CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione l'atto di impugnazione contro la pronuncia del Tribu-nale di Torino del 18 novembre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato con-dannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al fpi reato di cui all'art.186, comma 2, lett.c) cod. strada. e4-4-- t--7 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione\l~ato, a mezzo del suo difensore, deducendo: l'inutilizzabilità degli accertamàti medici disposti a carico dell'imputato in quanto non compiuti da un ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] ma dal personale sanitario, con la conseguente assoluzione dell'imputato perché non risulta provata la penale responsabilità dello stesso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi propo-sti sono generici e reiterativi in quanto ripetono le censure formulate con l'appello e non tengono conto delle risposte ricevute. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha osservato che agli atti vi è richiesta di accertamenti da parte della PG. in favore del responsabile del personale sanitario delegato ad effettuare accertamenti spe-cialistici, il che implica una delega di funzioni consentita per legge, e questi ha prestato il necessario consenso. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione, ma reitera la cen-sura già formulata in appello così destinandola all'inammissibilità. 2.2. Il secondo motivo è generico poiché la Corte ha valorizzato unitamente all'esito degli esami ennatochimici anche altri elementi indiziari quali l'alito vinoso e lo stato confusionale dell'indagato, confrontandosi esplicitamente con le conclu-sioni cui è pervenuto il consulente tecnico che in relazione a dati di carattere ge-nerale e non specifici ha evidenziato che il tempo trascorso tra l'assunzione e l'ac-certamento può incidere in modo sensibile sul tasso alcolemico, poiché dopo una fase ascendente del tasso inizia una fase discendente. Si tratta di considerazioni di carattere generale che vanno calate nel caso concreto, come hanno fatto i giu-dici di merito, utilizzando gli altri dati processuali per pervenire a conclusioni non manifestamente illogiche che confermano la prospettazione accusatoria. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione del Tribunale, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 23. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PreMaria [OSCURATO:PERSONA] " jtt DFPO t7.3, l A-4 IN 1,E.g,znA -Sezione VII Penale 01 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3