CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 28345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 2. Il primo motivo è al contempo generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, con argomentazione del tutto apodittica, ha affermato che il corso della prescrizione sarebbe stato sospeso per 120 giorni (e non per 137 giorni come indicato dai giudici di appello) con conseguente prescrizione del reato contestato in data anteriore all’emissione della sentenza oggetto di ricorso. 2.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, invece, che: la data di commissione del reato continuato di cui agli artt. 633 e 636 cod. pen. indicata nel capo di imputazione va dal 01 aprile 2017 al 13 maggio 2017; l’udienza del 26 giugno 2018 è stata rinviata alla data del 9 ottobre 2018 stante il legittimo impedimento del difensore (con conseguente sospensione del corso della prescrizione per 60 giorni); l’udienza dell’08 marzo 2022 è stata rinviata alla data del 24 maggio 2022 a seguito di richiesta di rinvio da parte della difesa (con conseguente sospensione del corso della prescrizione per 77 giorni); la sentenza di appello è stata emessa in data 13 febbraio 2025. 2.2. In relazione alla correttezza di quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alla durata della sospensione dei termini di prescrizione disposta dal Giudice di Pace all’udienza dell’08 marzo 2022, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irallo, Rv. 281243-01; Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02). Ne consegue che, in considerazione delle date di commissione del reato continuato e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione (per complessivi 137 giorni) correttamente indicate nella sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 15 febbraio 2025 per la prima fattispecie delittuosa del 01 aprile 2017 ed in data 30 marzo 2025 per l’ultimo episodio criminoso del 13 maggio 2017 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza oggetto di ricorso (13 febbraio 2025). La possibilità di rilevare la prescrizione, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]