CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12874/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9716/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAULESU F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 Numero sezionale 442/2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 12874/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 692/2016 della corte d’Appello di Messina, depositata il 21.11.2016, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] (inammissibilità o rigetto del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 692/2016 della Corte d’Appello di Messina depositata 21.11.2016 che ha rigettato l’impugnazione da essi proposta contro la decisione di primo grado che li aveva condannati ad arretrare la nuova costruzione (seconda elevazione f.t.) di metri quattro nel lato prospiciente il fabbricato degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento dei danni. Resistono con controricorso la Casola (in proprio e quale erede del Paulesu) nonché gli altri eredi Paulesu. Assegnato il ricorso alla sezione sesta, il relatore ha formulato proposta di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.369 cpc. Con ordinanza interlocutoria n. 31211/2018 il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza alla luce delle osservazioni svolte in memoria dai ricorrenti ed in attesa del consolidarsi degli orientamenti di questa Corte. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità ed in Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 12874/2022 subordine il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 22/04/2022 In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge criticandosi la Corte d’Appello per avere ravvisato una nuova costruzione piuttosto che una mera modificazione del tetto imposta esigenze tecnico- normative. 1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 DM n. 1444/1968 e omesso esame circa un fatto decisivo dolendosi delle modalità di calcolo delle distanze. 2 In via preliminare va esaminata questione di improcedibilità del ricorso (sulla quale il relatore aveva fondato la sua proposta originaria davanti alla sesta sezione) ed il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per pervenire alla declaratoria di improcedibilità, posto che – contrariamente a quanto affermano i ricorrenti nell’ultima memoria - l’ordinanza interlocutoria di rinvio alla pubblica udienza non ha affatto superato la questione, né ovviamente poteva superarla perché, come è noto, le ordinanze interlocutorie non hanno natura decisionale. Infatti, nel giudizio di cassazione, l’ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 Rv. 654432). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 Numero sezionale 442/2022 Ciò chiarito, rileva la Corte che a norma dell’art. 369 comma Numero di raccolta generale 12874/2022Data pubblicazione 22/04/2022 2 n. 2 cpc insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 17.2.2007 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la copia autentica munita della relazione di notificazione della sentenza ciò risulta dall’esame del fascicolo da parte della Corte nonché dalla certificazione di cancelleria rilasciata in data odierna in cui si attesta l’avvenuta produzione della copia autentica della sentenza): la sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art.369 cpc. È vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori da tali ipotesi perché l’atto non si rinviene neppure nel fascicolo dei controricorrenti né, comunque, nel fascicolo di ufficio. E neppure soccorre la pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità: si afferma infatti a pag. 42, sub 2 di tale sentenza, che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 12874/2022 con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità Data pubblicazione 22/04/2022 del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei Sez. L , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987). Nel caso di specie, insomma, ciò che manca è proprio il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC. Né, infine, soccorre il principio (affermato da Cass.17066/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza pubblicata il 21.11.2016 e ricorso notificato il 13.4.2017). E’ stato altresì affermato che il vizio della improcedibilità non è neppure sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (cfr. Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 cit.). La questione di legittimità costituzionale dell’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. (posta dai ricorrenti con la prima memoria del 20.9.2018 ed in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. nonché dell’art. 6 par. 1 CEDU) è manifestamente infondata. Sulla legittimità della norma (seppur con riferimento al deposito della procura) la Corte Costituzionale già ebbe a pronunciarsi con sentenza n. 471/1992 ed affermò - dichiarando inammissibile la questione - che “l'effettiva garanzia dei diritti della difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di Numero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 12874/2022 conformazione del processo (v. sentt. nn. 89 del 1972, 49 del Data pubblicazione 22/04/2022 1979, 100 del 1987, 82 del 1992, ordd. nn. 37 e 38 del 1988, 517 del 1990)”; e ancora “ il legislatore, ove riconosca la sussistenza in concreto di uno specifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione, può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili e irreversibili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturali i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire, oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti in causa mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa (v. spec. sent. n. 106 del 1973 e ord. n. 900 del 1988, nonché sentt. nn. 138 del 1975 e 63 del 1977)”. Quanto alla disparità di trattamento tra chi fa la dichiarazione di notifica e chi non la fa, occorre ricordare che in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti; cfr. al riguardo Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 2021 che approfondisce il problema dell’onere di allegazione delle parti, sottolineando il rigore del giudizio di legittimità che presuppone un adeguato tecnicismo degli avvocati cassazionisti. In particolare, si è affermato che la dichiarazione, contenuta nel ricorso, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, costituisce l'attestazione (non assimilabile alla "ammissione", figura giuridica questa - di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale - afferente i fatti giuridici sostanziali chiamati a comporre il thema probandum) di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - incidente sul termine per impugnare. Tale dichiarazione, come il contenuto di ogni altro atto processuale della parte, è manifestazione della "autoresponsabilità" della medesima; si tratta di una dichiarazione impegnativa per la parte, nel senso che quest'ultima subisce le conseguenze di ciò che afferma; tanto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 più che la Corte non ha alcun modo di controllarne la veridicitàNumero sezionale 442/2022Numero di raccolta generale 12874/2022 (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 2021 cit.). Data pubblicazione 22/04/2022 Inoltre, come già affermato testualmente dalle sezioni unite con la citata sentenza n. 10648/2017, la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non "trasandato" e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Inoltre, la norma di cui si tratta, è diretta a soddisfare un'esigenza di sostanza, essendo funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Essa, quindi, non può essere reputata irragionevole, nè impone un adempimento tanto difficoltoso, da non garantire un giusto processo o da ostacolare apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa, sicché va ritenuta manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità (cfr. sempre in tema di profili di costituzionalità dell’articolo 369 cpc con riferimento alla copia autentica della sentenza, Sez. 2, Ordinanza n. 22108 del 16/10/2006 Rv. 593044). In definitiva, si tratta di attività elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che – è bene sottolinearlo ancora - è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 Numero sezionale 442/2022 stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica Numero di raccolta generale 12874/2022Data pubblicazione 22/04/2022 dei principi costituzionali. Un'interpretazione sostanzialmente abrogante è possibile, dunque, nonostante l'indubbio senso pratico delle osservazioni dei commentatori, solo con un intervento normativo, sin qui omesso nonostante la frequenza dei provvedimenti legislativi in tema di giudizio di cassazione (così S.U. sentenza n. 19648/2017 cit.). Insomma, la previsione normativa non limita in alcun modo il diritto di difesa, ma impone di esercitare questo - come è per tutte le norme processuali - nel rispetto di forme dettate dallo stesso codice di rito. L’improcedibilità assorbe l’esame dei motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 1.3.2022. Il cons. estensore Il Presidente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9716/2017 Numero sezionale 442/2022 [OSCURATO:PERSONA] MannaNumero di raccolta generale 12874/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5