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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 39039/2021

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5891/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza SS.

Apostoli n. 81, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio legale Tosato. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del tribunale di Trani n. 1817/2015, depositata in data 4.11.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità - ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. - dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Trani n. 1817/2015 con cui è stata accolta l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale - sez. 2 P( )' (t?, di Barletta ed è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente a titolo di compensi professionali.

Il tribunale ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale e le singole sezioni territoriali costituiscono enti pubblici non economici e che - pertanto - il contratto d'opera professionale - non essendo stato redatto per iscritto - doveva ritenersi nullo, con la conseguenza che il ricorrente non aveva titolo ad ottenere il pagamento dei compensi.

Per la cassazione della sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale - Sez. di Barletta - resiste con controricorso.

2. L'unico motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 20, comma primo, lettera e) e 59 D.LGS. 66/2010, degli artt. 1, 2 e 3 D.P.R. 209/2009, nonché degli artt. 1, 2 e 3 L. 70/1975, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che il tribunale, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] a segno la qualifica di ente pubblico non economico, abbia applicato retroattivamente la disciplina del d.lgs. 66/2010, non ancora in vigore al momento della domanda, trascurando che - con L. 70/1975 - tutti gli enti pubblici, ad eccezione di quelli espressamente indicati, erano stati soppressi, incluse le sezioni del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, divenute quindi mere associazioni private.

Pertanto, al momento dell'incarico professionale, l'ente convenuto operava in regime di diritto privato, non essendo imposto il rispetto della forma scritta a pena di nullità.

Il motivo è infondato.

Come già riconosciuto da questa Corte, le Sezioni di tiro a segno hanno la qualifica di enti pubblici non economici, essendo volti al perseguimento di finalità proprie della pubblica amministrazione.

L'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico deriva - nello specifico - dall'esercizio di funzioni e di poteri autoritativi connessi con la preparazione militare all'uso delle armi, con la pubblica sicurezza e con la pratica dello sport del tiro a segno.Dette sezioni hanno conservato la qualifica di enti pubblici, benché non esclusi dalla soppressione disposta con L. 70/1975.

Difatti, con disposizione emanata nella pendenza del termine di legge per la dichiarazione di necessità degli enti stessi, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 70/1975, l'art. 31, comma primo, L. 110/1975, recante norme integrative per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, ha statuito che "ferme restando le disposizioni di cui al D.L. 2430/1935, convertito con L. 1143/1936, sul [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e i direttori e gli istruttori dell'Unione [OSCURATO:PERSONA] a Segno devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9 (norma in tema di requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi").

Trattasi di disposizione che ha introdotto una disciplina non transitoria, ne' ad esaurimento del controllo delle armi usate nelle Sezioni, sul presupposto che l'Unione [OSCURATO:PERSONA] a segno non fosse stato affatto soppresso e non avesse cessato la propria attività istituzionale.

Ulteriore conferma della mancata soppressione dell'UITS come ente pubblico si trae dal fatto che, nonostante le misure di razionalizzazione adottate con la cd. norma taglia-enti di cui all'art. 26 d.lgs. 122/2008, il successivo art. 1 D.P.R. 209/2009 ha espressamente statuito che "l'Unione italiana tiro a segno, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN».

Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 242/1992".

In tal senso si erano - d'altronde - espresse la giurisprudenza amministrativa (cfr., per quanto riguarda l'UITS: Cons. di Stato 928/1979 e, relativamente alle Sezioni di [OSCURATO:PERSONA] a segno: Cons. di Stato, Ad.

Gen. 568/1960; Consiglio di Stato 817/1962; Consiglio di Stato 194/1964; Consiglio di Stato 389/1965), e quella contabile (cfr., tra le tante, Corte dei Conti sez.- Veneto - 207/2008), con riferimento alla normativa in vigore prima dell'adozione degli artt. 20, lettera e) e 59 d.lgs. 66/2010, che hanno incluso l'UITS nell'elenco degli enti vigilati dal Ministero della difesa, norme da ritenersi - per quanto qui rileva - non innovative e di cui il tribunale non ha - quindi - effettuato alcuna applicazione retroattiva.

Alla sopravvivenza dell'UITS era inoltre collegata quella delle Sezioni, stante l'inscindibile interdipendenza esistente fra i rispettivi compiti e funzioni, non potendo l'Unione [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale operare e realizzare i propri fini istituzionali senza l'attività delle sedi locali (Cass. s.u. 6319/1990; Cass. 4287/1991).

In conclusione, stante la qualifica di enti pubblici non economici delle sezioni del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, il contratto d'incarico doveva esser redatto in forma scritta a pena di nullità.

In mancanza, il ricorrente non aveva titolo per ottenere il pagamento dei compensi professionali.

