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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03648/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione in appello del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Vicenza pronunciava una sentenza in cui nella parte motiva affermava la responsabilità del Bonato per la truffa online ai danni del [OSCURATO:PERSONA], mentre nel dispositivo lo assolveva da tutti i reati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Venezia che deduce vOolazione di legge e vizio di motivazione: esisteva una contraddizione tra motivazione e dispositivo che imponeva una nuova valutazione in ordine alla responsabilità del Bonato per la truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore dell'imputato con memoria instava per la inammissibilità del ricorso.

4. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01).

Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il vizio di motivazione ricorre nella forma della "illogicità manifesta" nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, in quella della motivazione contraddittoria quando emerga la non conciliabilità delle considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o - ed è questo il caso che ci occupa - vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19318 dei 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01).

Nel caso in esame il procuratore Generale deduceva un vizio di motivazione, rilevando la contraddizione tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza.

Si impone pertanto la conversione del ricorso in appello.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 11 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione in appello del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vicenza pronunciava una sentenza in cui nella parte motiva affermava la responsabilità del Bonato per la truffa online ai danni del [OSCURATO:PERSONA], mentre nel dispositivo lo assolveva da tutti i reati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Venezia che deduce vOolazione di legge e vizio di motivazione: esisteva una contraddizione tra motivazione e dispositivo che imponeva una nuova valutazione in ordine alla responsabilità del Bonato per la truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore dell'imputato con memoria instava per la inammissibilità del ricorso. 4. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01). Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il vizio di motivazione ricorre nella forma della "illogicità manifesta" nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, in quella della motivazione contraddittoria quando emerga la non conciliabilità delle considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o - ed è questo il caso che ci occupa - vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. (Sez. 5 - , Sentenza n. 19318 dei 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01). Nel caso in esame il procuratore Generale deduceva un vizio di motivazione, rilevando la contraddizione tra la parte motiva e quella dispositiva della sentenza. Si impone pertanto la conversione del ricorso in appello. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 11 genn
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