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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22626/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore che ha depositato motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Lucio [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze (1.

Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 6 dicembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, per i delitti di omicidio e occultamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 30 ottobre 2004;

2. Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile il 3 ottobre 2013, per i delitti di partecipazione all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA] fino all'ottobre 2004 e all'associazione camorristica clan Amato - Pagano con condotta perdurante, nonché dei reati di detenzione, porto e ricettazione di armi commessi il 19 febbraio 2015;

3. Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 16 dicembre 2021, irrevocabile in data 2 maggio 2022, per occultamento di cadavere, già unificato in continuazione con il reato giudicato con la sentenza n. 2).

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto in considerazione la rilevante circostanza dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3, che riguardano un periodo entro il quale ricade l'omicidio giudicato con la sentenza n. 1, nonché per non avere tenuto in considerazione la proprietà transitiva della continuazione, affermata da Sez. 1, n. 43880 del 2022, che risulta nel caso in esame essere palese in considerazione della riconosciuta continuazione tra i reati in materia di armi e occultamento di cadavere e che deve dunque estendersi anche all'omicidio giudicato con la sentenza n. 1.

Del resto, l'omicidio in discorso è stato deliberato dal clan camorristico cui apparteneva, proprio nel periodo di interesse, il ricorrente che si prestava, come risulta dalle sentenze irrevocabili, a far parte dei gruppi di fuoco, girare armato e occultare i cadaveri dei soggetti assassinati per ordine del clan. 2.1.

Il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali illustra ulteriormente i vizi denunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nelle sentenze esaminate sono individuate delle causali specifiche per i vari reati commessi, ma non consequenziali per quello che riguarda le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]:l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 1) fu consumato nel 2004 nell'ambito della storica faida di Scampia ed era finalizzato ad affermare la supremazia del clan Amato - Pagano, sicché non risulta riconducibile ai reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 in quanto risulta estemporanea la decisione dì partecipare, con il diverso ruolo di esca e incaricato dell'occultamento dei cadaveri, agli omicidi dei Russo e di Moscatelli assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel momento nel quale egli si affiliava al clan [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente estemporanea è la condotta, che la difesa qualifica di "favori", posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore del clan [OSCURATO:PERSONA] che risulta indicativa di un particolare momento storico (marzo 2009) dell'alleanza fra quella organizzazione e il clan Amato - Pagano, deliberazione criminale del tutto estranea alla logica che indusse, circa cinque anni prima, a eliminare [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, secondo il giudice dell'esecuzione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è piuttosto caratterizzata dalla messa a disposizione della propria indole violenta, condivisa prima con il clan [OSCURATO:PERSONA] e poi con il clan Amato - Pagano nel contesto del quale eseguiva gli ordini secondo la propria propensione criminale, in totale assenza di una preventiva prefigurazione dei vari episodi delittuosi.

In particolare, l'idea di uccidere [OSCURATO:PERSONA] non risultava affatto esistente nel momento nel quale [OSCURATO:PERSONA] si affiliava al clan [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno quando passava nelle fila del clan Amato - Pagano in quanto, iniziata la faida, si entrava nella logica della sopraffazione, caratterizzata da un intento omicida generico, privo cioè della concretezza necessaria per individuare la sequela delle azioni delittuose da attuare.

In proposito, del resto, dalle sentenze risulta che la deliberazione omicida fu del tutto estemporanea ([OSCURATO:PERSONA] rientrò dalla Spagna con il capo clan e si recò nella villetta ove prese parte all'omicidio).

È stata, pertanto, correttamente esclusa la continuazione, con valutazione di merito bene ancorata ai condivisi principi di diritto secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).Nel caso in esame si è evidenziata la occasionalità della determinazione omicida, quale evoluzione non certo programmata delle attività delinquenziali del gruppo criminale, facendosi retta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, che esclude «la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 2014, Amato, Rv. 259481).

3. Non coglie nel segno neppure il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato una sorta di "proprietà transitiva" della continuazione (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745, ha affermato che «l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione»), poiché quello che manca nel caso di specie, come sottolinea il giudice dell'esecuzione che non riceve una critica specifica, è proprio la identità della genesi programmatica tra i reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 e quelli giudicati con la sentenza n. 1, identità programmatica che non può certo essere individuata nella occasionale disponibilità di armi da fuoco. 4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. o Così deciso il 30 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per il rigetto; dato avviso al difensore che ha depositato motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Lucio [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con tre sentenze (1. Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 6 dicembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, per i delitti di omicidio e occultamento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 30 ottobre 2004; 2. Corte d'appello di Napoli in data 9 maggio 2012, irrevocabile il 3 ottobre 2013, per i delitti di partecipazione all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA] fino all'ottobre 2004 e all'associazione camorristica clan Amato - Pagano con condotta perdurante, nonché dei reati di detenzione, porto e ricettazione di armi commessi il 19 febbraio 2015; 3. Corte d'Assise d'appello di Napoli in data 16 dicembre 2021, irrevocabile in data 2 maggio 2022, per occultamento di cadavere, già unificato in continuazione con il reato giudicato con la sentenza n. 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto in considerazione la rilevante circostanza dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3, che riguardano un periodo entro il quale ricade l'omicidio giudicato con la sentenza n. 1, nonché per non avere tenuto in considerazione la proprietà transitiva della continuazione, affermata da Sez. 1, n. 43880 del 2022, che risulta nel caso in esame essere palese in considerazione della riconosciuta continuazione tra i reati in materia di armi e occultamento di cadavere e che deve dunque estendersi anche all'omicidio giudicato con la sentenza n. 1. Del resto, l'omicidio in discorso è stato deliberato dal clan camorristico cui apparteneva, proprio nel periodo di interesse, il ricorrente che si prestava, come risulta dalle sentenze irrevocabili, a far parte dei gruppi di fuoco, girare armato e occultare i cadaveri dei soggetti assassinati per ordine del clan. 2.1. Il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali illustra ulteriormente i vizi denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nelle sentenze esaminate sono individuate delle causali specifiche per i vari reati commessi, ma non consequenziali per quello che riguarda le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]:l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 1) fu consumato nel 2004 nell'ambito della storica faida di Scampia ed era finalizzato ad affermare la supremazia del clan Amato - Pagano, sicché non risulta riconducibile ai reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 in quanto risulta estemporanea la decisione dì partecipare, con il diverso ruolo di esca e incaricato dell'occultamento dei cadaveri, agli omicidi dei Russo e di Moscatelli assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel momento nel quale egli si affiliava al clan [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente estemporanea è la condotta, che la difesa qualifica di "favori", posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore del clan [OSCURATO:PERSONA] che risulta indicativa di un particolare momento storico (marzo 2009) dell'alleanza fra quella organizzazione e il clan Amato - Pagano, deliberazione criminale del tutto estranea alla logica che indusse, circa cinque anni prima, a eliminare [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, secondo il giudice dell'esecuzione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è piuttosto caratterizzata dalla messa a disposizione della propria indole violenta, condivisa prima con il clan [OSCURATO:PERSONA] e poi con il clan Amato - Pagano nel contesto del quale eseguiva gli ordini secondo la propria propensione criminale, in totale assenza di una preventiva prefigurazione dei vari episodi delittuosi. In particolare, l'idea di uccidere [OSCURATO:PERSONA] non risultava affatto esistente nel momento nel quale [OSCURATO:PERSONA] si affiliava al clan [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno quando passava nelle fila del clan Amato - Pagano in quanto, iniziata la faida, si entrava nella logica della sopraffazione, caratterizzata da un intento omicida generico, privo cioè della concretezza necessaria per individuare la sequela delle azioni delittuose da attuare. In proposito, del resto, dalle sentenze risulta che la deliberazione omicida fu del tutto estemporanea ([OSCURATO:PERSONA] rientrò dalla Spagna con il capo clan e si recò nella villetta ove prese parte all'omicidio). È stata, pertanto, correttamente esclusa la continuazione, con valutazione di merito bene ancorata ai condivisi principi di diritto secondo cui «è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).Nel caso in esame si è evidenziata la occasionalità della determinazione omicida, quale evoluzione non certo programmata delle attività delinquenziali del gruppo criminale, facendosi retta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, che esclude «la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 2014, Amato, Rv. 259481). 3. Non coglie nel segno neppure il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato una sorta di "proprietà transitiva" della continuazione (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745, ha affermato che «l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra un reato e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l'estensione del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con esso posti in continuazione»), poiché quello che manca nel caso di specie, come sottolinea il giudice dell'esecuzione che non riceve una critica specifica, è proprio la identità della genesi programmatica tra i reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 e quelli giudicati con la sentenza n. 1, identità programmatica che non può certo essere individuata nella occasionale disponibilità di armi da fuoco. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. o Così deciso il 30 a
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