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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21698/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza de 12 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione illegale (capo A della rubrica) e porto in luogo pubblico di armi da sparo (capo B della rubrica; reato quest'ultimo contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) perché il fatto non sussiste.

2. Con pronuncia del 2 ottobre 2020, la Corte di appello di Bari riconosceva lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e porto di una pistola di calibro e modello imprecisati (capo A) e, conseguentemente, unificati detti delitti sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed C. 5.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata dal pubblico ministero.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui agli artt. 192 e 533 del codice di rito alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Mentre le doglianze difensive, pur formulate sotto l'egida della violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in censure di fatto che comportano per il loro accoglimento o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e g=5$1221112> della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza de 12 gennaio 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di detenzione illegale (capo A della rubrica) e porto in luogo pubblico di armi da sparo (capo B della rubrica; reato quest'ultimo contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) perché il fatto non sussiste. 2. Con pronuncia del 2 ottobre 2020, la Corte di appello di Bari riconosceva lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di detenzione e porto di una pistola di calibro e modello imprecisati (capo A) e, conseguentemente, unificati detti delitti sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed C. 5.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata dal pubblico ministero. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui agli artt. 192 e 533 del codice di rito alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Mentre le doglianze difensive, pur formulate sotto l'egida della violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in censure di fatto che comportano per il loro accoglimento o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, entrambe non consentite al giudice di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e g=5$1221112> della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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