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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08231/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 686/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante della IMPREPAR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita tra la medesima [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Imprepar, poi HCE), ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in [OSCURATO:PERSONA] n.4, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.411/22 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21/06/2022;letta le rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 686/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante della IMPREPAR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita tra la medesima [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Imprepar, poi HCE), ICLA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in [OSCURATO:PERSONA] n.4, Roma; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.411/22 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 21/06/2022;letta le rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 ma
Decreto Cassazione n. 08231/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris