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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 32364/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) impugna l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 6 marzo scorso, che ha respinto la sua istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio 2015, irrevocabile dal 4 aprile 2015, che lo ha condannato per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi il 7 luglio 2009.

2. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 137, 142, 157, 161, 162, 178, 179, 349, 420, 420-bis e 629-bis, cod. pen., nonché degli artt. 24 e 111, Cost., e 6, CEDU, e connessi vizi di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo per cui l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo, in quanto il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato presso il difensore, da lui nominato di fiducia nonché indicato come domiciliatario in un verbale d'identificazione, che però egli si era rifiutato di sottoscrivere.

Tale dichiarazione di domicilio, dunque, in quanto priva di sottoscrizione e della necessaria autenticazione di quest'ultima, sarebbe stata inesistente, e comunque non valida né efficace.

Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nessuna norma processuale fa carico all'interessato di eccepire l'invalidità della dichiarazione di domicilio all'atto della redazione del verbale d'identificazione, gravando piuttosto sul verbalizzante, in caso di rifiuto di firmare dell'interessato, l'obbligo di specificarne il motivo: ciò che, invece, nel caso in esame, non è stato fatto.

Rammenta, inoltre, la difesa: che, a norma dell'art. 420-bis, lett. a), cod. proc. pen., l'atto di citazione in giudizio dell'imputato dev'essergli notificato a mani proprie oppure a persona da lui espressamente delegata; e che, infine, non esisteva alcun rapporto fiduciario ed informativo tra costuqinuo difensore dell'epoca, tanto da essere stato quest'ultimo deferito al Consiglio dell'Ordine professionale per le sue reiterate assenze in udienza.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.

2. Vi era in atti un'elezione di domicilio dell'imputato ed il decreto di citazione a giudizio gli è stato notificato nel domicilio eletto ed a mani del domiciliatario, ovvero il suo difensore di fiducia: circostanza, questa, che consente di ritenere per via deduttiva la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (vds.

Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

Di tanto, semmai necessario, si trae ulteriore conferma logica, nel caso in rassegna, dal fatto che il difensore di fiducia e domiciliatario abbia pure partecipato all'udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio, senza nulla eccepire.

In proposito, soccorre anche sotto questo profilo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la presenza all'udienza preliminare (e a maggior ragione - come nel caso in esame - a quella dibattimentale) del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo da parte dell'imputato, che legittima il giudizio in sua assenza, nonostante la mancata partecipazione del difensore a buona parte delle udienze (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282813).

Per contro, l'assunto difensivo della mancanza di qualsiasi rapporto tra tale avvocato e l'imputato, e comunque dell'assenza della conoscenza del processo da parte di quest'ultimo, non è sorretto da alcuna circostanza di fatto, rimanendo perciò puramente assertivo.

3. Inoltre, per giurisprudenza largamente maggioritaria, che il Collegio condivide, la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti - ciò che però non è accaduto nel caso in rassegna - che costui abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (tra le tantissime: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931; Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827; Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi, Rv. 276456; Sez. 6, n. 3815 del 15/12/2018, dep. 2019, Rapanà, Rv. 274980).

Del resto, il verbale è atto del pubblico ufficiale redattore, che attesta la veridicità di quanto ivi rappresentato e che, pertanto, necessitfiLdi specifica contestazione dei contenuti, secondo la regola generale valevole per gli atti pubblici.

Irrilevante, da ultimo, è la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale, del motivo del rifiuto del dichiarante di sottoscrivere l'atto, trattandosi di semplice irregolarità priva di sanzione processuale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) impugna l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 6 marzo scorso, che ha respinto la sua istanza di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio 2015, irrevocabile dal 4 aprile 2015, che lo ha condannato per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi il 7 luglio 2009. 2. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 137, 142, 157, 161, 162, 178, 179, 349, 420, 420-bis e 629-bis, cod. pen., nonché degli artt. 24 e 111, Cost., e 6, CEDU, e connessi vizi di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo per cui l'imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo, in quanto il decreto di citazione a giudizio gli era stato notificato presso il difensore, da lui nominato di fiducia nonché indicato come domiciliatario in un verbale d'identificazione, che però egli si era rifiutato di sottoscrivere. Tale dichiarazione di domicilio, dunque, in quanto priva di sottoscrizione e della necessaria autenticazione di quest'ultima, sarebbe stata inesistente, e comunque non valida né efficace. Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nessuna norma processuale fa carico all'interessato di eccepire l'invalidità della dichiarazione di domicilio all'atto della redazione del verbale d'identificazione, gravando piuttosto sul verbalizzante, in caso di rifiuto di firmare dell'interessato, l'obbligo di specificarne il motivo: ciò che, invece, nel caso in esame, non è stato fatto. Rammenta, inoltre, la difesa: che, a norma dell'art. 420-bis, lett. a), cod. proc. pen., l'atto di citazione in giudizio dell'imputato dev'essergli notificato a mani proprie oppure a persona da lui espressamente delegata; e che, infine, non esisteva alcun rapporto fiduciario ed informativo tra costuqinuo difensore dell'epoca, tanto da essere stato quest'ultimo deferito al Consiglio dell'Ordine professionale per le sue reiterate assenze in udienza. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Vi era in atti un'elezione di domicilio dell'imputato ed il decreto di citazione a giudizio gli è stato notificato nel domicilio eletto ed a mani del domiciliatario, ovvero il suo difensore di fiducia: circostanza, questa, che consente di ritenere per via deduttiva la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (vds. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Di tanto, semmai necessario, si trae ulteriore conferma logica, nel caso in rassegna, dal fatto che il difensore di fiducia e domiciliatario abbia pure partecipato all'udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio, senza nulla eccepire. In proposito, soccorre anche sotto questo profilo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la presenza all'udienza preliminare (e a maggior ragione - come nel caso in esame - a quella dibattimentale) del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo da parte dell'imputato, che legittima il giudizio in sua assenza, nonostante la mancata partecipazione del difensore a buona parte delle udienze (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282813). Per contro, l'assunto difensivo della mancanza di qualsiasi rapporto tra tale avvocato e l'imputato, e comunque dell'assenza della conoscenza del processo da parte di quest'ultimo, non è sorretto da alcuna circostanza di fatto, rimanendo perciò puramente assertivo. 3. Inoltre, per giurisprudenza largamente maggioritaria, che il Collegio condivide, la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti - ciò che però non è accaduto nel caso in rassegna - che costui abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (tra le tantissime: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281931; Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827; Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi, Rv. 276456; Sez. 6, n. 3815 del 15/12/2018, dep. 2019, Rapanà, Rv. 274980). Del resto, il verbale è atto del pubblico ufficiale redattore, che attesta la veridicità di quanto ivi rappresentato e che, pertanto, necessitfiLdi specifica contestazione dei contenuti, secondo la regola generale valevole per gli atti pubblici. Irrilevante, da ultimo, è la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale, del motivo del rifiuto del dichiarante di sottoscrivere l'atto, trattandosi di semplice irregolarità priva di sanzione processuale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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