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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19106/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso presentato il 3 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte n. 1048, del 24/04/2022.

Con tale pronuncia è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2020 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Como del 22 febbraio 2019 riconoscendo la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in testamento olografo ex art. 491, comma primo, cod. pen., in riferimento alla istituzione di erede, legatario o, comunque, beneficiario di una istitutio ex re certa dello stesso Reis, al quale era stato attribuito un compendio immobiliare successivamente ceduto, tra gli altri, ad Andreotti.

2. Il ricorso si fonda su due motivi con i quali sono stati illustrati due errori di fatto percettivi e determinanti nei quali sarebbe incorsa la Corte di cassazione.

2.1. Il primo sarebbe consistito nella motivazione relativa alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale era stata eccepita violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Milano rigettato l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. dei due testimoni Ruta e Brancatisano, in ordine alle circostanze, in tesi decisive, relative alla pubblicazione del testamento ed alla consegna delle chiavi dell'immobile al ricorrente.

I giudici di legittimità hanno rilevato come alcun vulnus affliggesse la motivazione della sentenza di merito resa nel pieno rispetto del canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

La difesa, nel dedurre l'errore di fatto percettivo, ha osservato come, invece, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale fosse necessaria proprio in virtù di quanto evidenziato in motivazione dai giudici di merito, ritenendo che il notaio Ruta avrebbe potuto riferire sul perché della presenza di Andreotti presso lo studio notarile durante la pubblicazione del testamento olografo e sul perché, in quella sede, furono rilasciate le chiavi dell'immobile allo stesso Andreotti.

Tali considerazioni potrebbero estendersi al teste Brancatisano.

2.2. Il secondo errore di fatto sarebbe consistito nell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato vizio della motivazione in riferimento alla produzione di documenti, di cui la Corte milanese ha ritento la tardività, trascurandone la decisività delle allegazioni, concernenti, inoltre, una consulenza grafologica di parte.

La difesa ha ritenuto che, a una consulenza del Pubblico ministero, si sarebbe contrapposta altra consulenza di parte avversa e sarebbero stati acquisiti documenti assolutamente decisivi per dimostrare documentalmente la genuinità del testamento olografo.

Nella prospettiva difensiva, i giudici di legittimità hanno omesso una verifica critica su quanto dedotto nei motivi.

Il ricorrente ha, altresì, rilevato come la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto in quanto la stessa, nella sentenza impugnata, non ha compiuto alcun riferimento alla consulenza di parte, limitandosi ad attestare che i documenti non erano tali da giustificare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante la loro acquisizione.

3. A seguito di istanza del difensore si è proceduto a trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tal senso depongono plurime concorrenti ragioni.

In primo luogo si evidenzia come l'atto introduttivo, lungi dal prospettare la configurabilità, in concreto, di un errore percettivo della Corte di cassazione, tenda a illustrare una critica alla decisione impugnata in alcuni degli snodi ritenuti essenziali.

Sin dall'esordio, il ricorso, preannuncia la denuncia di errori percettivi «interni al giudizio di legittimità» derivanti dalla «mancata valutazione della prova decisiva» obliterando la considerazione essenziale per cui a questa Corte non compete alcuna attività «valutativa» della prova.

L'errore percettivo di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non può avere riguardo a un'attività che è di esclusiva pertinenza del giudice di merito.

In tal senso può essere richiamato e ribadito il principio per cui «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6 , n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 e altre conformi precedenti).

La proposizione del ricorso per errore percettivo tramite l'articolazione di motivi con i quali si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto nel corso 5/er( del giudizio concluso con la sentenza definitiva, sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto la prova non ammessa (nel caso di specie, la deposizione di un notaio e di un altro teste e una consulenza tecnica di parte) avrebbe potuto dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisone, integra una sorta di ulteriore impugnazione ordinaria.

Ciò solo integra un motivo di inammissibilità del ricorso essendo irrilevante l'eventuale proposizione contestuale di motivi astrattamente compatibili con l'impugnazione straordinaria: «è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile» (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273779).

3. Una ulteriore ragione depone per l'inammissibilità del ricorso.

Nel ricostruire gli errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la Corte di cassazione, il ricorrente illustra il primo facendo riferimento a un motivo di ricorso che, in realtà, non è stato proposto nel suo interesse.

Nel riportare il primo motivo di ricorso (pag. 2 dell'atto introduttivo) il ricorrente trascrive, nel virgolettato di cui al primo periodo della pagina, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] riportato a pag. 3 della sentenza della Quinta Sezione.

Nell'illustrare la risposta al predetto motivo, invece, alle pagg. 2 e 3 del ricorso, viene riportata la motivazione resa in risposta al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) che, tuttavia, non ha riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ma alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e l'affermazione della responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio».

Analogamente, nell'illustrare il secondo motivo (pagg. 3 e 4 del ricorso) viene trascritto il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto nell'interesse del suddetto coimputato (riportato a pag. 3 della sentenza impugnata).

In questo caso, è censurata la parte di motivazione della Corte riferita a Reis per come si desume dal confronto tra le pagg. 4 e 5 del ricorso e pag. 6 della sentenza.

A fronte di tali eccentricità avrebbero dovuto essere puntualmente indicate le ragioni dell'interesse di Andreotti alla proposizione del ricorso in tal modo redatto e della decisività dei vizi percettivi prospettati in relazione alla specifica posizione del ricorrente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso presentato il 3 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte n. 1048, del 24/04/2022. Con tale pronuncia è stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 ottobre 2020 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Como del 22 febbraio 2019 riconoscendo la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in testamento olografo ex art. 491, comma primo, cod. pen., in riferimento alla istituzione di erede, legatario o, comunque, beneficiario di una istitutio ex re certa dello stesso Reis, al quale era stato attribuito un compendio immobiliare successivamente ceduto, tra gli altri, ad Andreotti. 2. Il ricorso si fonda su due motivi con i quali sono stati illustrati due errori di fatto percettivi e determinanti nei quali sarebbe incorsa la Corte di cassazione. 2.1. Il primo sarebbe consistito nella motivazione relativa alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, con il quale era stata eccepita violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Milano rigettato l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. dei due testimoni Ruta e Brancatisano, in ordine alle circostanze, in tesi decisive, relative alla pubblicazione del testamento ed alla consegna delle chiavi dell'immobile al ricorrente. I giudici di legittimità hanno rilevato come alcun vulnus affliggesse la motivazione della sentenza di merito resa nel pieno rispetto del canone "dell'oltre ogni ragionevole dubbio". La difesa, nel dedurre l'errore di fatto percettivo, ha osservato come, invece, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale fosse necessaria proprio in virtù di quanto evidenziato in motivazione dai giudici di merito, ritenendo che il notaio Ruta avrebbe potuto riferire sul perché della presenza di Andreotti presso lo studio notarile durante la pubblicazione del testamento olografo e sul perché, in quella sede, furono rilasciate le chiavi dell'immobile allo stesso Andreotti. Tali considerazioni potrebbero estendersi al teste Brancatisano. 2.2. Il secondo errore di fatto sarebbe consistito nell'avvenuta declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato vizio della motivazione in riferimento alla produzione di documenti, di cui la Corte milanese ha ritento la tardività, trascurandone la decisività delle allegazioni, concernenti, inoltre, una consulenza grafologica di parte. La difesa ha ritenuto che, a una consulenza del Pubblico ministero, si sarebbe contrapposta altra consulenza di parte avversa e sarebbero stati acquisiti documenti assolutamente decisivi per dimostrare documentalmente la genuinità del testamento olografo. Nella prospettiva difensiva, i giudici di legittimità hanno omesso una verifica critica su quanto dedotto nei motivi. Il ricorrente ha, altresì, rilevato come la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto in quanto la stessa, nella sentenza impugnata, non ha compiuto alcun riferimento alla consulenza di parte, limitandosi ad attestare che i documenti non erano tali da giustificare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante la loro acquisizione. 3. A seguito di istanza del difensore si è proceduto a trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tal senso depongono plurime concorrenti ragioni. In primo luogo si evidenzia come l'atto introduttivo, lungi dal prospettare la configurabilità, in concreto, di un errore percettivo della Corte di cassazione, tenda a illustrare una critica alla decisione impugnata in alcuni degli snodi ritenuti essenziali. Sin dall'esordio, il ricorso, preannuncia la denuncia di errori percettivi «interni al giudizio di legittimità» derivanti dalla «mancata valutazione della prova decisiva» obliterando la considerazione essenziale per cui a questa Corte non compete alcuna attività «valutativa» della prova. L'errore percettivo di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non può avere riguardo a un'attività che è di esclusiva pertinenza del giudice di merito. In tal senso può essere richiamato e ribadito il principio per cui «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6 , n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 e altre conformi precedenti). La proposizione del ricorso per errore percettivo tramite l'articolazione di motivi con i quali si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto nel corso 5/er( del giudizio concluso con la sentenza definitiva, sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto la prova non ammessa (nel caso di specie, la deposizione di un notaio e di un altro teste e una consulenza tecnica di parte) avrebbe potuto dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisone, integra una sorta di ulteriore impugnazione ordinaria. Ciò solo integra un motivo di inammissibilità del ricorso essendo irrilevante l'eventuale proposizione contestuale di motivi astrattamente compatibili con l'impugnazione straordinaria: «è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile» (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273779). 3. Una ulteriore ragione depone per l'inammissibilità del ricorso. Nel ricostruire gli errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la Corte di cassazione, il ricorrente illustra il primo facendo riferimento a un motivo di ricorso che, in realtà, non è stato proposto nel suo interesse. Nel riportare il primo motivo di ricorso (pag. 2 dell'atto introduttivo) il ricorrente trascrive, nel virgolettato di cui al primo periodo della pagina, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] riportato a pag. 3 della sentenza della Quinta Sezione. Nell'illustrare la risposta al predetto motivo, invece, alle pagg. 2 e 3 del ricorso, viene riportata la motivazione resa in risposta al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) che, tuttavia, non ha riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ma alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova e l'affermazione della responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio». Analogamente, nell'illustrare il secondo motivo (pagg. 3 e 4 del ricorso) viene trascritto il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto nell'interesse del suddetto coimputato (riportato a pag. 3 della sentenza impugnata). In questo caso, è censurata la parte di motivazione della Corte riferita a Reis per come si desume dal confronto tra le pagg. 4 e 5 del ricorso e pag. 6 della sentenza. A fronte di tali eccentricità avrebbero dovuto essere puntualmente indicate le ragioni dell'interesse di Andreotti alla proposizione del ricorso in tal modo redatto e della decisività dei vizi percettivi prospettati in relazione alla specifica posizione del ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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