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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04705/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22766/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Mini- stro pro tempore e domiciliato ope legis in in [OSCURATO:PERSONA]- GHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rap- presenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]- TONIO 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Obbligazioni in genere - R ipetizione di indebito - Contributi pubblici -Richiesta di re- stituzione per accertata illegittimità dell'erogazio- ne - Termine di prescri- zione -Decorrenza - Dal- la data della revoca del contributo -Fattispecie R.G.N. 22766/2022 Ud. 09/10/2025CC Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1835/2022 depositata il 25/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1835/2022, pubblicata in data 25 agosto 2022, la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione della appellata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha respinto il gravame propo- sto dal [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinan- za ex art. 702-bis c.p.c., assunta dal Tribunale di Firenze in data 11 aprile 2019, la quale, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., aveva dichiarato prescritto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell ' importo di € 457.761,57, richiesto dal MINISTERO medesimo dopo aver proceduto - con D.M. del 16 febbraio 2017 - alla revoca del contributo in conto impianti disposto con D.M. del 30 novembre 2001 in favore, appunto, della [OSCURATO:PERSONA].

2. Nel disattendere il gravame, la Corte d'appello, dopo aver pro- ceduto ad una ricognizione del quadro normativo, è giunta alla con- clusione che l'appellante avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di revoca, quantomeno a partire dalla scadenza dei sei mesi dal termine previsto per l'ultimazione dei programmi di investimento, entro i quali la beneficiaria avrebbe dovuto comunicare alla banca concessionaria il proprio adempimento, termine che era scaduto in data 30 maggio 2006, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avvenuto in data 14giugno 2016.

Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 3 di 10 La Corte territoriale ha escluso che assumesse rilevanza la circo- stanza che la banca concessionaria avesse comunicato allo stesso MINISTERO la mancata trasmissione della documentazione di spesa da parte dell'impresa in ritardo, e cioè solo in data 5 febbraio 2008 , non essendo una tale comunicazione presupposto necessario per la verifica, da parte del MINISTERO medesimo, dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni, potendo tale verifica essere svolta in qualunque momento –e quindi anche nel corso del procedimento – ai sensi dell'art. 11, d.P.R.n. 527/1995.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze ricorre il [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. nonché dello art. 9 del D. M. 527/1995.

La ricorrente richiama le disposizioni che disciplinano il procedi- mento di erogazione delle agevolazioni pubbliche e di accertamento dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria, e cioè l'art. 9, D.M. n. 527/1995e la Circolare n. 900516 del 13.12.2000 ( Circolare esplica- tiva per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero).

Da tali previsioni, prosegue la ricorrente, emerge che, a seguito della erogazione delle agevolazioni siinstaura un rapporto fra sogget- Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 4 di 10 to agevolato e la banca concessionaria, tale da impedire all ' Ammini- strazionedi conoscere l ' eventuale inadempimento del destinatario del finanziamento senza che ciò venga segnalato dalla Banca concessio- naria.

Secondo la ricorrente, infatti, la banca concessionaria verrebbe ad operare come intermediario tra la [OSCURATO:PERSONA] e il percettore del finanziamento agevolativo lungo tutto l'iter del finan- ziamento, dalla preliminare fase istruttoria fino a quella, patologica, della revoca del beneficio ed anzi alla [OSCURATO:PERSONA] risul- terebbe preclusa la possibilità di procedere alla revoca dell'agevola- zione in assenza della proposta dell'istituto bancario, il quale è unico destinatario delle informazioni relative alla realizzazione o alla manca- ta realizzazione del programma finanziato.

