CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33988/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettet reM-gle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L.1/4 1...- e iet,C se c,kt amtk., ; 0.40........~;ke". kt v ev3 o. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento della Corte di appello della stessa città di rigetto della richiesta dì revoca e/o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, come disposta a seguito della condanna ad anni 3 e giorni 20 pronunciata dal Gup del Tribunale di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, nei suoi confronti in ordine ai reati di cui agli artt. 74 comma 6 e 73 comma 5 d. P.R. 309/90. 2. Il ricorso consta di due motivi, entrambi afferenti all'esigenza cautelare del ritenuto pericolo di reiterazione del reato. Con il primo, si deduce la mancanza e/o la carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo agli elementi valutativi forniti al riguardo dalla difesa per sostenerne l'insussistenza. Con il secondo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione. Si evidenzia, in particolare, che il comportamento irreprensibile tenuto dall'indagato nel periodo cautelare già sofferto costituisca fatto nuovo idoneo ad incidere sul quadro cautelare. Atteso poi che, nelle more del presente procedimento, la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto emetteva ordine di esecuzione di pene concorrenti, si osserva che la revoca e/o sostituzione dell'attuale misura cautelare non comporterebbe il venir meno dell'attuale stato di carcerazione, così vanificando di fatto il pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676), in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi questo limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. 3. Deve altresì premettersi che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). 4. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto rispondente agli anzidetti requisiti ed immune dai dedotti vizi. Il Tribunale ha ricordato che il ricorrente è stato condannato per il reato associativo di cui all'articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90, circostanza che dimostra «come lo stesso sia inserito in ambienti organizzati del piccolo spaccio e che connota i fatti di particolare gravità, come confermato dalla pena in concreto irrogata»; ha ritenuto che i due precedenti specifici di cui l'Axo risulta gravato indicano che «le condotte contestate allo stesso devono essere considerate non occasionali, ma poste in essere con professionalità e spregiudicatezza tali da confermare la vicinanza dello stesso a contesti criminali più ampi e di tipo organizzato». Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto ancora sussistente l'esigenza cautelare che ha giustificato l'applicazione della misura in carcere in considerazione del fatto che l'Axo è stato condannato nel quinquennio precedente ai fatti, con sentenza irrevocabile, per il reato di evasione: circostanza, questa, correttamente reputata deporre nel senso della inidoneità della misura degli arresti domiciliari a salvaguardare le esigenze cautelari e che rende applicabile l'art. 284, comma 5- bis cod. proc. pen., «non potendosi considerare la condotta di evasione di lieve entità, in quanto connessa alla commissione del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente». 4.1. Quanto alla questione sollevata dal ricorrente con riguardo al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, esattamente l'ordinanza impugnata sostiene che «lo stato di detenzione dell'Axo per l'esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non assume rilevanza, stante l'autonomia dei due titoli di restrizione». Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, PMT [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416 - 01; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278498 - 01). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per g