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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25852/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27605-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 27605/2017 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2022 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2861/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 2510/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (attualmente inquadrata nella categoria D, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario 'infermiere professionale', già appartenente alla categoria C del c.c.n.l. sanità 1998) volta al riconoscimento del diritto all’indennità per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’inquadramento nella categoria D, livello economico super.

2. La Corte territoriale ha richiamato il contenuto dell'art. 10 nella parte relativa alla prima applicazione; ha giudicato infondato il rilievo dell'Azienda appellante secondo cui l'attribuzione dell'indennità in favore del personale già inquadrato in categoria C presupponesse un atto formale dell'Azienda (sia di conferimento dell'incarico che di riconoscimento del suo pregresso svolgimento) ed una sua valutazione discrezionale (quanto all'estensione del beneficio in favore proprio del personale inquadrato in C); ha ritenuto che la norma contrattuale prevedesse il riconoscimento della speciale indennità in favore del personale che svolgeva, alla data del 31 agosto 2001, reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del relativo personale, con assunzione di responsabilità; che, nella specie, lo svolgimento delle suddette funzioni era stato incontestabilmente attestato dalle certificazioni aziendali del Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui la lavoratrice aveva operato e cioè da chi, secondo le linee organizzative dell'Ente, aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, non occorrendo l'atto formale del Direttore generale.

3. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. È stata depositata memoria nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 3, 4 e 8 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000-2001 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

6. Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui omette di valutare il contenuto del verbale di concertazione sindacale del 23.12.2001 che individua i criteri procedurali essenziali ai fini dell'attribuzione dell'indennità di coordinamento e contempla espressamente, quale condizione per il riconoscimento del beneficio in oggetto, un atto formale reso dal [OSCURATO:PERSONA] di Presidio in aggiunta al provvedimento di ricognizione del Responsabile della struttura; deduce la violazione della normativa di settore che demanda alla contrattazione decentrata il contenuto minimo essenziale degli atti deliberativi per il riconoscimento dell'indennità rivendicata dalla lavoratrice.

7. Con il secondo motivo il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 3, 4, e 8 e dell’art. 8, commi 1 e 2, del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000- 2001, violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del T.U. pubblico impiego e dell'art. 1362 cod. civ.

8. Afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta la norma collettiva in maniera contraria alla comune volontà delle parti contrattuali, che hanno escluso ogni automatismo nell'attribuzione dell'indennità di coordinamento per il personale di categoria C, subordinando il riconoscimento del beneficio economico alla valutazione discrezionale aziendale secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale; deduce la violazione dei canoni interpretativi data la manifesta intenzione delle parti sociali di cui all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di subordinare il riconoscimento dell'indennità di coordinamento alla ricognizione effettuata dal dirigente della struttura di appartenenza del lavoratore, confermata dal [OSCURATO:PERSONA] di Presidio.

9. Con il terzo motivo il Policlinico denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 10, commi 3, 4, e 8 e dell’art. 8, commi 4 e 5 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000- 2001.

10. Sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento da parte della lavoratrice, sul presupposto dell'avvenuto rilascio ad opera del Responsabile dell'U.O.C. di pertinenza di dichiarazione asseritamente attestante lo svolgimento di mansioni di coordinamento.

Rileva il difetto di poteri certificatori del dirigente dell'U.O.C. nonché l'assenza di un atto formale di conferma del [OSCURATO:PERSONA] di Presidio e, inoltre, il difetto di allegazioni sul contenuto del verbale di concertazione sindacale dal 231201.

11. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei termini di seguito esposti e in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (v. sentenze n. 18035 del 2017; n. 16088 del 2016; n. 15444 del 2016; più recentemente sentenze n. 41272 del 2021), ai quali si intende dare continuità.

12. Le pronunce richiamate hanno affermato che l'attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; che il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto sanità, biennio economico 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie prevedeva — ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili — la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; che al personale già appartenente alla categoria D e svolgente funzioni effettive di coordinamento veniva attribuita una specifica indennità (cfr. artt. 9 e 10); che ai sensi del comma 7 dell'art. 10, del citato c.c.n.l., in sede di prima applicazione del contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento era affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, ed era rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui era riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5; che, dunque il tenore delle disposizioni contrattuali richiamate evidenzia il fondamento contrattuale della possibilità di attribuire tale indennità al personale proveniente dalla categoria C all'esito di una valutazione dell'Azienda che deve tenere conto della propria situazione organizzativa.

13. Nel caso di specie la Corte territoriale ha errato nell'attribuire decisiva rilevanza all'atto di attribuzione formale dell'incarico di coordinamento e nel non considerare che, per la categoria C, nel sistema di 'prima applicazione', la possibilità di applicare il comma 1 dell'art. 10 era rimessa ad una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa.

14. Nel caso in esame, è pacifica, e ne dà atto la stessa sentenza impugnata, l’assenza di una valutazione discrezionale dell’Azienda sulla possibilità di attribuire la citata indennità al personale proveniente dalla categoria C, con la conseguenza che nessuna posizione giuridica soggettiva può dirsi sorta in capo alla lavoratrice.

15. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve trovare accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto richiamati, nonché alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27605-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 27605/2017 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2861/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/11/2016 R.G.N. 2510/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari, confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (attualmente inquadrata nella categoria D, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario 'infermiere professionale', già appartenente alla categoria C del c.c.n.l. sanità 1998) volta al riconoscimento del diritto all’indennità per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’inquadramento nella categoria D, livello economico super. 2. La Corte territoriale ha richiamato il contenuto dell'art. 10 nella parte relativa alla prima applicazione; ha giudicato infondato il rilievo dell'Azienda appellante secondo cui l'attribuzione dell'indennità in favore del personale già inquadrato in categoria C presupponesse un atto formale dell'Azienda (sia di conferimento dell'incarico che di riconoscimento del suo pregresso svolgimento) ed una sua valutazione discrezionale (quanto all'estensione del beneficio in favore proprio del personale inquadrato in C); ha ritenuto che la norma contrattuale prevedesse il riconoscimento della speciale indennità in favore del personale che svolgeva, alla data del 31 agosto 2001, reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del relativo personale, con assunzione di responsabilità; che, nella specie, lo svolgimento delle suddette funzioni era stato incontestabilmente attestato dalle certificazioni aziendali del Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui la lavoratrice aveva operato e cioè da chi, secondo le linee organizzative dell'Ente, aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, non occorrendo l'atto formale del Direttore generale. 3. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. È stata depositata memoria nell’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bari. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 3, 4 e 8 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000-2001 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 6. Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui omette di valutare il contenuto del verbale di concertazione sindacale del 23.12.2001 che individua i criteri procedurali essenziali ai fini dell'attribuzione dell'indennità di coordinamento e contempla espressamente, quale condizione per il riconoscimento del beneficio in oggetto, un atto formale reso dal [OSCURATO:PERSONA] di Presidio in aggiunta al provvedimento di ricognizione del Responsabile della struttura; deduce la violazione della normativa di settore che demanda alla contrattazione decentrata il contenuto minimo essenziale degli atti deliberativi per il riconoscimento dell'indennità rivendicata dalla lavoratrice. 7. Con il secondo motivo il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 3, 4, e 8 e dell’art. 8, commi 1 e 2, del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000- 2001, violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del T.U. pubblico impiego e dell'art. 1362 cod. civ. 8. Afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui interpreta la norma collettiva in maniera contraria alla comune volontà delle parti contrattuali, che hanno escluso ogni automatismo nell'attribuzione dell'indennità di coordinamento per il personale di categoria C, subordinando il riconoscimento del beneficio economico alla valutazione discrezionale aziendale secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale; deduce la violazione dei canoni interpretativi data la manifesta intenzione delle parti sociali di cui all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di subordinare il riconoscimento dell'indennità di coordinamento alla ricognizione effettuata dal dirigente della struttura di appartenenza del lavoratore, confermata dal [OSCURATO:PERSONA] di Presidio. 9. Con il terzo motivo il Policlinico denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 10, commi 3, 4, e 8 e dell’art. 8, commi 4 e 5 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] biennio economico 2000- 2001. 10. Sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento da parte della lavoratrice, sul presupposto dell'avvenuto rilascio ad opera del Responsabile dell'U.O.C. di pertinenza di dichiarazione asseritamente attestante lo svolgimento di mansioni di coordinamento. Rileva il difetto di poteri certificatori del dirigente dell'U.O.C. nonché l'assenza di un atto formale di conferma del [OSCURATO:PERSONA] di Presidio e, inoltre, il difetto di allegazioni sul contenuto del verbale di concertazione sindacale dal 231201. 11. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei termini di seguito esposti e in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (v. sentenze n. 18035 del 2017; n. 16088 del 2016; n. 15444 del 2016; più recentemente sentenze n. 41272 del 2021), ai quali si intende dare continuità. 12. Le pronunce richiamate hanno affermato che l'attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; che il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto sanità, biennio economico 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie prevedeva — ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, corrispondesse a quello della categoria D dei rispettivi profili — la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; che al personale già appartenente alla categoria D e svolgente funzioni effettive di coordinamento veniva attribuita una specifica indennità (cfr. artt. 9 e 10); che ai sensi del comma 7 dell'art. 10, del citato c.c.n.l., in sede di prima applicazione del contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento era affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, ed era rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C cui era riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5; che, dunque il tenore delle disposizioni contrattuali richiamate evidenzia il fondamento contrattuale della possibilità di attribuire tale indennità al personale proveniente dalla categoria C all'esito di una valutazione dell'Azienda che deve tenere conto della propria situazione organizzativa. 13. Nel caso di specie la Corte territoriale ha errato nell'attribuire decisiva rilevanza all'atto di attribuzione formale dell'incarico di coordinamento e nel non considerare che, per la categoria C, nel sistema di 'prima applicazione', la possibilità di applicare il comma 1 dell'art. 10 era rimessa ad una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa. 14. Nel caso in esame, è pacifica, e ne dà atto la stessa sentenza impugnata, l’assenza di una valutazione discrezionale dell’Azienda sulla possibilità di attribuire la citata indennità al personale proveniente dalla categoria C, con la conseguenza che nessuna posizione giuridica soggettiva può dirsi sorta in capo alla lavoratrice. 15. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve trovare accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto richiamati, nonché alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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