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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31326/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso non coglie neanche la ratio decidendi che non si riferisce in generale alle scritture contabili, ma alle fatture ed ai documenti di trasporto, la cui esistenza v.e., è stata accertata aliunde ma non presso il ricorrente, ght devono essere conservati ai sensi degli art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973 e 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorso non coglie neanche la ratio decidendi che non si riferisce in generale alle scritture contabili, ma alle fatture ed ai documenti di trasporto, la cui esistenza v.e., è stata accertata aliunde ma non presso il ricorrente, ght devono essere conservati ai sensi degli art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973 e 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 31326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris