CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico diCicoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del Tribunale di Pisavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PietroMolino, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alTribunale di Pisa per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 dicembre 2025, il Tribunale di Pisa dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati di cuiall’art. 640 cod. pen., commessi rispettivamente in data 29 giugno 2019 e inepoca antecedente e prossima al 29 giugno 2019, per essere gli stessi estinti perintervenuta prescrizione.2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Firenze, deducendo l’inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 157, 160 e 161, secondo comma, cod. pen., nonchédell’art. 99, quarto comma, cod. pen., in tema di computo del termine diprescrizione.In particolare, il ricorrente assume che il giudice di merito abbiaerroneamente ritenuto maturata la prescrizione, facendo decorrere un nuovotermine ordinario di sei anni dall’atto interruttivo costituito dal decreto dicitazione a giudizio del 13 dicembre 2019 e collocandone la scadenza al 13dicembre 2025, in assenza di cause sospensive.Deduce, inoltre, che il Tribunale abbia illegittimamente escluso la rilevanzadella recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. ai fini delladeterminazione del termine base di cui all’art. 157 cod. pen., considerandolaincidente solo sull’aumento ex art. 161 cod. pen., in contrasto con il consolidatoorientamento di legittimità, secondo cui tale recidiva integra circostanzaaggravante ad effetto speciale rilevante sia ai fini del termine base siadell’aumento per interruzione.Ne deriverebbe che, avuto riguardo al massimo edittale del delitto di truffa(anni tre), aumentato fino a due terzi per la recidiva, la pena di riferimentoandrebbe determinata in anni cinque, con conseguente termine ordinario diprescrizione pari ad anni sei ex art. 157, comma primo, cod. pen., suscettibile diulteriore aumento fino a due terzi ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod.pen.Secondo tale impostazione, il termine complessivo, pari a sei anni aumentatidi due terzi, dovrebbe essere fissato in anni dieci, con decorrenza dal 29 giugno2019 e scadenza al 29 giugno 2029, con conseguente insussistenza della causaestintiva dichiarata; inconferenti sarebbero, infine, i richiami agli artt. 4 e 278cod. proc. pen. effettuati nella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati.2. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione coordinata degli artt.160 e 161 cod. pen., ha costantemente affermato il principio secondo cui, intema di prescrizione, in presenza di pluralità di atti interruttivi, l’estinzione delreato può ritenersi non verificata soltanto qualora non sia superato il terminemassimo di prescrizione e, al contempo, tra un atto interruttivo e l’altro non siaintegralmente decorso il termine ordinario di cui all’art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n.51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 – 01; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014,Ndiaye, Rv. 259583-01; Sez. 5, n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365;Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007,Casadei, Rv. 237860-01).Ne consegue che il termine di prescrizione non matura anteriormente allascadenza del termine massimo previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen.soltanto quando, tra un atto interruttivo ed il successivo, non sia interamentespirato il termine ordinario stabilito dall’art. 157 cod. pen. (Sez. 2, n. 35278 del19/06/2007, Casadei, cit.).2.1. Se è indubbio, infatti, che il termine prescrizionale deve ritenersi spiratose, tra la data di commissione del reato ed il primo atto potenzialmenteinterruttivo, sia trascorso il termine ordinario, così è altrettanto evidente che ilmedesimo effetto si verifica nella ipotesi in cui, dopo il compimento di un attointerruttivo, non risulti compiuto nel procedimento, entro i termini temporalinormativamente prefissati dall'art 157 cod. pen., alcun altro atto idoneo adeterminare la interruzione (Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, dep. 2000,Mazzara, Rv. 215571-01).Tale approdo interpretativo trova giustificazione nella funzione propriadell’istituto dell’interruzione della prescrizione, che realizza un bilanciamento tral’interesse dello Stato alla repressione dei reati, manifestato attraverso laprevisione dell’effetto interruttivo collegato a determinati atti di impulsoprocessuale, e il diritto dell’imputato di non essere indefinitamente esposto allapretesa punitiva.In tale prospettiva, è stato altresì chiarito che l’interesse punitivo dello Statopermane solo entro le scansioni temporali fissate dal combinato disposto degliartt. 157 e 160 cod. pen., con la conseguenza che il reato deve ritenersi estintoqualora, dopo un atto interruttivo, non venga compiuta alcuna ulteriore attivitàprocessuale nel periodo corrispondente al termine ordinario (Sez. 5, n. 1018 del03/12/1999, Mazzara, cit.).Deve dunque ribadirsi il principio secondo il quale, pur in presenza di più attiinterruttivi, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, ènecessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'art161, secondo comma, cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed unaltro, non sia superato il termine ordinario previsto dall’art. 157, primo comma,cod. pen.2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, all’imputato sono contestati duedelitti di truffa ex art. 640 cod. pen., commessi in data 29 giugno 2019, conrecidiva specifica reiterata, comportante aumento di pena fino a due terzi,rilevante sia ai fini del calcolo del termine base della prescrizione ex art. 157 cod.pen., sia ai sensi dell’art. 161 cod. pen.Il termine base di prescrizione deve, pertanto, essere determinato in annisei, risultanti dall’aumento per la recidiva della pena massima edittale ai sensidell’art. 99, quarto comma, cod. pen. (anni tre aumentati di due terzi a cinqueanni), e dell’art. 157 cod. pen. che prevede che la prescrizione estingue il reatoper un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto.Ciò posto, nel caso in esame, tra il primo atto interruttivo, rappresentato daldecreto di citazione a giudizio del 13 dicembre 2019, e il successivo attointerruttivo, costituito dalla sentenza di primo grado del 18 dicembre 2025,risulta integralmente decorso il termine ordinario di prescrizione, spirato in data13 dicembre 2025.Da ciò consegue la maturazione della causa estintiva, con conseguenteinsussistenza dei presupposti per accogliere le censure prospettate dalricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]