono al sindacato di legittimità quando siano sorrette da una sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso di specie, avendo la Corte d'appello di Bologna giustificato le proprie scelte: a) nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti dell'avere commesso la violenza o minaccia con armi, con il volto travisato e in più persone riunite, in ragione della gravità del fatto attribuito agli imputati e della pericolosità degli stessi; b) nel senso dell'irrogazione di una pena base (di sei anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa) superiore al minimo edittale (che, ratione temporis, era di quattro anni di reclusione ed C 927,00 di multa) ma comunque inferiore alla media edittale (che era di sette anni di reclusione ed C 1.713,50) in ragione delle «modalità esecutive della rapina pluriaggravata, professionalità ed organizzazione degli imputati "pendolari del crimine", commissione del reato tre giorni dalla perpetrazione di altra rapina ad Ancona con modalità del tutto analoghe e per la quale gli imputati erano stati sottoposti a cautela - della quale trova conferma nel certificato penale di entrambi». 4. Quanto al terzo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso risulta palese alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione che ha chiarito come le aggravanti indicate nel n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. «rappresentano altrettante ipotesi diverse di maggior disvalore espresso nel differente manifestarsi, essendo evidente che "agire nella violenza" travisati, in più persone riunite o armati, rappresenta modalità differenti di manifestare la propria carica criminale, disvalore penale ed accresciuta capacità intímídatrice od offensiva, atta ad incutere timore nella vittima o a superare l'eventuale sua resistenza», con la conseguenza che «[n]on vi è pertanto ragione di negare che alla concorrenza delle diverse ipotesi aggravanti debba corrispondere una più severa risposta retributiva (minima) della sanzione (agire riuniti in più persone compresenti, travisate nell'aspetto e armate, costituisce anche una notevolissima facilitazione nel guadagnare il risultato voluto e va più gravemente sanzionato rispetto all'azione condotta da una sola persona armata o travisata o unita ad altri). In questi sensi depone l'argomento della interpretazione letterale e la stessa sistematica codicistica» (così Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817-01, in motivazione). 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament