Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:93
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0312 - IT
Avis juridique important
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61989J0312
SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 FEBBRAIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]-QUENTIN - FRANCIA. - [OSCURATO:PERSONA]. 30 E 36 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-312/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00997
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - [OSCURATO:PERSONA] relativa al riposo domenicale dei dipendenti nel settore del commercio al dettaglio - Ammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 30)
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati negli esercizi commerciali al dettaglio.
Infatti, una normativa del genere, che non è preordinata alla disciplina degli scambi e che riguarda tanto la vendita di prodotti nazionali quanto quella di prodotti importati, persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario, in quanto, essendo intesa a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali costituisce espressione di determinate scelte politiche ed economiche. Gli effetti restrittivi sugli scambi che possono eventualmente derivarne non sembrano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-312/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di [OSCURATO:PERSONA]-Quentin, nell' ambito del procedimento sommario dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] départementale des syndicats CGT de l' [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] et meubles,
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, R. Joliet, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l' [OSCURATO:PERSONA] départementale des syndicats CGT de l' [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvocati presso il Conseil d' État e la Cour de cassation,
- per la società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi,
- per il governo francese, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de Bergues, vicesegretario principale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione, dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' [OSCURATO:PERSONA] départementale des syndicats CGT de l' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. F. Thiriez, avvocato presso il Conseil d' État e la Cour de cassation, dalla società [OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. J.-C. Fourgoux, del foro di Parigi, dal governo francese e dalla Commissione, all' udienza del 26 settembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 11 ottobre, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di [OSCURATO:PERSONA]-Quentin, pronunciandosi nell' ambito di un procedimento sommario, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere messo in grado di valutare la compatibilità con le suddette disposizioni di una normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.
2 In forza degli artt. L.221-2, L.221-4 e L.221-5 del codice del lavoro vigente in Francia, il riposo settimanale del quale devono fruire i lavoratori subordinati, per una durata minima di 24 ore consecutive, dev' essere obbligatoriamente concesso la domenica.
3 Denunciando che le società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] et meubles e [OSCURATO:PERSONA] tengono i propri esercizi commerciali aperti la domenica facendo lavorare i propri dipendenti in tale giorno, l' [OSCURATO:PERSONA] départementale des syndicats CGT de l' [OSCURATO:PERSONA] ha adito con ricorso il giudice dei procedimenti sommari del [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di [OSCURATO:PERSONA]-Quentin, affinché questi provvedesse a vietare alle società resistenti, sotto pena di sanzioni pecuniarie, l' apertura dei propri esercizi commerciali la domenica.
4 Nell' ambito del procedimento sommario il presidente del [OSCURATO:PERSONA] de grande instance di [OSCURATO:PERSONA]-Quentin ha emesso un' ordinanza con la quale ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali del seguente tenore:
"Se la nozione di 'misura d' effetto equivalente' ad una restrizione quantitativa all' importazione, così come definita all' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA], possa applicarsi ad una norma avente portata generale da cui discenda un divieto del lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati in un settore come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, tenendo presente che
- questo settore si avvale in larga misura di prodotti importati provenienti, soprattutto, da paesi della CEE;
- una quota rilevante del giro d' affari delle imprese operanti in tale settore viene realizzata la domenica, qualora dette imprese contravvengano alle norme di diritto interno;
- la chiusura domenicale può determinare una contrazione del giro d' affari e, di conseguenza, del volume delle importazioni provenienti dai paesi della Comunità;
- infine, l' obbligo di concedere ai dipendenti il riposo settimanale la domenica non è riscontrabile in tutti gli Stati membri.
In caso di soluzione affermativa, se sia possibile ritenere che le caratteristiche del settore di cui trattasi corrispondano ai criteri di cui all' art. 36 del [OSCURATO:PERSONA]".
5 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Preliminarmente, si deve rilevare che, sebbene la Corte non sia competente, nell' ambito dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA], a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale col [OSCURATO:PERSONA], essa può invece fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi pertinenti al diritto comunitario che possano metterlo in grado di valutare tale compatibilità ai fini della decisione della causa sottoposta alla sua cognizione.
Sulla prima questione
7 Con la prima questione, il giudice nazionale mira a conoscere se norme che vietano il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati, segnatamente in un settore di attività come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA].
8 Deve anzitutto rilevarsi che una normativa nazionale, la quale precluda il lavoro subordinato domenicale in un settore di attività come la vendita al pubblico di mobili per arredamento, non è preordinata alla disciplina degli scambi. Essa può nondimeno comportare effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci. Invero, sebbene sia poco probabile che la chiusura domenicale di alcuni di questi esercizi commerciali induca i consumatori a rinunciare definitivamente all' acquisto di prodotti reperibili durante gli altri giorni della settimana, ciò non toglie che il divieto in questione possa ripercuotersi negativamente sul volume delle vendite e, di conseguenza, delle importazioni.
9 Va osservato poi che una normativa di tal genere riguarda tanto la vendita di prodotti nazionali quanto quella di prodotti importati. Lo smercio dei prodotti importati da altri Stati membri non è quindi, di massima, reso più difficile rispetto a quello dei prodotti nazionali (v. in tal senso sentenza della Corte 23 novembre 1989, [OSCURATO:PERSONA] / B & Q plc, causa C-145/88, Racc. pag. 3851).
10 In quella sentenza, la Corte ha in sostanza affermato, con riferimento a una normativa nazionale analoga che vietava a taluni esercizi commerciali al minuto di tenere aperto la domenica, che un siffatto divieto è compatibile col principio della libera circolazione delle merci sancito dal [OSCURATO:PERSONA], purché gli eventuali ostacoli derivantine per gli scambi comunitari non vadano al di là di quanto è necessario per garantire l' attuazione dello scopo perseguito e tale scopo sia legittimo con riguardo al diritto comunitario.
11 Ciò premesso, si deve constatare, in primo luogo, che una normativa come quella controversa persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario. La Corte ha già rilevato, infatti, nella citata sentenza 23 novembre 1989, che le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al dettaglio sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri.
12 In secondo luogo, va rilevato che gli effetti restrittivi sugli scambi che possono eventualmente derivare da una siffatta normativa non sembrano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito.
13 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.
Sulla seconda questione
14 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal presidente del tribunal de grande instance di [OSCURATO:PERSONA]-Quentin, con ordinanza 5 ottobre 1989, dichiara:
L' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.