Da tale ricostruzione, la ricorrente desume che, nello specifico ca- so di specie, il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima del 5 febbraio 2008, quando la Banca concessionaria inviò la comunicazione ex art. art. 9, comma 2, D.M. n. 527/1995 circa la mancata esecuzione da parte della controricorrente delle prestazioni cui quest'ultima era vincolata, proponendo la revoca del beneficio.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Deve, in primo luogo, essere esclusa la fondatezza del coa- cervo di eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso, po- tendosi osservare, in sintesi,che: − le deduzioni svolte dai punti IV.2 a IV.6 concernono in realtà il merito vero e proprio del ricorso, dovendosi sin d ' ora evidenziare che la decisione impugnata risulta aver fatto non adeguato gover- no delle previsioni in tema di prescrizione in relazione allo specifi- co istituto in rilievo, discostandosi anche da principi enunciati da questa Corte; Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 5 di 10 − l ' assenza nel ricorso della “specifica indicazione degli atti proces- suali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” (punti IV.8 e

IV. 9 ), risulta nella specie radical- mente ininfluente, vertendo il ricorso sul tema della corretta in- terpretazione ed applicazione di legge in relazione ad una vicenda i cui contorni sono stati comunque adeguatamente specificati ex art. 366 c.p.c.; − il ricorso risulta parimenti specifico nel sottoporre a specifica criti- ca i punti della motivazione della decisione impugnata, analizzan- done il contenuto e formulando censure specifiche (punti IV.10 e IV.11).

2.2. Passando, allora, all'esame diretto del ricorso, si deve, in primo luogo,affermare la fondatezza delle censure del MINISTERO ri- corrente, nel momento in cui lo stesso deduce una inadeguata rico- struzione, da parte della decisione impugnata, dei meccanismi di cui al D.M. n. 527/1995 (“Regolamento recante le modalità e le procedu- re per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”) e dei riflessi che tali meccanismi presentano sul profilo specifico della prescrizione del diritto dello stesso MINISTERO alla ripetizione del contributo prece- dentemente oggetto di revoca.

Vengono, in particolare, in rilievo le previsioni di cui agli artt. 1, comma 4,5, 6, 7 e, soprattutto, 8, dal cui esame complessivo viene ad evidenziarsi che –come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente - il meccanismo di riconoscimento, erogazione, verifica e revoca dei contributi si impernia su unrapporto tra il MINSTERO e le banche cui sono affidati “gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione(…)”, cioè le “Banche concessionarie” (art. 1, comma 1).

Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 6 di 10 Queste ultime hanno il compito di recepire le domande di ricono- scimento delle agevolazionida parte delle imprese, di provvedere alla loro istruttoria;di erogare le agevolazioni, una volta che il loro impor- to sia stato “impegnato dal Ministero” (art. 7, comma 1) ; di acquisire la documentazione finale di spesa per consentire i controlli (art. 9, comma 1) e di trasmettere al MINISTERO “(…) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenu- te in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri even- tuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; (…)” (art. 9, comma 9, lett. a ), e art. 10, comma 1), al fine di consentire al medesimo i necessari ac- certamenti e l'adozione del decreto di concessione definitiva (art. 10, comma 4); di ricevere periodicamente del legale rappresentante della beneficiaria “attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individua- ti con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti- gianato(…)” (art. 11, comma 2) ; di procedere anche alla segnalazio- ne al MINISTERO ai fini della revoca delle agevolazioni (artt. 8, com- ma 1, e 9, comma 2).

Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 7 di 10 Dal quadro in tal modo sintetizzato emerge, quindi, che non solo il riconoscimento iniziale e provvisorio delle agevolazioni, ma anche il successivo loro monitoraggioe la concessione definitiva vengono ope- rati tramite la fondamentale intermediazione delle banche concessio- narie, le quali pertantocostituiscono il canale informativo fondamen- tale di cui il MINISTERO viene a disporre per operare i necessari con- trolli e verifiche ai fini, appunto, o del definitivo riconoscimento o ppu- redella revoca delle agevolazioni.

Vi sono – è vero – previsioni che riconoscono un generale potere diretto di controllo ed attivazione del MINISTERO, come emerge sia dall'art. 8, comma 1 (che prevede la revoca dell'agevolazione “dal Mi- nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su se- gnalazione della banca concessionaria”, laddove la parola “anche” evidenzia un potere di attivazione autonoma dell'Amministrazione) sia da quell'art. 11, comma 1 (“In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.”) richiamato anche dalla decisione impugnata, ma tali poteri autonomi – di natura evidentemente resi- duale – non valgono tuttavia ad elidere il ruolo fondamentale delle banche concessionarie non solo nel canalizzare le informazioni sul corretto impiego delle agevolazioni ma anche nel dare impulso alla procedura di revoca delle agevolazioni medesime, dovendosi quindi concludere che, nell'ipotesi di inadempimento o adempimento intem- pestivo degli obblighi di verifica e segnalazione da parte della banca concessionaria, risulti preclusa al MINISTERO l'attivazione del potere di revoca delle agevolazioni medesime.

Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 8 di 10 Constatazione, questa, da cui discende, quale conseguenza logica, che in alcun modo il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle agevolazioni può essere fatto decorrere prima che il meccanismo di revoca sia stato attivato ad opera della banca concessionaria, come invece opinato nella decisione impugnata.

2.3. La fallacia del ragionamento della Corte territoriale – e della controricorrente – presenta, peraltro, profili ancora più marcati, ove si consideri la sovrapposizione che la decisione impugnata ha operato tra il profilo della tempestività della revoca ed il distinto profilo della ripetizione dell'agevolazione che sia stata precedentemente revocata.

Se, infatti, si è finora evidenziato come il tessuto normativo di cui al D.M. n. 527/1995delinei un meccanismo che viene a far dipendere (anche) la revoca delle agevolazioni dall'attivazione delle banche con- cessionarie presso il MINISTERO, si deve ulteriormente tenere conto del fatto che tale attivazione non comporta di per sé il venir meno dell'agevolazione – e quindi l ' insorgere del diritto alla sua ripetizione – risultando necessaria l ' adozione di quel provvedimento formale di revoca che costituisce invece presupposto imprescindibile perché il MINISTERO possa agire per il recupero delle agevolazioni medesimee che costituisce l'esito di una fase procedimentale amministrativa di cui la segnalazione della banca concessionaria costituisce presupposto ma solo momento iniziale.

Operata tale distinzione, si deve, allora, rammentare che questa Corte ha già chiarito che, in tema di contributi pubblici, qualora il di- fetto della causa solvendisopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma so- lo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della sco- perta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si Sez.

S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 9 di 10 è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine de- cennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass. Sez. 1 - , Or- dinanza n. 12362 del 07/05/2024; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del 09/10/2017; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24653 del 02/ 12/2016).

Di tale principio la decisione impugnata non ha tenuto – eviden- temente – conto, ritenendo invece che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle agevolazioni potesse decorrere (non dalla formale adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni medesime e neppure dal momento della formale richiesta di revoca proveniente dalla banca concessionaria bensì) dal momento in cui l'o- dierno ricorrente avrebbe potuto (e, quindi, secondo la Corte territo- riale, dovuto ) autonomamente rilevare il sopravvenuto venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, tanto essen- do sufficiente, secondo l'erroneo costrutto della decisione impugnata, ad agire per la ripetizione delle agevolazioni.

Occorre, invece, affermare il principio per cui: “In tema di conces- sione ed erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 527/1995, ove sopravvengano i presupposti per la revoca delle medesime, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme erogate sorge solo nel momento della revoca dell'agevolazione, che, per effetto del man- cato rispetto integrale delle previsioni per la definitiva concessione, è venuta a concretizzare un indebito, sicché è da tale momento, e non dal diverso momento in cui i presupposti per la revoca avrebbero po- tuto essere verificati,che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. 3.Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve esse- re cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa com- posizione, la quale si conformerà al principio enunciato da questa Sez.

S1 - R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 10 di 10 Corte e provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22766/2022R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Mini- stro pro tempore e domiciliato ope legis in in [OSCURATO:PERSONA]- GHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rap- presenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA]- TONIO 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Obbligazioni in genere - R ipetizione di indebito - Contributi pubblici -Richiesta di re- stituzione per accertata illegittimità dell'erogazio- ne - Termine di prescri- zione -Decorrenza - Dal- la data della revoca del contributo -Fattispecie R.G.N. 22766/2022 Ud. 09/10/2025CC Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1835/2022 depositata il 25/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1835/2022, pubblicata in data 25 agosto 2022, la Corte d'appello di Firenze, nella regolare costituzione della appellata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha respinto il gravame propo- sto dal [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinan- za ex art. 702-bis c.p.c., assunta dal Tribunale di Firenze in data 11 aprile 2019, la quale, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., aveva dichiarato prescritto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell ' importo di € 457.761,57, richiesto dal MINISTERO medesimo dopo aver proceduto - con D.M. del 16 febbraio 2017 - alla revoca del contributo in conto impianti disposto con D.M. del 30 novembre 2001 in favore, appunto, della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel disattendere il gravame, la Corte d'appello, dopo aver pro- ceduto ad una ricognizione del quadro normativo, è giunta alla con- clusione che l'appellante avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di revoca, quantomeno a partire dalla scadenza dei sei mesi dal termine previsto per l'ultimazione dei programmi di investimento, entro i quali la beneficiaria avrebbe dovuto comunicare alla banca concessionaria il proprio adempimento, termine che era scaduto in data 30 maggio 2006, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avvenuto in data 14giugno 2016. Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 3 di 10 La Corte territoriale ha escluso che assumesse rilevanza la circo- stanza che la banca concessionaria avesse comunicato allo stesso MINISTERO la mancata trasmissione della documentazione di spesa da parte dell'impresa in ritardo, e cioè solo in data 5 febbraio 2008 , non essendo una tale comunicazione presupposto necessario per la verifica, da parte del MINISTERO medesimo, dei presupposti per la fruizione delle agevolazioni, potendo tale verifica essere svolta in qualunque momento –e quindi anche nel corso del procedimento – ai sensi dell'art. 11, d.P.R.n. 527/1995. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze ricorre il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. nonché dello art. 9 del D. M. 527/1995. La ricorrente richiama le disposizioni che disciplinano il procedi- mento di erogazione delle agevolazioni pubbliche e di accertamento dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria, e cioè l'art. 9, D.M. n. 527/1995e la Circolare n. 900516 del 13.12.2000 ( Circolare esplica- tiva per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero). Da tali previsioni, prosegue la ricorrente, emerge che, a seguito della erogazione delle agevolazioni siinstaura un rapporto fra sogget- Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 4 di 10 to agevolato e la banca concessionaria, tale da impedire all ' Ammini- strazionedi conoscere l ' eventuale inadempimento del destinatario del finanziamento senza che ciò venga segnalato dalla Banca concessio- naria. Secondo la ricorrente, infatti, la banca concessionaria verrebbe ad operare come intermediario tra la [OSCURATO:PERSONA] e il percettore del finanziamento agevolativo lungo tutto l'iter del finan- ziamento, dalla preliminare fase istruttoria fino a quella, patologica, della revoca del beneficio ed anzi alla [OSCURATO:PERSONA] risul- terebbe preclusa la possibilità di procedere alla revoca dell'agevola- zione in assenza della proposta dell'istituto bancario, il quale è unico destinatario delle informazioni relative alla realizzazione o alla manca- ta realizzazione del programma finanziato. Da tale ricostruzione, la ricorrente desume che, nello specifico ca- so di specie, il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima del 5 febbraio 2008, quando la Banca concessionaria inviò la comunicazione ex art. art. 9, comma 2, D.M. n. 527/1995 circa la mancata esecuzione da parte della controricorrente delle prestazioni cui quest'ultima era vincolata, proponendo la revoca del beneficio. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Deve, in primo luogo, essere esclusa la fondatezza del coa- cervo di eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso, po- tendosi osservare, in sintesi,che: − le deduzioni svolte dai punti IV.2 a IV.6 concernono in realtà il merito vero e proprio del ricorso, dovendosi sin d ' ora evidenziare che la decisione impugnata risulta aver fatto non adeguato gover- no delle previsioni in tema di prescrizione in relazione allo specifi- co istituto in rilievo, discostandosi anche da principi enunciati da questa Corte; Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 5 di 10 − l ' assenza nel ricorso della “specifica indicazione degli atti proces- suali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” (punti IV.8 e IV. 9 ), risulta nella specie radical- mente ininfluente, vertendo il ricorso sul tema della corretta in- terpretazione ed applicazione di legge in relazione ad una vicenda i cui contorni sono stati comunque adeguatamente specificati ex art. 366 c.p.c.; − il ricorso risulta parimenti specifico nel sottoporre a specifica criti- ca i punti della motivazione della decisione impugnata, analizzan- done il contenuto e formulando censure specifiche (punti IV.10 e IV.11). 2.2. Passando, allora, all'esame diretto del ricorso, si deve, in primo luogo,affermare la fondatezza delle censure del MINISTERO ri- corrente, nel momento in cui lo stesso deduce una inadeguata rico- struzione, da parte della decisione impugnata, dei meccanismi di cui al D.M. n. 527/1995 (“Regolamento recante le modalità e le procedu- re per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”) e dei riflessi che tali meccanismi presentano sul profilo specifico della prescrizione del diritto dello stesso MINISTERO alla ripetizione del contributo prece- dentemente oggetto di revoca. Vengono, in particolare, in rilievo le previsioni di cui agli artt. 1, comma 4,5, 6, 7 e, soprattutto, 8, dal cui esame complessivo viene ad evidenziarsi che –come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente - il meccanismo di riconoscimento, erogazione, verifica e revoca dei contributi si impernia su unrapporto tra il MINSTERO e le banche cui sono affidati “gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione(…)”, cioè le “Banche concessionarie” (art. 1, comma 1). Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 6 di 10 Queste ultime hanno il compito di recepire le domande di ricono- scimento delle agevolazionida parte delle imprese, di provvedere alla loro istruttoria;di erogare le agevolazioni, una volta che il loro impor- to sia stato “impegnato dal Ministero” (art. 7, comma 1) ; di acquisire la documentazione finale di spesa per consentire i controlli (art. 9, comma 1) e di trasmettere al MINISTERO “(…) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenu- te in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri even- tuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; (…)” (art. 9, comma 9, lett. a ), e art. 10, comma 1), al fine di consentire al medesimo i necessari ac- certamenti e l'adozione del decreto di concessione definitiva (art. 10, comma 4); di ricevere periodicamente del legale rappresentante della beneficiaria “attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individua- ti con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti- gianato(…)” (art. 11, comma 2) ; di procedere anche alla segnalazio- ne al MINISTERO ai fini della revoca delle agevolazioni (artt. 8, com- ma 1, e 9, comma 2). Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 7 di 10 Dal quadro in tal modo sintetizzato emerge, quindi, che non solo il riconoscimento iniziale e provvisorio delle agevolazioni, ma anche il successivo loro monitoraggioe la concessione definitiva vengono ope- rati tramite la fondamentale intermediazione delle banche concessio- narie, le quali pertantocostituiscono il canale informativo fondamen- tale di cui il MINISTERO viene a disporre per operare i necessari con- trolli e verifiche ai fini, appunto, o del definitivo riconoscimento o ppu- redella revoca delle agevolazioni. Vi sono – è vero – previsioni che riconoscono un generale potere diretto di controllo ed attivazione del MINISTERO, come emerge sia dall'art. 8, comma 1 (che prevede la revoca dell'agevolazione “dal Mi- nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su se- gnalazione della banca concessionaria”, laddove la parola “anche” evidenzia un potere di attivazione autonoma dell'Amministrazione) sia da quell'art. 11, comma 1 (“In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.”) richiamato anche dalla decisione impugnata, ma tali poteri autonomi – di natura evidentemente resi- duale – non valgono tuttavia ad elidere il ruolo fondamentale delle banche concessionarie non solo nel canalizzare le informazioni sul corretto impiego delle agevolazioni ma anche nel dare impulso alla procedura di revoca delle agevolazioni medesime, dovendosi quindi concludere che, nell'ipotesi di inadempimento o adempimento intem- pestivo degli obblighi di verifica e segnalazione da parte della banca concessionaria, risulti preclusa al MINISTERO l'attivazione del potere di revoca delle agevolazioni medesime. Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 8 di 10 Constatazione, questa, da cui discende, quale conseguenza logica, che in alcun modo il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle agevolazioni può essere fatto decorrere prima che il meccanismo di revoca sia stato attivato ad opera della banca concessionaria, come invece opinato nella decisione impugnata. 2.3. La fallacia del ragionamento della Corte territoriale – e della controricorrente – presenta, peraltro, profili ancora più marcati, ove si consideri la sovrapposizione che la decisione impugnata ha operato tra il profilo della tempestività della revoca ed il distinto profilo della ripetizione dell'agevolazione che sia stata precedentemente revocata. Se, infatti, si è finora evidenziato come il tessuto normativo di cui al D.M. n. 527/1995delinei un meccanismo che viene a far dipendere (anche) la revoca delle agevolazioni dall'attivazione delle banche con- cessionarie presso il MINISTERO, si deve ulteriormente tenere conto del fatto che tale attivazione non comporta di per sé il venir meno dell'agevolazione – e quindi l ' insorgere del diritto alla sua ripetizione – risultando necessaria l ' adozione di quel provvedimento formale di revoca che costituisce invece presupposto imprescindibile perché il MINISTERO possa agire per il recupero delle agevolazioni medesimee che costituisce l'esito di una fase procedimentale amministrativa di cui la segnalazione della banca concessionaria costituisce presupposto ma solo momento iniziale. Operata tale distinzione, si deve, allora, rammentare che questa Corte ha già chiarito che, in tema di contributi pubblici, qualora il di- fetto della causa solvendisopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma so- lo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della sco- perta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si Sez. S1- R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 9 di 10 è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine de- cennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass. Sez. 1 - , Or- dinanza n. 12362 del 07/05/2024; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23603 del 09/10/2017; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24653 del 02/ 12/2016). Di tale principio la decisione impugnata non ha tenuto – eviden- temente – conto, ritenendo invece che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione delle agevolazioni potesse decorrere (non dalla formale adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni medesime e neppure dal momento della formale richiesta di revoca proveniente dalla banca concessionaria bensì) dal momento in cui l'o- dierno ricorrente avrebbe potuto (e, quindi, secondo la Corte territo- riale, dovuto ) autonomamente rilevare il sopravvenuto venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni, tanto essen- do sufficiente, secondo l'erroneo costrutto della decisione impugnata, ad agire per la ripetizione delle agevolazioni. Occorre, invece, affermare il principio per cui: “In tema di conces- sione ed erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 527/1995, ove sopravvengano i presupposti per la revoca delle medesime, il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme erogate sorge solo nel momento della revoca dell'agevolazione, che, per effetto del man- cato rispetto integrale delle previsioni per la definitiva concessione, è venuta a concretizzare un indebito, sicché è da tale momento, e non dal diverso momento in cui i presupposti per la revoca avrebbero po- tuto essere verificati,che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione. 3.Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve esse- re cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa com- posizione, la quale si conformerà al principio enunciato da questa Sez. S1 - R.G. 22766/2022 – CC 09/10/2025 - Pagina nr. 10 di 10 Corte e provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittim
Sentenza Cassazione n. 04705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris