CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 34333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona del 05/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di provvedimento impugnato. Invero, il ricorso è relativo ad ordinanza del Gip che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, in ragione della ritenuta non esperibilità del "patteggiamento allargato". In particolare, il giudicante ha evidenziato che l'imputato risulta recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. e non sussistono i presupposti per escludere la recidiva, e comunque non risulta congrua la pena proposta tenuto conto della particolare gravità dei fatti contestati e dell'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, anche in forma equivalente alle aggravanti. Nel ricorso viene dedotta violazione di legge non sussistendo in capo al Marrone alcuna recidiva reiterata, atteso che la precedente condanna è stata espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale terminato con esito positivo. L'ordinanza impugnata è provvedimento estraneo all'ambito oggettivo del ricorso per cassazione. In un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, questa Sezione (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933 - 01) ha già avuto modo di precisare che «Nella giurisprudenza di codesta Corte è consolidato il principio - condivisibile e con il quale il ricorrente in alcun modo si confronta - secondo cui l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario) e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Sez. 7, ord. n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476; Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 2008, Agostoni, Rv. 239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019) ... Nè può ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità ... infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957) ...». Principi, questi, che il Collegio condivide integralmente e in forza dei quali il ricorso va dichiarato inammissibile. A tale inammissibilità consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ravvisandosi elementi dai quali evincere assenza di colpa nella proposizione del ricorso, del pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023 onsi