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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21315/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, atteso che l'obbligo di motivazione relativo all'aumento di pena determinato dalla continuazione è stato implicitamente assolto attraverso un richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado.

Sul punto, inoltre, occorre sottolineare che il grado di impegno motivazionale va correlato all'entità dei singoli aumenti di pena e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; profili, questi, non attinti dalle censure del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, atteso che l'obbligo di motivazione relativo all'aumento di pena determinato dalla continuazione è stato implicitamente assolto attraverso un richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado. Sul punto, inoltre, occorre sottolineare che il grado di impegno motivazionale va correlato all'entità dei singoli aumenti di pena e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; profili, questi, non attinti dalle censure del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
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