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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01631/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 novembre 2021 con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 14 luglio 2014, divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di appello di Palermo, il 12 giugno 2019.

Deduce l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in quanto, considerata la condizione personale del Michael (alloglotta che non è in grado di leggere e comprendere pienamente la lingua italiana), nonostante la sentenza sia stata posta in esecuzione da tempo, deve ritenersi che il momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento coincide con il momento di presentazione dell'istanza.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e manifestamente infondato.

2. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che, ove sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato è restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che egli ha avuto effettiva conoscenza del procedimento oppure del provvedimento ed ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

A tal fine, l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

Il successivo comma 2-bis prevede, inoltre, un termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione dell'istanza, decorrente dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Tale disposizione è stata interpretata dall'orientamento maggioritario di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel senso che sul richiedente grava solo l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922; Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794).Si è, infatti, condivisibilmente affermato che una diversa interpretazione dell'art.175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo (si rinvia fra l'altro alle sentenze della Corte Edu, Colozza contro Italia del 12 febbraio 1985, nonché alle successive Somogyi contro Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic contro Italia del 10 novembre 2004, ribadita dalla Grande Camera il 10 marzo 2006).

Al fine di ottenere il rimedio restitutorio non basta, dunque, la mera affermazione di non aver ricevuto notizia della notificazione della sentenza contumaciale, non supportata da alcuna ulteriore allegazione sia in merito alle ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia sia in ordine al "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato (cfr. Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515).

Invero, solo a fronte di una specifica allegazione da parte del richiedente, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (cfr. Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551).

3. L'ordinanza impugnata, senza incorrere nella denunciata violazione dell'art.175 cod. proc. pen., con motivazione immune da vizi con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha, innanzitutto, considerato che la sentenza del Tribunale di Palermo è stata parzialmente riformata, a seguito di appello del difensore del ricorrente, dalla Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto la continuazione esterna con altra sentenza di condanna resa il 20 dicembre 2006 e rideterminato la pena in anni dieci e mesi sette di reclusione.

Nel merito, ha ritenuto l'inammissibilità dell'istanza in quanto formulata senza alcuna specifica allegazione da parte del ricorrente e in considerazione del fatto che la sentenza è stata posta in esecuzione a far data dal 12 luglio 2019 (l'istanza in esame è stata, invece, presentata il 22 settembre 2021).A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita ad insistere sulla mancata conoscenza del provvedimento omettendo, peraltro, di considerare l'incidenza dell'esecuzione della condanna (già in corso «da tempo» secondo quanto si legge nel ricorso) sulla conoscenza del provvedimento.

Va infatti considerato che la prova della conoscenza del provvedimento può coincidere anche con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione, considerato che, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv. 274309).

In applicazione di tale principio questa Corte ha considerato tardiva l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere (Sez. 3, n. 43724 del 08/09/2016, Rv. 267932).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 novembre 2021 con cui la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 14 luglio 2014, divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di appello di Palermo, il 12 giugno 2019. Deduce l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. in quanto, considerata la condizione personale del Michael (alloglotta che non è in grado di leggere e comprendere pienamente la lingua italiana), nonostante la sentenza sia stata posta in esecuzione da tempo, deve ritenersi che il momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento coincide con il momento di presentazione dell'istanza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e manifestamente infondato. 2. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che, ove sia stata pronunciata sentenza contumaciale, l'imputato è restituito, a sua domanda, nel termine per proporre impugnazione, a meno che non si accerti che egli ha avuto effettiva conoscenza del procedimento oppure del provvedimento ed ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. A tal fine, l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. Il successivo comma 2-bis prevede, inoltre, un termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione dell'istanza, decorrente dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Tale disposizione è stata interpretata dall'orientamento maggioritario di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel senso che sul richiedente grava solo l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare - oltre che l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire - l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922; Sez. 6, n. 14254 del 02/03/2017, Shullazi, Rv. 269794).Si è, infatti, condivisibilmente affermato che una diversa interpretazione dell'art.175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l'effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo (si rinvia fra l'altro alle sentenze della Corte Edu, Colozza contro Italia del 12 febbraio 1985, nonché alle successive Somogyi contro Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic contro Italia del 10 novembre 2004, ribadita dalla Grande Camera il 10 marzo 2006). Al fine di ottenere il rimedio restitutorio non basta, dunque, la mera affermazione di non aver ricevuto notizia della notificazione della sentenza contumaciale, non supportata da alcuna ulteriore allegazione sia in merito alle ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia sia in ordine al "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato (cfr. Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515). Invero, solo a fronte di una specifica allegazione da parte del richiedente, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (cfr. Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551). 3. L'ordinanza impugnata, senza incorrere nella denunciata violazione dell'art.175 cod. proc. pen., con motivazione immune da vizi con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha, innanzitutto, considerato che la sentenza del Tribunale di Palermo è stata parzialmente riformata, a seguito di appello del difensore del ricorrente, dalla Corte di appello di Palermo, che ha riconosciuto la continuazione esterna con altra sentenza di condanna resa il 20 dicembre 2006 e rideterminato la pena in anni dieci e mesi sette di reclusione. Nel merito, ha ritenuto l'inammissibilità dell'istanza in quanto formulata senza alcuna specifica allegazione da parte del ricorrente e in considerazione del fatto che la sentenza è stata posta in esecuzione a far data dal 12 luglio 2019 (l'istanza in esame è stata, invece, presentata il 22 settembre 2021).A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita ad insistere sulla mancata conoscenza del provvedimento omettendo, peraltro, di considerare l'incidenza dell'esecuzione della condanna (già in corso «da tempo» secondo quanto si legge nel ricorso) sulla conoscenza del provvedimento. Va infatti considerato che la prova della conoscenza del provvedimento può coincidere anche con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione, considerato che, a norma dell'art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv. 274309). In applicazione di tale principio questa Corte ha considerato tardiva l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna presentata da condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del conseguente ingresso in carcere (Sez. 3, n. 43724 del 08/09/2016, Rv. 267932). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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