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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21148/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti all'esito di giudizio ordinario con sentenza in data 12.10.2020 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 aggravato dalla causazione di un sinistro stradale (fatto commesso in Carmagnola il 29.6.2018) condannandolo alla pena di un mese di arresto ed Euro 900,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sanzione accessoria della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la contraddittorietà della motivazione come risultante dal testo della sentenza impugnata.

Assume che appaiono carenti, dubbie e contraddittorie le prove eseguite per accertare la condizione di ebbrezza del ricorrente mancando la prova sintomatologica e la validità di quella ematica effettuata solo a seguito di somministrazione via endovenosa di 1000 ml di infusi vari e di medicinali a base oppiacea da parte del personale medico dell'elisoccorso.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen. la mancata assunzione di una prova decisiva ovvero una consulenza tecnica sull'origine del tasso alcolemico.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso svolgimento della verifica dell'origine del tasso alcolemico nelle prestazioni mediche di urgenza successive al sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é nel suo complesso inammissibile.

Va in primo luogo rilevato che é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

A parte tale profilo di per sé assorbente, il primo motivo é comunque inammissibile in quanto generico.

Ed invero la censura che sembra adombrare l'ipotesi dell'alterazione del tasso alcolemico in ragione dell'assunzione di altre sostanze, non chiarisce tuttavia di quali sostanze si tratti e quando siano state somministrate non potendo quindi essere valutata la loro incidenza.

2. Del pari inammissibile é la seconda censura in quanto la richiesta oltre ad essere generica non é stata oggetto di appello.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della stessa fattispecie tipica, rapportate ai valori del tasso alcolemico accertato, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, si colloca la previsione di una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez.

U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589).

La suddetta pronuncia ha anche chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione di tali principi, ha fatto riferimento a circostanze della vicenda che non consentono di esprimere una valutazione di particolare tenuità del fatto, valorizzando aspetti certamente idonei a rivelare un maggior grado di offensività della condotta (concreto potenziale pericolo arrecato alla circolazione veicolare ed all'altrui incolumità).

Trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità ove non ricorra il caso di un ragionamento illogico, contraddittorio o incoerente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Asti all'esito di giudizio ordinario con sentenza in data 12.10.2020 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 aggravato dalla causazione di un sinistro stradale (fatto commesso in Carmagnola il 29.6.2018) condannandolo alla pena di un mese di arresto ed Euro 900,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sanzione accessoria della patente di guida per mesi sei. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la contraddittorietà della motivazione come risultante dal testo della sentenza impugnata. Assume che appaiono carenti, dubbie e contraddittorie le prove eseguite per accertare la condizione di ebbrezza del ricorrente mancando la prova sintomatologica e la validità di quella ematica effettuata solo a seguito di somministrazione via endovenosa di 1000 ml di infusi vari e di medicinali a base oppiacea da parte del personale medico dell'elisoccorso. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen. la mancata assunzione di una prova decisiva ovvero una consulenza tecnica sull'origine del tasso alcolemico. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso svolgimento della verifica dell'origine del tasso alcolemico nelle prestazioni mediche di urgenza successive al sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é nel suo complesso inammissibile. Va in primo luogo rilevato che é inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). A parte tale profilo di per sé assorbente, il primo motivo é comunque inammissibile in quanto generico. Ed invero la censura che sembra adombrare l'ipotesi dell'alterazione del tasso alcolemico in ragione dell'assunzione di altre sostanze, non chiarisce tuttavia di quali sostanze si tratti e quando siano state somministrate non potendo quindi essere valutata la loro incidenza. 2. Del pari inammissibile é la seconda censura in quanto la richiesta oltre ad essere generica non é stata oggetto di appello. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. Nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della stessa fattispecie tipica, rapportate ai valori del tasso alcolemico accertato, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, si colloca la previsione di una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. U., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). La suddetta pronuncia ha anche chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione di tali principi, ha fatto riferimento a circostanze della vicenda che non consentono di esprimere una valutazione di particolare tenuità del fatto, valorizzando aspetti certamente idonei a rivelare un maggior grado di offensività della condotta (concreto potenziale pericolo arrecato alla circolazione veicolare ed all'altrui incolumità). Trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità ove non ricorra il caso di un ragionamento illogico, contraddittorio o incoerente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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