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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2018

Cassazione n. 31228/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6131-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1311/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 641 del 1972 versate dalla ricorrente in relazione a dei contratti di abbonamento sottoscritti con diversi gestori di telefonia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia l'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 il quale avrebbe ripreso e confermato il cotenuto normativo dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l'art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata nell'escludere la tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per i Ric. 2019 n. 06131 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- telefoni cellulari si pone in contrasto con quanto stabilito da Cass.

SU n. 9560 del 2014.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti: In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit.

Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.

Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia: CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013 (Cass., S.U., n. 9560 del 2014; Cass. n. 17386 del 2014; Cass. n. 19632 del 2014; Cass. nn. 14243, 13329 e 9762 del 2021).

Ric. 2019 n. 06131 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che l'Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia l'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 il quale avrebbe ripreso e confermato il contenuto normativo 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l'art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione - non si è attenuta al suddetto principio ritenendo arbitrariamente che sussista una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando invece entrambi soggetti alla tassa prevista dall'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, che richiama l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] '-','-'t_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6131-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1311/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 641 del 1972 versate dalla ricorrente in relazione a dei contratti di abbonamento sottoscritti con diversi gestori di telefonia; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che l'Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia l'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 il quale avrebbe ripreso e confermato il cotenuto normativo dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l'art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972 e dell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata nell'escludere la tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per i Ric. 2019 n. 06131 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- telefoni cellulari si pone in contrasto con quanto stabilito da Cass. SU n. 9560 del 2014. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia: CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013 (Cass., S.U., n. 9560 del 2014; Cass. n. 17386 del 2014; Cass. n. 19632 del 2014; Cass. nn. 14243, 13329 e 9762 del 2021). Ric. 2019 n. 06131 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che l'Agenzia delle entrate erroneamente ritiene che il presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sia l'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 il quale avrebbe ripreso e confermato il contenuto normativo 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 perché, nonostante tale interpretazione sia confermata dalle sezioni unite dalla Cassazione, l'art. 160 cit. non è applicabile ai telefoni cellulari, i quali non sono stazioni radioelettriche ma apparati terminali di telecomunicazione - non si è attenuta al suddetto principio ritenendo arbitrariamente che sussista una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando invece entrambi soggetti alla tassa prevista dall'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, che richiama l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] '-','-'t_
Sentenza Cassazione n. 31228/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris