CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 1967
Cassazione n. 25512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1967 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione del manufatto per la cui realizzazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato con sentenza irrevocabile emessa in data 7 febbraio 2018 dallo stesso Tribunale, definitiva il 10 luglio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore ha proposto tempestivo ricorso affidato a tre motivi di seguito enunciati. 2.1. Con un primo motivo denuncia, la violazione degli articoli 666 e 178, lettera c), cod. proc. pen., 111 Cost., e il correlato vizio di motivazione in quanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutatol'istanza di sospensione o revoca, in specie non ha considerato che l'ordine di demolizione era stato notificato al solo ricorrente, mentre l'analisi della documentazione suggeriva l'immobile fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi dei soggetti coinvolti in un tentativo di sanatoria amministrativa, il primo in particolare avendo richiesto al Comune di riesaminare la richiesta di sanatoria, istanza il cui rigetto non era oltretutto provato gli fosse mai stato notificato; di conseguenza l'ordinanza era altresì censurabile per la mancata integrazione del contraddittorio nonostante il difetto di omessa notifica ai proprietari dell'ordine di demolizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 666 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, carente e illogica, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto del diniego del permesso di costruire in sanatoria, omettendo la necessaria verifica della legittimità di tale atto amministrativo, indispensabili al fine di verificarne la compatibilità con l'ordine di demolizione. 2.3. Col terzo motivo si deduce la violazione dell'articolo 666 cod. proc. pen. in relazione alla omessa acquisizione degli atti del procedimento amministrativo necessari per verificare i presupposti del diniego. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'il febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG, le censure non hanno pregio. Quanto alla prima, non risulta allegata l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, in violazione del principio di autosufficienza, operante anche con riguardo i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Quanto al secondo e al terzo motivo rileva che il presupposto della compatibilità del manufatto abusivo con il regolare assetto del territorio non discende solo dalla possibilità di esecuzione in quell'area di interventi edilizi, ma importa una serie di valutazioni ulteriori rimesse alle autorità amministrative, per cui non si può prescindere dal necessario rilascio del permesso di costruire in sanatoria, da ciò consegue la concreta irrilevanza delle questioni proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse oltre che manifestamente infondato. 2. Il primo motivo col quale si lamenta la mancata notificazione dell'ordine di demolizione ai proprietari dell'immobile da demolire, certamente interessati, anche se non autori dell'abuso, alla procedura che avrebbe dovuto avere quale 2oggetto un bene di loro proprietà, è manifestamente infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Rileva in primo luogo la Corte che, al di là della incerta prospettazione del ricorrente che, nell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, rappresenta, in maniera perplessa, che vi sono dei soggetti, diversi dall'istante, coinvolti nel tentativo di sanatoria amministrativa e che questi sarebbero i proprietari dell'immobile, neppure allegando con certezza la circostanza, la affermata titolarità dei beni in capo a soggetti terzi importa la mancanza di interesse del ricorrente. 2.2. Premesso che l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita, senza distinguere tra responsabile dell'abuso e proprietario del bene, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, tale ordine ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265540; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 28/01/2019, Cerra S.r.l., Rv. 275850; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266), non v'è dubbio che l'ordine di demolizione sia stato legittimamente emesso con la sentenza di condanna, pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, derivando ciò dalla chiara previsione dell'art. 31, comma 9, T.U. edilizia citato. La circostanza, prospettata nel ricorso, della indisponibilità da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle opere abusive, che apparterrebbero a terzi, essendone proprietari i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente necessità di revocare l'ordine impartito con la sentenza di condanna, attiene alla corretta disposizione di tale ordine e, quindi, quand'anche antecedente alla definitiva affermazione di responsabilità, avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio di cognizione e non può esserlo, non essendo stati allegati fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, in fase di esecuzione. L'ordine di demolizione è, infatti, stato correttamente impartito, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. cit., divenuta definitiva e alla cui esecuzione il ricorrente si oppone. L'eventuale erroneità della disposizione di tale ordine (per l'impossibilità per l'imputato di darvi esecuzione, a causa della altruità dei beni), avrebbe, dunque, dovuto essere fatta valere con l'impugnazione, cosicché, non essendo stata prospettata la verificazione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tale questione non può ora essere fatta valere in sede esecutiva, stante 3la preclusione derivate dalla formazione del giudicato in ordine alla corretta disposizione di tale ordine. 2.3. D'altra parte il ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione, risulta privo di interesse a dolersi della necessità di eseguire la demolizione di un bene che, secondo quanto affermato dal ricorrente medesimo, apparterrebbe ad altri, non essendo in una tale situazione in alcun modo pregiudicato dalla demolizione, non essendo neppure allegata l'eventuale sospensione condizionale della pena subordinata alla esecuzione della demolizione, cosicché da questa non può derivare alcun pregiudizio alla sfera di interessi del ricorrente (non essendo stata altresì allegata né prospettata l'eventualità di azioni di rivalsa da parte dei proprietari del bene oggetto dell'intervento abusivo, destinati a sopportarne la demolizione, nei confronti dell'imputato, quale responsabile dell'abuso, dunque autore della condotta produttiva del pregiudizio), e, quindi, risulta privo di interesse a dolersene. 2.4. Anche in relazione alla omessa notificazione dell'ordine di demolizione ai proprietari del bene che ne è oggetto il ricorrente risulta privo di interesse, in quanto tale omessa notifica non comporta alcuna nullità, posto che il destinatario dell'ordine che non sia anche proprietario del bene non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 8998 del 19/11/2019 dep. 2020, Rv. 278417 - 02; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404; Sez. 3, Ordinanza n. 9225 del 23/01/2003, Petrocchi, Rv. 224174). 2.5. In termini generali, l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 28911 del 28/09/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (in tal senso, Sez. U, Serafini, nonché Sez. U, Massaria, secondo cui la concretezza dell' interesse non può dunque che essere parametrataal raffronto tra quanto statuito dal provvedimento impugnato e quanto, con l'impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere). Nella materia in disanima, costituisce declinazione pratica di questo principio, quello secondo il quale l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 - 01; Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 - 01), ma anche l'ulteriore principio in virtù del quale il condannato cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione dell'immobile ha sempre un interesse qualificato ad opporsi all'ingiunzione alla demolizione stessa„ anche quando il bene non sia più di sua proprietà. 2.6. In conclusione, nel caso in cui il condannato, destinatario dell'ingiunzione a demolire, non sia più proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, l'interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo e reale derivante dall'annullamento dell'atto (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023 dep. 2024, Rv. 286047 - 01). 2.7. Nel caso di specie ciò non è avvenuto, essendosi limitato il ricorrente a lamentare il difetto di notifica dell'ordine di demolizione ai presunti proprietari, oltretutto dando atto del diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto dai predetti ai sensi dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 (ora recepito dall'art. 36 del T.U. Edilizia, D.P.R. n. 380 del 2001), con istanza avanzata il 5 settembre 2014, cui, come risulta dall'ordinanza impugnata, non aveva fatto seguito la presentazione della documentazione richiesta né il pagamento dell'oblazione, senza null'altro dedurre a sostegno del suo interesse attuale e concreto a conservare un bene sul quale assume di non avere alcun titolo. 3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati unitariamente in quanto, in sintesi, la difesa si duole dell'essere stata carente e superficiale l'istruttoria svolta dal giudice dell'esecuzione, sono generici e manifestamente infondati. 3.1. La doglianza non si pone in reale correlazione con la motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione che, con efficace sintesi, ha rilevato nell'istanza sottoposta la totale carenza di elementi di valutazione dai quali assumere la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi legittimante la sospensione o la revoca dell'ordine di esecuzione. Pacifico è il fatto che la sanzione dell'ordine di demolizione, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del giudicato penale ed è 5sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita però solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25212 del 18/01/2012 Cc. Rv. 253050 - 01; In termini analoghi anche Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 21/11/2012 Cc., dep. 2013, Rv. 254426 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 55028 del 09/11/2018 Cc.; Rv. 274135 - 01). 3.2. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il ricorrente, al contrario, ha documentato l'avvenuto diniego della richiesta di accertamento di conformità ed è acclarata l'assenza di ulteriori atti amministrativi idonei ad attribuire legittimità alla costruzione, di qualsivoglia provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano conferito all'immobile in una diversa destinazione o ne abbiano in alcun modo sanato l'abusività; né risulta altrimenti, non essendo stato allegato - neppure tardivamente davanti a questo giudice di legittimità - che sia in corso alcun procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione della costruzione abusiva. Sotto questo profilo il ricorrente non ha argomentato nessuna critica puntuale essendosi limitato a riportare, anche testualmente, il contenuto dell'istanza sottoposta al giudice dell'esecuzione. 3.3. Del resto, come non si può fare a meno di rilevare, è priva di fondamento, la pretesa difensiva che il giudice dell'esecuzione valuti non già la sussistenza e legittimità del permesso di costruire in sanatoria eventualmente conseguito, ma la legittimità del provvedimento di diniego, che, evidentemente, è rimessa al giudice amministrativo. Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello formatosi in ordine all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione che, dinanzi alla richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile che sia stato oggetto di un provvedimento che si presume essere incompatibile con lo stesso, deve verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti formali e sostanziali richiesti ex lege per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135 - 01; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972, cit.; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679, cit.; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306. Per una affermazione del principio con riguardo alla verifica della conformità dei manufatti abusivi alla normativa antisismica si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 22580 del 15/01/2019, Rv. 275966 - 01). 64. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M