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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza in preambolo; ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che la decisione del Giudice si è posta nell'alveo del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503) e che - nel caso che ci occupa - la ricorrente era provvista di un permesso di soggiorno per cure mediche ormai scaduto e per il quale non risultava neppure una richiesta di rinnovo, sicché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che la stessa si fosse trattenuta sul territorio nazionale senza alcun titolo, non essendovi alcuna prova che avesse cercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione, né che dopo la condanna nel 2013 la stessa sia rimasta nel territorio dello Stato italiano, tali assunti essendo stati meramente dedotti labialmente nel ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non avendo la difesa indicato sulla scorta di quali elementi sarebbe ravvisabile la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (elementi neppure ravvisabili dagli atti) e non essendosi il ricorso confrontato con la motivazione del Giudice in punto di esclusione della causa d'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 che, com'è noto, implica la valutazione congiunta del fatto concretamente posto in essere e degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, l'occasionalità del fatto-, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910); ritenuto, invero, che di tali criteri di giudizio si sia avvalso il Giudice di pace, il quale, ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative ed ha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto ricostruiti a mezzo delle risultanze processuali e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le conclusioni del giudice di merito non appaiono esposte alle censure del ricorrente in questa sede; ricordato, infine, che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace, si applica anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, solo ove ne ricorrano i presupposti (Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza in preambolo; ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che la decisione del Giudice si è posta nell'alveo del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503) e che - nel caso che ci occupa - la ricorrente era provvista di un permesso di soggiorno per cure mediche ormai scaduto e per il quale non risultava neppure una richiesta di rinnovo, sicché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che la stessa si fosse trattenuta sul territorio nazionale senza alcun titolo, non essendovi alcuna prova che avesse cercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione, né che dopo la condanna nel 2013 la stessa sia rimasta nel territorio dello Stato italiano, tali assunti essendo stati meramente dedotti labialmente nel ricorso; rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non avendo la difesa indicato sulla scorta di quali elementi sarebbe ravvisabile la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (elementi neppure ravvisabili dagli atti) e non essendosi il ricorso confrontato con la motivazione del Giudice in punto di esclusione della causa d'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 che, com'è noto, implica la valutazione congiunta del fatto concretamente posto in essere e degli indici normativamente indicati - esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, l'occasionalità del fatto-, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910); ritenuto, invero, che di tali criteri di giudizio si sia avvalso il Giudice di pace, il quale, ha valorizzato elementi tratti dalle risultanze investigative ed ha reso una lineare esposizione degli elementi di fatto ricostruiti a mezzo delle risultanze processuali e una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, sicché le conclusioni del giudice di merito non appaiono esposte alle censure del ricorrente in questa sede; ricordato, infine, che l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace, si applica anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, solo ove ne ricorrano i presupposti (Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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