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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06404/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contestano vizi della motivazione posta a base della decisione della Corte territoriale - per avere quest'ultima affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di tentata estorsione sulla base della testimonianza del nonno della persona offesa in realtà contradditoria e non riscontrata - non sono formulati in termini consentiti in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, in primis, emerge come essi risultano riproduttivi di doglianze già prospettate con l'atto di appello e adeguatamente esaminate e disattese con congrui argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, omettendo così un effettivo confronto, per confutarle, con le ragioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, là dove i giudici di appello hanno sottolineato i motivi della non decisività delle minime discordanze delle dichiarazioni testimoniali, essendo comunque pienamente ravvisabili nella vicenda in esame tutti gli elementi della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen. , a fronte dell'indebita appropriazione del telefono cellulare della persona offesa da parte dell'odierno ricorrente e del suo originario proposito, poi non concretizzato per l'intervento del Malaspina, di non restituirlo senza aver prima ottenuto in cambio una somma di denaro); che, in secundis, le suddette doglianze, pur essendo formalmente volte a censurare presunti vizi motivazionali, sono invero tese a contestare una decisione erronea, perchè fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, e ad evocare, quindi, una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (in particolare, nel caso di specie, delle dichiarazioni testimoniali rese dal Malaspina), per prospettare così conclusioni differenti sui punti della credibilità e dello spessore delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito; che, infatti, a tal proposito, giova sottolineare la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle acquisizioni probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, poichè il sindacato di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, per espressa previsione legislativa, ha un orizzonte circoscritto, essendo volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), fatta salva l'eventualità (non riguardante il caso in esame) dell'individuazione nell'atto di impugnazione di specifici travisamenti della prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contestano vizi della motivazione posta a base della decisione della Corte territoriale - per avere quest'ultima affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di tentata estorsione sulla base della testimonianza del nonno della persona offesa in realtà contradditoria e non riscontrata - non sono formulati in termini consentiti in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, in primis, emerge come essi risultano riproduttivi di doglianze già prospettate con l'atto di appello e adeguatamente esaminate e disattese con congrui argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, omettendo così un effettivo confronto, per confutarle, con le ragioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, là dove i giudici di appello hanno sottolineato i motivi della non decisività delle minime discordanze delle dichiarazioni testimoniali, essendo comunque pienamente ravvisabili nella vicenda in esame tutti gli elementi della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen. , a fronte dell'indebita appropriazione del telefono cellulare della persona offesa da parte dell'odierno ricorrente e del suo originario proposito, poi non concretizzato per l'intervento del Malaspina, di non restituirlo senza aver prima ottenuto in cambio una somma di denaro); che, in secundis, le suddette doglianze, pur essendo formalmente volte a censurare presunti vizi motivazionali, sono invero tese a contestare una decisione erronea, perchè fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, e ad evocare, quindi, una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (in particolare, nel caso di specie, delle dichiarazioni testimoniali rese dal Malaspina), per prospettare così conclusioni differenti sui punti della credibilità e dello spessore delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito; che, infatti, a tal proposito, giova sottolineare la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle acquisizioni probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, poichè il sindacato di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, per espressa previsione legislativa, ha un orizzonte circoscritto, essendo volto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), fatta salva l'eventualità (non riguardante il caso in esame) dell'individuazione nell'atto di impugnazione di specifici travisamenti della prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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