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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36650/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14649/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita e truffa, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' art. 648 c.p.

Assume che nella specie, trattandosi di assegni falsi doveva parlarsi di reato impossibile e, comunque, il reato non era configurabile il reato in quanto la falsificazione dell' assegno non costituiva più reato; - difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente ha chiesto pure dichiararsi la prescrizione dei reati previa derubricazione dell' ipotesi delittuosa di cui al capo 1) quale ipotesi di truffa.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L' imputato è stato correttamente ritenuto responsabile del reato di ricettazione in quanto nella disponibilità di assegni circolari contraffatti in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, non risultando ragioni per configurare la fattispecie in esame quale ipotesi di reato impossibile.

Premesso che i fatti in questione risalgono all' anno 2012 va, poi, richiamato l' orientamento pacifico secondo cui in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016). (Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267034 - 01, con la conseguenza che del tutto priva di pregio è la contestazione secondo cui la contraffazione di assegno circolare non costituisce più reato.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che 1 e li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si. veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.

3. La inammissibilità del ricorso preclude, tout court, per giurisprudenza pacifica l' esame ed il rilievo della eccepita prescrizione.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14649/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita e truffa, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all' art. 648 c.p. Assume che nella specie, trattandosi di assegni falsi doveva parlarsi di reato impossibile e, comunque, il reato non era configurabile il reato in quanto la falsificazione dell' assegno non costituiva più reato; - difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha chiesto pure dichiararsi la prescrizione dei reati previa derubricazione dell' ipotesi delittuosa di cui al capo 1) quale ipotesi di truffa. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L' imputato è stato correttamente ritenuto responsabile del reato di ricettazione in quanto nella disponibilità di assegni circolari contraffatti in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, non risultando ragioni per configurare la fattispecie in esame quale ipotesi di reato impossibile. Premesso che i fatti in questione risalgono all' anno 2012 va, poi, richiamato l' orientamento pacifico secondo cui in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016). (Sez. 2, Sentenza n. 20772 del 04/02/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267034 - 01, con la conseguenza che del tutto priva di pregio è la contestazione secondo cui la contraffazione di assegno circolare non costituisce più reato. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che 1 e li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si. veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 3. La inammissibilità del ricorso preclude, tout court, per giurisprudenza pacifica l' esame ed il rilievo della eccepita prescrizione. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II
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