Il ricorso è pertanto respinto, con regolazione delle spese processuali in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi, ed C 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5891/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza SS. Apostoli n. 81, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio legale Tosato. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del tribunale di Trani n. 1817/2015, depositata in data 4.11.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità - ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. - dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Trani n. 1817/2015 con cui è stata accolta l'opposizione del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale - sez. 2 P( )' (t?, di Barletta ed è stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente a titolo di compensi professionali. Il tribunale ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale e le singole sezioni territoriali costituiscono enti pubblici non economici e che - pertanto - il contratto d'opera professionale - non essendo stato redatto per iscritto - doveva ritenersi nullo, con la conseguenza che il ricorrente non aveva titolo ad ottenere il pagamento dei compensi. Per la cassazione della sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso basato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale - Sez. di Barletta - resiste con controricorso. 2. L'unico motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 20, comma primo, lettera e) e 59 D.LGS. 66/2010, degli artt. 1, 2 e 3 D.P.R. 209/2009, nonché degli artt. 1, 2 e 3 L. 70/1975, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che il tribunale, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] a segno la qualifica di ente pubblico non economico, abbia applicato retroattivamente la disciplina del d.lgs. 66/2010, non ancora in vigore al momento della domanda, trascurando che - con L. 70/1975 - tutti gli enti pubblici, ad eccezione di quelli espressamente indicati, erano stati soppressi, incluse le sezioni del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, divenute quindi mere associazioni private. Pertanto, al momento dell'incarico professionale, l'ente convenuto operava in regime di diritto privato, non essendo imposto il rispetto della forma scritta a pena di nullità. Il motivo è infondato. Come già riconosciuto da questa Corte, le Sezioni di tiro a segno hanno la qualifica di enti pubblici non economici, essendo volti al perseguimento di finalità proprie della pubblica amministrazione. L'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico deriva - nello specifico - dall'esercizio di funzioni e di poteri autoritativi connessi con la preparazione militare all'uso delle armi, con la pubblica sicurezza e con la pratica dello sport del tiro a segno.Dette sezioni hanno conservato la qualifica di enti pubblici, benché non esclusi dalla soppressione disposta con L. 70/1975. Difatti, con disposizione emanata nella pendenza del termine di legge per la dichiarazione di necessità degli enti stessi, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 70/1975, l'art. 31, comma primo, L. 110/1975, recante norme integrative per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, ha statuito che "ferme restando le disposizioni di cui al D.L. 2430/1935, convertito con L. 1143/1936, sul [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e i direttori e gli istruttori dell'Unione [OSCURATO:PERSONA] a Segno devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9 (norma in tema di requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi"). Trattasi di disposizione che ha introdotto una disciplina non transitoria, ne' ad esaurimento del controllo delle armi usate nelle Sezioni, sul presupposto che l'Unione [OSCURATO:PERSONA] a segno non fosse stato affatto soppresso e non avesse cessato la propria attività istituzionale. Ulteriore conferma della mancata soppressione dell'UITS come ente pubblico si trae dal fatto che, nonostante le misure di razionalizzazione adottate con la cd. norma taglia-enti di cui all'art. 26 d.lgs. 122/2008, il successivo art. 1 D.P.R. 209/2009 ha espressamente statuito che "l'Unione italiana tiro a segno, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. L'UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 242/1992". In tal senso si erano - d'altronde - espresse la giurisprudenza amministrativa (cfr., per quanto riguarda l'UITS: Cons. di Stato 928/1979 e, relativamente alle Sezioni di [OSCURATO:PERSONA] a segno: Cons. di Stato, Ad. Gen. 568/1960; Consiglio di Stato 817/1962; Consiglio di Stato 194/1964; Consiglio di Stato 389/1965), e quella contabile (cfr., tra le tante, Corte dei Conti sez.- Veneto - 207/2008), con riferimento alla normativa in vigore prima dell'adozione degli artt. 20, lettera e) e 59 d.lgs. 66/2010, che hanno incluso l'UITS nell'elenco degli enti vigilati dal Ministero della difesa, norme da ritenersi - per quanto qui rileva - non innovative e di cui il tribunale non ha - quindi - effettuato alcuna applicazione retroattiva. Alla sopravvivenza dell'UITS era inoltre collegata quella delle Sezioni, stante l'inscindibile interdipendenza esistente fra i rispettivi compiti e funzioni, non potendo l'Unione [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale operare e realizzare i propri fini istituzionali senza l'attività delle sedi locali (Cass. s.u. 6319/1990; Cass. 4287/1991). In conclusione, stante la qualifica di enti pubblici non economici delle sezioni del [OSCURATO:PERSONA] a segno nazionale, il contratto d'incarico doveva esser redatto in forma scritta a pena di nullità. In mancanza, il ricorrente non aveva titolo per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il ricorso è pertanto respinto, con regolazione delle spese processuali in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi, ed C 2300,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec
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