CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 46429/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serre le conclusioni del PG jott '" mAA-12Q-Q.A.LULI.dx) (?CUt t O'{ o ad2. k4ALu1to ìlA.A..\„telik0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 25 marzo 2021, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva inflitta al predetto condannato nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed C. 500,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza del condannato era la Corte di appello di Catanzaro, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dalla citata Corte territoriale il 30.5.2019, che aveva riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Cosenza il 25.11.2018, riformulando il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 25.10.2021, è pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte memoria a firma del difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato, evidenziando che la sentenza del Tribunale di Cosenza del 25.11.2018 era stata riformata, come sostenuto dallo stesso ricorrente Procuratore della Repubblica, solo in relazione all'entità della pena inflitta, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado". 5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la stessa può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583; Cass. Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812; Cass. Sez. 1 n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775), osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. L'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, introduce, infatti, un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice ciell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 - dep. 03/08/2015 - confl. comp. in proc. pen. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014 - confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014 - P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - dep. 17/05/2004 - confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo a un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. 6. In applicazione del superiore principio di diritto, poiché la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo è quella emessa dalla Corte di appello di Catanzaro del 30.5.2019, irrevocabile dal 16.10.2019, la competenza a decidere sull'istanza formulata in executivis dal condannato è della citata Corte, dovendosi, altresì, precisare che detta sentenza ha riformato quella di primo grado riformulando il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la modificazione, in sede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., e dà luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Rv. 264541, secondo cui "in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen."). 7. L'ordinanza impugnata, va, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 2 novembre 2021 Il