CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22261/2019 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] P ISTOIA (codice fiscale 001086900470), con sede in Pistoia, alla Piazza del Duomo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, giusta determina dirigenziale n. 1018 del 21 maggio 2019 e di decreto sindacale n. 103 del 29 maggio 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55M31 F949 G) del Foro di Firenze, con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 ([OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO T ONI G UALTIERO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53D19 G713 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del ICI 2 agosto 2019, autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5. - CONTROCORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 767/4/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 10 maggio 2019, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di respingere ilricorso. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1.Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dal Comune di Pistoia contro la sentenza n. 419/2/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale aveva accolto il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. 304551/2009 con il quale il Comune di Pistoia aveva richiesto il versamento della somma di 19.776,00 €, oltre accessori, a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2009 in relazione agli immobili (quattro serre e due manufatti) di proprietà del contribuente; 1.1.la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado, considerando che il contribuente aveva presentato domanda di variazione della categoria catastale munita di autocertificazione attestante che gli immobili possedevano il requisito della ruralità nel quinquennio antecedente alla dichiarazione e che dette caratteristiche dei beni erano state confermate sino al 26 settembre 2013, data nella quale detto requisito era stato parzialmente disconosciuto dall’Agenzia del Territorio; 2.con ricorso notificato in data 17 luglio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Pistoia proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, successivamente depositando, in data 8 febbraio 2023, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 24 settembre 2019, depositando in data 2 febbraio 2023 istanza di rinvio dell’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con la citata istanza depositata in data 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato: a.di aver presentato, il 13 gennaio 2023, al Comune di Pistoi a domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130, e che il Comune ha respinto tale domanda con determina dirigenziale n. 9212 del 20 gennaio 2023; b. che sta predisponendo gli atti per impugnare con ricorso integrativo tale diniego, come stabilito dall’art. 5, comma 11 della menzionata legge, i cui termini scadono il 21 marzo 2023; 5. il ricorrente ha, quindi, chiesto di rinviare l’udienza onde consentire la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello integrativo, avente natura pregiudiziale; 6. la difesa del Comune, con la citata memoria depositata l’8 febbraio 2023, ha anch’essa richiamato il provvedimento di diniego o meglio di improcedibilità della menzionata istanza, motivato dal fatto che l’ente non ha inteso adottare il regolamento di cui all’art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rimettendo alla «Corte l’esito dei … provvedimenti giurisdizionali, considerati i procedimenti di definizione agevolate delle controversie debitamente rigettate con i provvedimenti notificati alla controparte con pec del 20 gennaio u.s. (così nella suddetta memoria); 7. l’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate; 8.l’art.5, comma 15, della citata legge stabilisce che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 9.l’art.5, comma 11, ultimo periodo, della citata legge stabilisce che «Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione»; R [OSCURATO:PERSONA] 10. Alla luce di quanto precede la causa va rinviata a nuovo ruolo per una data successiva al 21 marzo 2023, onde procedere all’esame congiunto del presente ricorso con l’eventuale impugnazione del diniego opposto dal Comune alla predetta richiesta di definizione agevolata della controversia avanzata dal contribuente; P