CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07139/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di LOCRId~;433~ti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.) proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna del Tribunale di Locri per il reato di cui all'art. 1161 del R.D. 327/1942 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis