CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ) generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, in concorso con altra donna, avente a oggetto capi d'abbigliamento (commesso il 12 maggio 2018 e oggetto di querela di cui agli atti). È stata altresì esclusa la continuazione tra la fattispecie sub iudice e quella, di concorso (con la medesima correa) in furto tentato presso il medesimo esercizio commerciale (commesso il 7 luglio 2018), per la quale l'imputata è già tata condannata con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13 luglio 2018 (irrevocabile il 21 luglio 2018). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono il difetto assoluto di motivazione, per apoditticità, e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della continuazione tra il reato sub iudice e il tentato furto di cui alla citata condanna irrevocabile, nonostante il non rilevante lasso di tempo decorso tra la commissione dei reati da parte dei medesimi soggetti attivi, peraltro agenti con lo stesso modus operandi e presso lo stesso esercizio commerciale. La Corte territoriale, pur avendo elementi tali da addivenire a opposte conclusioni, avrebbe escluso la medesimezza del disegno criminoso per l'insussistenza di elementi tali da far argomentare nel senso della programmazione, ancorché nelle linee essenziali, della commissione della pluralità dei reati sin dal momento della commissione del primo (quello sub iudice). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla censura d'appello avente a oggetto la ritenuta responsabilità dell'imputata. 3. La Procura generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della censura di cui alla seconda doglianza, la cui trattazione è logicamente prioritaria, deducente la mancanza di motivazione in merito alla censura d'appello avente a oggetto la ritenuta responsabilità dell'imputata. 2.1. La doglianza, in particolare, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con motivazione esente da censure e in considerazione dei motivi d'appello e delle sottese deduzioni difensive (sintetizzati a pag. 2 della sentenza) ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputata sulla base della lettura congiunta di plurimi elementi probatori. I giudici di merito hanno difatti argomentato dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, in occasione del tentato furto del 7 luglio 2018 cui è seguito l'arresto delle due corree, ha riconosciuto i due soggetti agenti con riferimento al furto del 12 maggio 2018, lette in uno con la disamina delle riprese del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato la consumazione del furto sub iudice. 3. Parimenti inammissibile, sempre in ragione della mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla decisione, è il primo motivo di ricorso che si appunta sull'apparato motivazionale sotteso alla ritenuta insussistenza della continuazione tra il reato sub iudice e il tentato furto commesso, circa un mese prima, dagli stessi soggetti agenti, nel medesimo esercizio commerciale e seguendo sostanzialmente un analogo modus operandi per la sottrazione di capi di abbigliamento. La Corte territoriale, difatti, è lungi dall'aver sul punto reso una motivazione apodittica ovvero viziata. Sintetizzati i principi pacificamente governanti la materia (ai quali mostra adesione la stessa ricorrente), con motivazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, è stata difatti ritenuta insussistente la continuazione, nonostante la coincidenza soggettiva (sia attiva che passiva) dei due reati caratterizzati da analogo modus operandi nella sottrazione dei capi d'abbigliamento. Il giudice d'appello, in particolare, ha motivato (al primo capoverso di pag. 4) in ragione dell'insussistenza di elementi tali da far argomentare nel senso della programmazione, ancorché nelle linee essenziali, della commissione dei due delitti sin dal momento dell'esecuzione del primo (quello sub iudice); ciò, come ritenuto del giudice di merito, in assenza di qualsivoglia elemento deponente in tal senso (anche solo di natura dichiarativa, finanche eventualmente promanante dall'imputata) e comunque in ipotesi caratterizzata dal decorso di circa un mese tra i reati. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor