CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05665/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proponga argomenti manifestamente infondati, in quanto nella definizione del trattamento sanzionatorio il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e insindacabile in sede di legittimita, purche sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), come avvenuto nella specie, mediante il richiamo ai numerosi procedenti penali dell’imputato, che sono espressione della capacità a delinquere dello stesso, parametro richiamato dall’art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen., mentre non vi è contraddittorietà tra l’aver valorizzato tali precedenti nella determinazione della pena base e non averli considerati nella quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche, “stante l'indipendenza delle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso” (Sez. 6, Sentenza n. 1694 del 22/12/1998, dep. 1999, Esposito, Rv. 212505); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 Il C