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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23106/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36332/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente in via principale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ortiga ra n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale , unitamente a gli Avv.tiStefano Rinaldi e [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ CIVILE P.A. – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti al ricorso incidentale – Avverso la sentenza del la [OSCURATO:PERSONA] n. 2373/2019, depositata il giorno 11 giugno 201

9. udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. I controricorrenti, in epigrafe in dettaglio indicati, alcuni in qualità di attori altri in qualità di intervenienti autonomi, deducendo di aver frequentato (in differenti periodi di tempo) corsi post lauream di specializzazione universitaria in medicina e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandarono giudizialmente la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un’equaremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentato oppure, in via gradata, al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.

2. L’adito Tribunale di Venezia accolse le domande, riconoscendo ad ogni attore nei riguardi di tutte le PP.AA. evocate in lite il diritto alla corresponsione dell’importo di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso di specializzazione frequentato. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Sulle contrapposte impugnazioni proposte dai contraddittori (in via principale dalle PP.AA., in via incidentale dai professionisti), la decisione in epigrafe indicata ha, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e quantificato in misura maggiore (euro 11.103 per anno) l’importo spettante agli altri medici per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, disponendo condanna della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della negata legittimazione passiva dei Ministeri convenuti. 4.Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandosi a tre motivi, cui resistono, con unitario controricorso, i controricorrenti in epigrafe menzionati i quali spiegano altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

Al ricorso incidentale oppongono resistenza, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

I controricorrenti e ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa erariale invoca la riforma della impugnata sentenza poiché contraria ad un precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5569/2918 del 15 marzo 2018.

1.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si concreta nella deduzione, per la prima volta in sede di legittimità, di un giudicato esterno formatosi in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello concluso con la pronuncia gravata (pubblicata in data 11 giugno 2019).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno soltanto con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appellocioè a dire successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (ex plurimis, Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass.04/02/2021, n. 2675; Cass. 31/05/2019, n. 14883; Cass. 22/01/2018, n. 1534; Cass., Sez.

U, 16/06/2006, n. 13916).

Pertanto, nel giudizio di cassazione, soltanto nell’ipotesi in cui il giudicato esterno si sia formato posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, la produzione del documento-sentenza invocata come giudicato non trova ostacolo nel divieto sancito dall’art. 372 cod. proc. civ.: questa norma, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (cfr. Cass. 31/5/2019 n.14883,Cass. 22/1/2018 n.1534, Cass. 23/12/2010 n. 26041).

Nella specie, intendendo parte ricorrente avvalersi dell’efficacia di un giudicato maturato prima della definizione del giudizio di appello, la produzione della sentenza, non avvenuta nei gradi di merito, è inammissibile in questa sede per il divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., potendo comunque l’allegazione di detta circostanza farsi valere con il rimedio della revocazione (Cass., Sez.

U, 20/10/2010, n. 21493).

2. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta «violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 1999, n. 370, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 cod. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

La doglianza è riferita alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali la sentenza impugnata ha attribuito ristoro risarcitorio, quantificato nella in entità pari ad euro 11.103 per anno, per l’intero periodo di frequenza dei corsi di specializzazione, seppur cominciati, rispettivamente, nell’anno 1980/1981 (per [OSCURATO:PERSONA]) e nell’anno 1981/1982 (per [OSCURATO:PERSONA]).

La difesa erariale contesta il riconoscimento del risarcimento del danno da mancata attuazione delle menzionate direttive: sostiene, per contro, che nulla spetti agli indicati medici in quanto frequentanti corsi di specializzazione iniziati prima dell’anno 1982, cioè a dire anteriormente alla vigenza della direttiva 82/76.

2.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito chiariti.

La doglianza interroga il giudice di legittimità sul se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia per quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 (o in anni anteriori) e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983.

Si tratta di questione sulla quale questa Corte ha, con rinvii pregiudiziali, in più occasioni richiesto agli organi di giustizia unionale chiarimenti ermeneutici, segnatamente circa la portata applicativa delle disposizioni dettate dall’art. 2 paragrafo 1, lett. c), dall’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché dall’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio.

Con la sentenza 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C- 616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilì che: a) «qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di remunerazione adeguata»; b) tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) «una remunerazione adeguata per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa».

Con tale decisione, il giudice comunitario aveva chiarito che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983: era rimasto tuttavia irrisolto il dubbio se siffatto diritto dovesse essere riconosciuto anche a chi aveva iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76).

Sullo specifico punto, nuovamente investita da questa Corte (rinvio pregiudiziale operato da Cass., Sez.

U, 29/10/2020, n. 23901), la CGUE, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». 2.2.Conformandosi ai dicta del giudice eurounitario, questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia interna, ha: r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -) dapprima affermato (Cass., Sez.

U, 31/07/2018, n. 20348) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico1982- 1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» sicché esso va commisurato «non all’intero periodo di durata dell’anno accademico 1982-1983 del corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»; -) successivamente puntualizzato (Cass., Sez.

U, 23/06/2022 n. 20278) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 2.24Sulla scorta degli illustrati princìpi di diritto, chiaro si palesa l’errore inficiante la pronuncia impugnata laddove ha accertato il diritto alla remunerazione per l’intero arco temporale di frequentazione de l corso di specializzazione, partecipato da [OSCURATO:PERSONA] dall’anno accademico 1980-1981all’anno accademico 1984-1985 e da [OSCURATO:PERSONA] dall’anno accademico 1981/1982 a quello 1984/1985.

Ai menzionati professionisti il ristorocompete solo a far data dal 1° gennaio 1983 (dunque, con sicura esclusione degli anni accademici 1980/1981 e 1981-1982): più specificamente, per l’anno 1982-1983 occorre accertare, in punto di fatto, l’effettivo inizio del corso e la r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relativa frequenza, se integralmente ed esclusivamente avvenutidopo il 1° gennaio 1983 (con riconoscimento dell’indennizzo per intero) oppure, anche in parte, in epoca anteriore a tale data (con conseguente e proporzionalefrazionamento dell’importo risarcitorio).

A tanto provvederà (in uno alla nuova liquidazione della somma spettante) la Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 3.Il terzo motivo del ricorso principale assume «violazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, nonché degli artt. 117 Cost., 1216e 1228 cod. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Con riguardo a tutti i professionisti istanti, parte ricorrente lamenta l’errata quantificazione delle somme liquidate: sostiene la debenza dell’importo di euro 6.713,94 per anno (in luogo di quello di euro 11.103 per anno oggetto di condanna), determinato alla stregua del criterio stabilito dalla legge n. 370 del 1999, per aver i mediciin parola frequentato corsi di specializzazione iniziati in epoca antecedente all’anno accademico 1991/92.

3.1. La censura è fondata.

Ritiene la Corte di dare continuità al principio di diritto, già enunciato in precedenti arresti, secondo cui «in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l’art. 8, secondo comma, del d.lgs. n. 257 del 1991 (“le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991- 1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi» (così Cass. 31/03/2015 n. 6469; Cass. 29/08/2013, n. 19884).

3.2. Ha dunque errato il giudice territoriale nel parametrare il risarcimento del danno all’entità prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 (euro 11.103 per anno): ai professionistiin discorso spetta invece, per l’intera durata del corso di specializzazione, l’importo di euro 6.713,94 per ogni anno, come stabilito dalla legge n. 370 del 1999.

In accoglimento del motivo, va pertanto cassata in parte qua la sentenza gravata, affidando al giudice del rinvio, individuato come sopra, la rideterminazione del quantum dovuto a ciascun medico, da stimarsi in misura pari ad euro 6.713,94 per anno. 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale, per violazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si censura l’accoglimento dell’appello incidentale interposto dalle PP.AA. relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene, in breve, che soltanto con l’atto di appello le PP.AA. originariamente convenute avevano sollevato contestazioniin ordine al mancato riconoscimento comunitario del corso di specializzazione frequentato da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero clinica dermosifilopatica): questione non dedotta in primo grado, integrante domanda nuova inammissibile in appello ex art. 345 cod. proc. civ., erroneamente non dichiarata tale dalla sentenza gravata.

5. Il secondo motivo di ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione di plurime norme (artt. 6 e 7 della direttiva 75/362/CEE, art. 5 della direttiva 75/363/CEE, direttive 5/363/CEE e 82/76/CEE, art. 1218 cod. civ., artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ.), critica la reiezione della domanda di [OSCURATO:PERSONA] al ristoro del danno, giustificata dalla Corte lagunarecon il mancato riconoscimento comunitario del corso di specializzazione in clinica dermosifilopatica. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume che l’art. 7 della direttiva 75/362/CEE «menziona espressamente le specializzazioni in dermatologia e venerologia, il cui oggetto è sostanzialmente corrispondente, come è evidente, a quello della scuola di specializzazione frequentata»; deduce che, mancata ogni contestazione nel giudizio di primo grado ad opera delle parti convenute, il giudice doveva considerare come fatto non contestato (e, quindi, porre a base della decisione) la conformità alla normativa comunitaria del corso di specializzazione svolto dal [OSCURATO:PERSONA].

6. Ambedue la doglianze –da vagliare congiuntamente , in ragione della intrinseca connessione che le avvince –sono inammissibili.

6.1. Esse non rispettano i requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, del codice di rito.

In estrema sintesi, l’argomentazione del ricorrente incidentale poggia sulla non contestazione nel giudizio di primo grado della circostanza della conformità del corso di specializzazione frequentato alla normativa comunitaria e ne inferisce , per conseguenza, la novità della relativa deduzione svolta dalle PP.AA. con l’atto di appello.

Dell’andamento della vicenda processuale, omette però di riferire in maniera adeguata (o, quantomeno, sufficiente).

Manca, in primis, di riportare - ancorché per stralci, nei passaggi essenziali e nell e part i d’interesse - il contenuto della comparsa di risposta depositata nel giudizio di prime cure dalla controparte nonché degli ulteriori scritti di quest’ultima: illustrazione invece indefettibile per poter ravvisare nel contegno serbato dagli originari convenuti la genericità (o, a maiori, la totale assenza) di allegazioni in contrasto che in iure configura la non contestazione produttiva degli effetti di cui all’art. 115 cod. proc. civ.(Cass. 22/05/2017, n. 12840). r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ancora, di trascrivere -nemmeno per sintesi - il contenuto dell’atto di appello e, quindi, di trasporre ritualmente in questa sede le ragioni dell’impugnazione in tal guisa spiegata e l’esatto tenore delle censure rivolte al provvedimento di prime cure: omissione che, in uno a quanto osservato immediatamente sopra, impedisce in radice di apprezzare la (asserita) novità della deduzione in secondo grado.

Nel complesso, dunque,una grave lacunosità che non consente al giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso ad altre fonti ed atti del processo) di intendere il dipanarsi degli accadimenti processuali e, per l’effetto, preclude lo scrutinio delle censure articolate.

A siffatta deficienza espositiva si accompagna poi, per ambedue i motivi, il richiamo ad atti di causa non corredato dalla allegazione dei medesimi al ricorso oppure dalla indicazione della sedes di ubicazione nell’ambito del fascicolo di ufficio o dei fascicoli di parte, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ..

E tanto senza considerareche la comunanza del cors o frequentat o a più Stati membri (ovvero la sua riconducibilità a quelli elencati nella direttiva c.d.

“riconoscimento” o, comunque, l’equipollenza rispetto a questi ultimi) non è circostanza meramente fattuale, ma questione mista di fatto e di diritto, la quale, integrando uno dei fatti costitutivi del dirittoazionato, è sottoposta al potere di accertamento del giudice di merito con la stessa proposizione della domanda, incidendo l’eventuale mancanza di contestazione della parte convenuta unicamente sui profili strict o sensu fattuali della fattispecie (ad esempio, sulla durata o sull’effettiva frequentazione del corso).

6.2. Da ultimo, assai generica, rectius assertoria , è la prospettata corrispondenza tra la specializzazione in clinica dermosifilopatica svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e le specializzazioni in dermatologia e venerologia previste dall’art. 7 della direttiva 75/362/CEE: esclusa, infatti, la r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coincidenza formale e di denominazione con i corsi disciplinati dalla norma comunitaria, era onere dell’istante allegare, in modo preciso e dettagliato, l’asserita equipollenza sostanziale, curando di specificare gli elementi (in particolare: gli argomenti, le materie, la metodologia degli insegnamenti impartiti durante il corso partecipato) concretanti detta equipollenza, da riscontrare ad operadal giudice di merito.

Anche sotto tale aspetto, però, il ricorrente incidentale ha del tutto omesso l’esposizione, limitando la sua argomentazione ad un apodittico assunto, frontalmente contrapposto al decisum della gravata sentenza: ciò rappresenta ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi invaglio.

7. Il terzo motivo di ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge25 marzo 1958, n. 260, e dell’art.81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta la negata legittimazione passiva (e la mancata condanna) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

7.1. La censura non supera lo scrutinio di ammissibilità exart. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti, senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare una rimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi.

Come reiteratamente affermato da questa Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato in relazione alle azioni dei medici specializzandi, che vantano un diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie direttamente nei confronti dello Stato (cfr., ex multis, Cass.25/03/2015, n. 6029; Cass. 19/01/2016, n. 765; Cass. Sez.

U , 27/11/2018, n. 30649). r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a diritto è, pertanto, la statuizione di condanna rivolta esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolazione dello Stato passivamente legittimata, sin dall’origine evocata in giudizio (anche se unitamente adaltri Ministeri, non legittimati).

8. Con gli ulteriori motivi di ricorso incidentale, parte impugnante: (a) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., eccepisce l’omessa pronuncia sulla domanda- formulata con l’originaria citazione e ri proposta come motivo di appello incidentale- di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi spettanti a titolo di risarcimento del danno (quarto motivo); (b) per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta, ove ritenuta una pronuncia di implicito rigetto sul punto, la mancata attribuzione degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute quale risarcimento, accessorispettanti dacché debito di valore o, quantomeno, dalla data di costituzione in mora (quinto motivo).

8.1. La disamina di entrambi i motivi è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale: essi investono, infatti, capi della pronunciadipendenti da quello (concernente il quantum da liquidare) cassato con rinvio al giudice del merito, come tali soggetti al regime dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ..

