CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per i minorenni diPalermo ha rigettato la richiesta di concessione delle misure penali di comunitàdell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzionedomiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’espiazione della penadetentiva di anni due, mesi cinque e giorni tre di reclusione, determinata dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo conprovvedimento di cumulo dell’8 settembre 2025.Il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che il condannato, seguito da annidall’U.S.S.M. per procedimenti a suo carico, taluni dei quali ancora pendenti, eraprivo di occupazione stabile e di abitazione, non aveva manifestato agli operatorialcun impegno in vista dell’attivazione di un percorso rieducativo, avevaabbandonato la frequenza del corso di studi serale intrapreso, non si erapresentato presso l’associazione indicata dagli operatori per lo svolgimento diconsentito l’elaborazione di un programma trattamentale, il Tribunale haconcluso per l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordineall’idoneità dei benefici richiesti ad assicurare la rieducazione del condannato e aprevenire la commissione di nuovi reati.2 . Avverso l ’o rd inanza ha proposto r i corso i l d i fensore d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazioneHa lamentato che il Tribunale per i minorenni ha omesso di valutare glielementi positivi emersi dalle relazioni dell’U.S.S.M., in cui si dava atto dellavolontà del giovane di affrancarsi dal vissuto deviante pregresso e degli sforziprofusi per inserirsi nel tessuto sociale: il condannato aveva avviato un percorsodi rivisitazione del passato, costituendo un proprio nucleo familiare, svolgendolavori saltuari, intraprendendo attività di volontariato, iniziando un percorso distudi scolastici.Ha rappresentato che in tempi più recenti l’assistito non aveva avuto mododi recarsi presso l’istituto scolastico e l’associazione di volontariato, ubicati incomuni diversi da quello ove risiede, per la difficoltà di conciliare l’attivitàlavorativa, non in regola, con gli ulteriori impegni, essendo egli sprovvisto diautovettura e attesa l’assenza di idonei mezzi pubblici per gli spostamenti.Ha evidenziato ulteriormente che l’assistito vive con la compagna e il figliominore presso l’abitazione del padre.3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ildifensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, rimarcando chel’affidamento ai servizi sociali o, in subordine, la detenzione domiciliareavrebbero favorito un’evoluzione positiva della personalità del ricorrente inun’ottica rieducativa-trattamentale e di inclusione sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con l’unico motivo articolato il ricorrente mira a una rivalutazione in fattodegli elementi acquisiti al procedimento di sorveglianza tramite la relazionedell’U.S.S.M., senza confrontarsi adeguatamente con i contenuti della decisioneimpugnata, che dall’atteggiamento del condannato nel relazionarsi agli organi deltrattamento ha inferito un totale disinteresse e l’assenza di disponibilità amodificare il proprio stile di vita, nonché ad assumersi la responsabilità di unapositiva progettualità per l’esecuzione extramuraria della pena.Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni ha rimarcato che l’U.S.S.M. nonha potuto elaborare un programma di intervento educativo, in quanto l’istantenon ha manifestato alcun impegno in vista dell’attivazione di un percorsorisocializzante: il condannato ha abbondonato la frequenza del corso di studiserale intrapreso e non si è presentato per l’avvio di attività sociale pressol’associazione all’uopo individuata, adducendo in sede di ricorso l’assenza dimezzi idonei agli spostamenti e la difficoltà di conciliare detti impegni conl’attività lavorativa precaria svolta, a sua volta tuttavia interrotta.I giudici di merito hanno altresì segnalato l’assenza di un domicilio idoneoposto che, essendo il ricorrente e il proprio nucleo familiare privi di un’abitazione,sono costretti “a girovagare” tra l’abitazione del padre e quella della famigliadella compagna con “problematiche conflittuali e relazionali”.Alla stregua delle argomentazioni esposte, la cui base logico-giuridica non èvalidamente contrastata dal ricorrente, il giudice di merito, del tuttocorrettamente, ha concluso per l’impossibilità di formulare un giudizioprognostico in ordine all’idoneità delle misure richieste al conseguimentodell’obiettivo della rieducazione del reo e a neutralizzare il rischio di recidivanzecriminose.3. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassadelle ammende, in ossequio alla previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. 28 luglio1989, n. 272, trattandosi di incidente relativo alla esecuzione delle pene inflitteper reati commessi da soggetto minorenne (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12340 del20/02/2020, M., Rv. 278702 - 02, secondo cui «Il rigetto del ricorso percassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della penainflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna alpagamento delle spese processuali, dovendosi applicare in via analogica ladisciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazionealle sentenze di condanna a carico di minorenni»). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.