CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 9 febbraio 2022, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Genova emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 3, n. 3 -quinquies, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dedotto, che lamenta la violazione di legge per erronea qualificazione del fatto in termini di tentata rapina propria anziché come tentato furto con strappo, è manifestamente infondato in quanto la supposta violazione di legge risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, ritenuta sussistente la violenza esercitata sulla persona - in quanto consistita in spinte e strattonamentì, anche se dì breve durata - ha correttamente sussunto il fatto, così ricostruito, nella fattispecie di tentata rapina propria, stante il perfezionamento di tutti gli elementi necessari della stessa). Peraltro, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] id