CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 7 legge n. 386/1990, per avere emesso, il 16 marzo 2016, un assegno nonostante il divieto della Prefettura di Como, notificatogli il 19 febbraio 2015, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. In via preliminare ricordava che l'accorcio di consegna di un assegno a titolo di garanzia piuttosto che di pagamento è nullo tanto che lo stesso può essere immediatamente incassato dal prenditore. Quanto poi al caso concreto, rilevava come l'assunta accessorietà della consegna del titolo ad un accordo di cessione di preziosi concluso nel febbraio 2015, con i cugini Mariani, non avesse trovato conferma in documentazione alcuna, a fronte, invece, della prova documentale dell'addebito, considerando che il divieto prefettizio di emettere assegni era stato notificato al prevenuto il 19 febbraio 2015 e l'assegno presentato nel marzo dell'anno successivo, il 2016. Neppure la testimonianza del cugino Mariani era stata così precisa, sui tempi e modi del presento accordo (avendo questi genericamente riferito che risaliva al febbraio 2015), da escludere il reato altrimenti provato. A ciò si aggiunga, a riprova dell'elemento soggettivo del reato, che, ricevuta la comunicazione del divieto, l'imputato nulla aveva fatto per recuperare il titolo, che assumeva di avere consegnato in epoca precedente. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Come affermato anche dal teste Mariani,, al momento del rilascio dell'assegno in garanzia l'imputato non era a conoscenza del provvedimento prefettizio, la cui data di conclusione, risalente al 2015, trovava conferma nella lettera di messa in mora del luglio 2016 in cui il legale del Mariani ricordava l'insoluto per 14.000 ricevuto del prevenuto per una compravendita del febbraio 2015. Compravendita a cui il teste Mariani stesso collegava la consegna del titolo.2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta prova della notifica del provvedimento prefettizio in data anteriore all'emissione del titolo. Come si era precisato lo stesso era stato consegnato al Mariani nel febbraio 2015 quando ancora non vi era stata la comunicazione del provvedimento. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'ipotesi formulata dalla medesima Corte circa l'eventualità che l'assegno fosse stato emesso prima della comunicazione del divieto così confutando la prova stessa del contestato reato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Tutti i motivi dedotti sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, così che esula dai poteri della Corte di cassazione la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., :30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. La Corte d'appello, poi, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - non vi erano concreti elementi documentali di conforto alle tesi dell'imputato di avere consegnato l'assegno di cui all'imputazione in garanzia, al cugino, per l'acquisto di alcuni oggetti preziosi;- né l'imputato né il cugino (e neppure la missiva citata nel ricorso, peraltro del luglio 2016, quando il reato si era già consumato, nel marzo del medesimo anno) avevano poi neppure potuto collocare il presunto accordo in data certamente anteriore alla notifica al primo del divieto di emettere assegni (facendo sempre riferimento al febbraio 2015, lo stesso mese in cui il divieto prefettizio era stato comunicato); - l'imputato non si era neppure interessato di ritirare il titolo, qualora lo stesso fosse stato realmente consegnato in garanzia, per un intero anno (da febbraio 2015 a marzo 2016), così da dimostrare che egli, comunque, non intendeva evitarne la presentazione per l'incasso, nonostante il divieto da mesi impostogli. 3. Da ultimo si deve ricordare che questa Corte ha già affermato come il reato di emissione di assegni in presenza di provvedimento interdittivo del prefetto, previsto ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si riferisce a qualsiasi tipologia di assegno, cioè sia a quelli con funzione di mezzo di pagamento, e quindi di titolo di credito, sia a quelli con funzione di mezzo di garanzia, e quindi di promessa di pagamento (Sez. 5, n. 21663 del 16/02/2018, Buccheri, Rv. 273164). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a m mende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del