9. In ordine alle spese di lite, definita con la presente pronuncia la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e le PP.AA. controricorrenti, il primo va condannato in favore delle seconde alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Nei rapporti tra le altre parti in lite, la regolamentazione delle spese di questo grado è demandata al giudice del rinvio. p. q.m.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il quarto ed il quinto motivo. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36332/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente in via principale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ortiga ra n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale , unitamente a gli Avv.tiStefano Rinaldi e [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentati e difesi –controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ CIVILE P.A. – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti al ricorso incidentale – Avverso la sentenza del la [OSCURATO:PERSONA] n. 2373/2019, depositata il giorno 11 giugno 201 9. udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. I controricorrenti, in epigrafe in dettaglio indicati, alcuni in qualità di attori altri in qualità di intervenienti autonomi, deducendo di aver frequentato (in differenti periodi di tempo) corsi post lauream di specializzazione universitaria in medicina e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandarono giudizialmente la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un’equaremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentato oppure, in via gradata, al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie. 2. L’adito Tribunale di Venezia accolse le domande, riconoscendo ad ogni attore nei riguardi di tutte le PP.AA. evocate in lite il diritto alla corresponsione dell’importo di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso di specializzazione frequentato. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Sulle contrapposte impugnazioni proposte dai contraddittori (in via principale dalle PP.AA., in via incidentale dai professionisti), la decisione in epigrafe indicata ha, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e quantificato in misura maggiore (euro 11.103 per anno) l’importo spettante agli altri medici per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, disponendo condanna della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della negata legittimazione passiva dei Ministeri convenuti. 4.Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandosi a tre motivi, cui resistono, con unitario controricorso, i controricorrenti in epigrafe menzionati i quali spiegano altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi. Al ricorso incidentale oppongono resistenza, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. I controricorrenti e ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa erariale invoca la riforma della impugnata sentenza poiché contraria ad un precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5569/2918 del 15 marzo 2018. 1.1. La doglianza è inammissibile. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si concreta nella deduzione, per la prima volta in sede di legittimità, di un giudicato esterno formatosi in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello concluso con la pronuncia gravata (pubblicata in data 11 giugno 2019). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno soltanto con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appellocioè a dire successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso (ex plurimis, Cass. 02/09/2022, n. 25863; Cass.04/02/2021, n. 2675; Cass. 31/05/2019, n. 14883; Cass. 22/01/2018, n. 1534; Cass., Sez. U, 16/06/2006, n. 13916). Pertanto, nel giudizio di cassazione, soltanto nell’ipotesi in cui il giudicato esterno si sia formato posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, la produzione del documento-sentenza invocata come giudicato non trova ostacolo nel divieto sancito dall’art. 372 cod. proc. civ.: questa norma, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (cfr. Cass. 31/5/2019 n.14883,Cass. 22/1/2018 n.1534, Cass. 23/12/2010 n. 26041). Nella specie, intendendo parte ricorrente avvalersi dell’efficacia di un giudicato maturato prima della definizione del giudizio di appello, la produzione della sentenza, non avvenuta nei gradi di merito, è inammissibile in questa sede per il divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., potendo comunque l’allegazione di detta circostanza farsi valere con il rimedio della revocazione (Cass., Sez. U, 20/10/2010, n. 21493). 2. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta «violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 1999, n. 370, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 cod. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. La doglianza è riferita alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ai quali la sentenza impugnata ha attribuito ristoro risarcitorio, quantificato nella in entità pari ad euro 11.103 per anno, per l’intero periodo di frequenza dei corsi di specializzazione, seppur cominciati, rispettivamente, nell’anno 1980/1981 (per [OSCURATO:PERSONA]) e nell’anno 1981/1982 (per [OSCURATO:PERSONA]). La difesa erariale contesta il riconoscimento del risarcimento del danno da mancata attuazione delle menzionate direttive: sostiene, per contro, che nulla spetti agli indicati medici in quanto frequentanti corsi di specializzazione iniziati prima dell’anno 1982, cioè a dire anteriormente alla vigenza della direttiva 82/76. 2.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di seguito chiariti. La doglianza interroga il giudice di legittimità sul se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia per quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 (o in anni anteriori) e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983. Si tratta di questione sulla quale questa Corte ha, con rinvii pregiudiziali, in più occasioni richiesto agli organi di giustizia unionale chiarimenti ermeneutici, segnatamente circa la portata applicativa delle disposizioni dettate dall’art. 2 paragrafo 1, lett. c), dall’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché dall’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C- 616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilì che: a) «qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di remunerazione adeguata»; b) tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) «una remunerazione adeguata per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con tale decisione, il giudice comunitario aveva chiarito che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983: era rimasto tuttavia irrisolto il dubbio se siffatto diritto dovesse essere riconosciuto anche a chi aveva iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). Sullo specifico punto, nuovamente investita da questa Corte (rinvio pregiudiziale operato da Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23901), la CGUE, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». 2.2.Conformandosi ai dicta del giudice eurounitario, questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia interna, ha: r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -) dapprima affermato (Cass., Sez. U, 31/07/2018, n. 20348) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimentodella direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico1982- 1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» sicché esso va commisurato «non all’intero periodo di durata dell’anno accademico 1982-1983 del corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»; -) successivamente puntualizzato (Cass., Sez. U, 23/06/2022 n. 20278) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 2.24Sulla scorta degli illustrati princìpi di diritto, chiaro si palesa l’errore inficiante la pronuncia impugnata laddove ha accertato il diritto alla remunerazione per l’intero arco temporale di frequentazione de l corso di specializzazione, partecipato da [OSCURATO:PERSONA] dall’anno accademico 1980-1981all’anno accademico 1984-1985 e da [OSCURATO:PERSONA] dall’anno accademico 1981/1982 a quello 1984/1985. Ai menzionati professionisti il ristorocompete solo a far data dal 1° gennaio 1983 (dunque, con sicura esclusione degli anni accademici 1980/1981 e 1981-1982): più specificamente, per l’anno 1982-1983 occorre accertare, in punto di fatto, l’effettivo inizio del corso e la r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relativa frequenza, se integralmente ed esclusivamente avvenutidopo il 1° gennaio 1983 (con riconoscimento dell’indennizzo per intero) oppure, anche in parte, in epoca anteriore a tale data (con conseguente e proporzionalefrazionamento dell’importo risarcitorio). A tanto provvederà (in uno alla nuova liquidazione della somma spettante) la Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 3.Il terzo motivo del ricorso principale assume «violazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, nonché degli artt. 117 Cost., 1216e 1228 cod. civ.» in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Con riguardo a tutti i professionisti istanti, parte ricorrente lamenta l’errata quantificazione delle somme liquidate: sostiene la debenza dell’importo di euro 6.713,94 per anno (in luogo di quello di euro 11.103 per anno oggetto di condanna), determinato alla stregua del criterio stabilito dalla legge n. 370 del 1999, per aver i mediciin parola frequentato corsi di specializzazione iniziati in epoca antecedente all’anno accademico 1991/92. 3.1. La censura è fondata. Ritiene la Corte di dare continuità al principio di diritto, già enunciato in precedenti arresti, secondo cui «in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l’art. 8, secondo comma, del d.lgs. n. 257 del 1991 (“le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991- 1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi» (così Cass. 31/03/2015 n. 6469; Cass. 29/08/2013, n. 19884). 3.2. Ha dunque errato il giudice territoriale nel parametrare il risarcimento del danno all’entità prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 (euro 11.103 per anno): ai professionistiin discorso spetta invece, per l’intera durata del corso di specializzazione, l’importo di euro 6.713,94 per ogni anno, come stabilito dalla legge n. 370 del 1999. In accoglimento del motivo, va pertanto cassata in parte qua la sentenza gravata, affidando al giudice del rinvio, individuato come sopra, la rideterminazione del quantum dovuto a ciascun medico, da stimarsi in misura pari ad euro 6.713,94 per anno. 4.Con il primo motivo di ricorso incidentale, per violazione dell’art.345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si censura l’accoglimento dell’appello incidentale interposto dalle PP.AA. relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene, in breve, che soltanto con l’atto di appello le PP.AA. originariamente convenute avevano sollevato contestazioniin ordine al mancato riconoscimento comunitario del corso di specializzazione frequentato da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero clinica dermosifilopatica): questione non dedotta in primo grado, integrante domanda nuova inammissibile in appello ex art. 345 cod. proc. civ., erroneamente non dichiarata tale dalla sentenza gravata. 5. Il secondo motivo di ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione di plurime norme (artt. 6 e 7 della direttiva 75/362/CEE, art. 5 della direttiva 75/363/CEE, direttive 5/363/CEE e 82/76/CEE, art. 1218 cod. civ., artt. 115, primo comma, e 167 cod. proc. civ.), critica la reiezione della domanda di [OSCURATO:PERSONA] al ristoro del danno, giustificata dalla Corte lagunarecon il mancato riconoscimento comunitario del corso di specializzazione in clinica dermosifilopatica. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume che l’art. 7 della direttiva 75/362/CEE «menziona espressamente le specializzazioni in dermatologia e venerologia, il cui oggetto è sostanzialmente corrispondente, come è evidente, a quello della scuola di specializzazione frequentata»; deduce che, mancata ogni contestazione nel giudizio di primo grado ad opera delle parti convenute, il giudice doveva considerare come fatto non contestato (e, quindi, porre a base della decisione) la conformità alla normativa comunitaria del corso di specializzazione svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ambedue la doglianze –da vagliare congiuntamente , in ragione della intrinseca connessione che le avvince –sono inammissibili. 6.1. Esse non rispettano i requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, del codice di rito. In estrema sintesi, l’argomentazione del ricorrente incidentale poggia sulla non contestazione nel giudizio di primo grado della circostanza della conformità del corso di specializzazione frequentato alla normativa comunitaria e ne inferisce , per conseguenza, la novità della relativa deduzione svolta dalle PP.AA. con l’atto di appello. Dell’andamento della vicenda processuale, omette però di riferire in maniera adeguata (o, quantomeno, sufficiente). Manca, in primis, di riportare - ancorché per stralci, nei passaggi essenziali e nell e part i d’interesse - il contenuto della comparsa di risposta depositata nel giudizio di prime cure dalla controparte nonché degli ulteriori scritti di quest’ultima: illustrazione invece indefettibile per poter ravvisare nel contegno serbato dagli originari convenuti la genericità (o, a maiori, la totale assenza) di allegazioni in contrasto che in iure configura la non contestazione produttiva degli effetti di cui all’art. 115 cod. proc. civ.(Cass. 22/05/2017, n. 12840). r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], ancora, di trascrivere -nemmeno per sintesi - il contenuto dell’atto di appello e, quindi, di trasporre ritualmente in questa sede le ragioni dell’impugnazione in tal guisa spiegata e l’esatto tenore delle censure rivolte al provvedimento di prime cure: omissione che, in uno a quanto osservato immediatamente sopra, impedisce in radice di apprezzare la (asserita) novità della deduzione in secondo grado. Nel complesso, dunque,una grave lacunosità che non consente al giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso ad altre fonti ed atti del processo) di intendere il dipanarsi degli accadimenti processuali e, per l’effetto, preclude lo scrutinio delle censure articolate. A siffatta deficienza espositiva si accompagna poi, per ambedue i motivi, il richiamo ad atti di causa non corredato dalla allegazione dei medesimi al ricorso oppure dalla indicazione della sedes di ubicazione nell’ambito del fascicolo di ufficio o dei fascicoli di parte, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.. E tanto senza considerareche la comunanza del cors o frequentat o a più Stati membri (ovvero la sua riconducibilità a quelli elencati nella direttiva c.d. “riconoscimento” o, comunque, l’equipollenza rispetto a questi ultimi) non è circostanza meramente fattuale, ma questione mista di fatto e di diritto, la quale, integrando uno dei fatti costitutivi del dirittoazionato, è sottoposta al potere di accertamento del giudice di merito con la stessa proposizione della domanda, incidendo l’eventuale mancanza di contestazione della parte convenuta unicamente sui profili strict o sensu fattuali della fattispecie (ad esempio, sulla durata o sull’effettiva frequentazione del corso). 6.2. Da ultimo, assai generica, rectius assertoria , è la prospettata corrispondenza tra la specializzazione in clinica dermosifilopatica svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e le specializzazioni in dermatologia e venerologia previste dall’art. 7 della direttiva 75/362/CEE: esclusa, infatti, la r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coincidenza formale e di denominazione con i corsi disciplinati dalla norma comunitaria, era onere dell’istante allegare, in modo preciso e dettagliato, l’asserita equipollenza sostanziale, curando di specificare gli elementi (in particolare: gli argomenti, le materie, la metodologia degli insegnamenti impartiti durante il corso partecipato) concretanti detta equipollenza, da riscontrare ad operadal giudice di merito. Anche sotto tale aspetto, però, il ricorrente incidentale ha del tutto omesso l’esposizione, limitando la sua argomentazione ad un apodittico assunto, frontalmente contrapposto al decisum della gravata sentenza: ciò rappresenta ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi invaglio. 7. Il terzo motivo di ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge25 marzo 1958, n. 260, e dell’art.81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., contesta la negata legittimazione passiva (e la mancata condanna) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 7.1. La censura non supera lo scrutinio di ammissibilità exart. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti, senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare una rimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi. Come reiteratamente affermato da questa Corte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto passivamente legittimato in relazione alle azioni dei medici specializzandi, che vantano un diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie direttamente nei confronti dello Stato (cfr., ex multis, Cass.25/03/2015, n. 6029; Cass. 19/01/2016, n. 765; Cass. Sez. U , 27/11/2018, n. 30649). r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a diritto è, pertanto, la statuizione di condanna rivolta esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolazione dello Stato passivamente legittimata, sin dall’origine evocata in giudizio (anche se unitamente adaltri Ministeri, non legittimati). 8. Con gli ulteriori motivi di ricorso incidentale, parte impugnante: (a) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., eccepisce l’omessa pronuncia sulla domanda- formulata con l’originaria citazione e ri proposta come motivo di appello incidentale- di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi spettanti a titolo di risarcimento del danno (quarto motivo); (b) per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta, ove ritenuta una pronuncia di implicito rigetto sul punto, la mancata attribuzione degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute quale risarcimento, accessorispettanti dacché debito di valore o, quantomeno, dalla data di costituzione in mora (quinto motivo). 8.1. La disamina di entrambi i motivi è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale: essi investono, infatti, capi della pronunciadipendenti da quello (concernente il quantum da liquidare) cassato con rinvio al giudice del merito, come tali soggetti al regime dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.. 9. In ordine alle spese di lite, definita con la presente pronuncia la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e le PP.AA. controricorrenti, il primo va condannato in favore delle seconde alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Nei rapporti tra le altre parti in lite, la regolamentazione delle spese di questo grado è demandata al giudice del rinvio. p. q.m. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale. r.g. n. 36332/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Venezia , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il quarto ed il quinto motivo. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris