CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 15377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2157/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 684/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2017 R.G.N. 166/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Oggetto: Personale docente - graduatorie ad esaurimento - richiesta di reinserimento R.G.N. 2157/2018 Pag.1. la Corte d’Appello di Firenze, adita da [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dalla Ruscio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2011/2014; 2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, osservava, in sintesi, che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l’abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata dall’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 che, invece, consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 143/2004, dell’art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, dell’art. 15 delle preleggi ed assume, in sintesi, che in assenza di un’espressa abrogazione, non poteva la Corte ritenere incompatibile il reinserimento con l’avvenuta trasformazione delle graduatorie in graduatorie ad esaurimento; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ. per la contraddizione in cui la Corte territoriale è caduta per aver da una parte affermato che hanno diritto di essere iscritti nelle graduatorie ad esaurimento solo alcune categorie di soggetti e tra questi coloro che erano già inseriti (come la ricorrente) nelle graduatorie permanenti e dall’altra ha richiesta come necessaria una conferma della permanenza, ad ogni aggiornamento; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 7 della l. n. 241/1997, degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dell’art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato irrilevante la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione della necessità di presentare tempestivamente la domanda di permanenza; 4. il primo motivo è fondato alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250(seguita da numerose altre, tra le quali si ricorda Cass. 28 maggio 2020, n. 10221); R.G.N. 2157/2018 Pag.è stato, infatti, è stato affermato che la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione; il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle pronunce sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, in plurime decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato,Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 1° aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione; 5. sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione; 6. il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dalla cassazione con rinvio; 7. il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 8. non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Roma, così deciso nell’Adunanza camerale del 2 marzo 2023