CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: MACRI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che lo ha condannato per tre reati dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso non era stato presentato in appello; esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P P.Q.M