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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32751/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena - è manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello, che non presenta i vizi di illogicitàprospettati nel ricorso, offrendo, al contrario, un percorso di valutazione dettagliata circa la determinazione della pena, che è stata ridotta rispetto a quella applicata in primo grado.

In ordine alla stessa, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle aggravanti contestate, la Corte ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa.

I Giudici hanno calcolato correttamente la pena, partendo dalla pena base di un anno, un mese e quindici giorni di reclusione, che è inferiore alla media edittale - determinata secondo quanto afferma Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01 - e quindi non richiedente una specifica motivazione.

Per altro, e comunque, la Corte offre una motivazione non manifestamente illogica ritenendo la misura finale della pena - mesi quattro di reclusione, ottenuta con la riduzione nel minimo ex art. 56 cod. pen. - giustificata dalla personalità criminale dell'imputato e per altro l'opzione non9Thanifestamente illogica tenuto conto del grado evoluto di sviluppo dell'azione criminosa interrotta oltre le casse e solo dall'intervento della vigilanza; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso, che non incide sulle considerazioni fin qui svolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 comma 1 n. 2 e 7 cod. pen); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena - è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte di appello, che non presenta i vizi di illogicitàprospettati nel ricorso, offrendo, al contrario, un percorso di valutazione dettagliata circa la determinazione della pena, che è stata ridotta rispetto a quella applicata in primo grado. In ordine alla stessa, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle aggravanti contestate, la Corte ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa. I Giudici hanno calcolato correttamente la pena, partendo dalla pena base di un anno, un mese e quindici giorni di reclusione, che è inferiore alla media edittale - determinata secondo quanto afferma Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01 - e quindi non richiedente una specifica motivazione. Per altro, e comunque, la Corte offre una motivazione non manifestamente illogica ritenendo la misura finale della pena - mesi quattro di reclusione, ottenuta con la riduzione nel minimo ex art. 56 cod. pen. - giustificata dalla personalità criminale dell'imputato e per altro l'opzione non9Thanifestamente illogica tenuto conto del grado evoluto di sviluppo dell'azione criminosa interrotta oltre le casse e solo dall'intervento della vigilanza; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso, che non incide sulle considerazioni fin qui svolte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
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