CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 33681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 12/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 17373 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17373del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA]’ TIRRENI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CSCNNN 67H25 G813F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71L47C361Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefano (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59C13 C361K) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3276/2021, pubblicatain data 29 dicembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreniper ottenere (nei limiti della competenza per valore del giudice adìto) il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di sua proprietà a seguito di un incidente stradale avve- nuto in una via comunale, a suo dire causato dalle condizioni del fondo stradale. Ric. n. 17373/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni. Il Tribunale di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando l’ente convenuto al pa- gamento dell’importo di € 7.307,15, oltre accessori. Ricorre il Comune di Cava de’ Tirreni, sulla base di quattromo- tivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Risulta logicamente pregiudiziale l’esame del terzo motivo del ricorso, che ha ad oggetto l’accertamento relativo al nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ed il cui ac- coglimento determinerebbe, quindi, l’assorbimento sia delle questioni in ordine alla eventuale sussistenza dell’esimente del caso fortuito (oggetto del secondo e del quarto motivo), sia di quelle relative al quantumdella condanna al risarcimento (og- getto del primo motivo). 2.Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza ( Vio- lazionedegli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)». L’ente ricorrente deduce che «nel ritenere provata la presenza di sostanza viscida sull’asfalto, la decisione impugnata si pone in contrasto con il criterio di valutazione previsto dall’art. 116 c.p.c. in ordine alle cd. “prove legali”. Ciò, in ragione di quanto attestato nel mezzo di prova costituito da “rapporto di polizia municipale redatto in data 03.04.2013” (giorno del sinistro n.d.r.), alle ore 8.30, secondo cui “dalla verifica dello stato del manto stradale non riscontravamo la presenza di materiale oleoso o gasolio ovvero altri materiali similari che avrebbero causato perdita di aderenza ai veicoli coinvolti”. Rapporto da qualificarsi come “atto pubblico” ai sensi dell’art. 2700 c.c., Ric. n. 17373/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dotato di fede pubblica privilegiata smentibile attraverso que- rela di falso, non proposta nel caso di specie». Il motivoè fondato. 2.1Si premette che il tribunale, nell’accertamento dei fatti ri- levanti ai fini della decisione e, segnatamente, del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nonché dell’eventuale sussistenza dell’esimente del caso fortuito,ha ri- tenuto di potere operare una valutazione comparativa tra le emergenzed e lle deposizioni testimoniali , quelle d e i verbali d el monitoraggiodelle strade svolto, anteriormente ai fatti, da un funzionario comunale equelle d e l verbale della polizia munici- pale intervenuta sul luogo subito dopo l’incidente. Con specifico riguardo al pregiudiziale accertamentodel nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso,il giudice di appelloha ritenuto inattendibili le emergenze del verbale della polizia municipale, perché contrastanticon le deposizioni testi- moniali assunte. Disattendendo tali emergenze, il tribunale è, quindi, giunto alla conclusionedella sussistenza di sufficiente prova del fatto che erano presenti macchie d’olio(o, comunque, sostanze viscide) sulla carreggiata stradale, al momento dell’incidente , e che queste erano state la causa dello stesso. In tal modo, è stato, peraltro, affermato un fatto manifesta- mente contrastante con quanto attestato ne l verbale di inter- ventodella polizia municipale delle ore 8.30 (cioè, immediata- mente successivo all’incidente, avvenuto all’incirca a quella stessa ora), in cui si nega inequivocabilmente la presenza di «materiale oleoso o gasolio ovvero altri materiali similari che avrebbero causato perdita di aderenza ai veicoli coinvolti». 2.2Non può dubitarsi che il verbale redatto dagli agenti di po- lizia municipale intervenuti sul luogo dell’incidente immediata- mente dopo il fatto (avvenuto alle ore 8.30 circa, come indicato sia nell’atto di citazione che nel verbale in questione) abbia Ric. n. 17373/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso di quanto attestato essere stato direttamente percepito dai pubblici ufficiali che lo hanno formato e, cioè, dagli agenti stessi, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi piena continuità, in particolare, «con riferimento al ver- bale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico –oltre che quanto alla prove- nienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche re- lativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pub- blico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circo- stanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e control- lare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale impli- cante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concernanon la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensìl’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante; e, pertanto, al ri- guardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria; il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi allafase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento» (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 01/07/2005;Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006; Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022). Ric. n. 17373/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Nella specie, la constatazione dell’assenza di liquidi o materiali viscidi sulla carreggiata, al momento del sopralluogo –che so- stanzialmente coincide con quello dell’incidente, in quanto l’in- tervento risulta essere stato immediato –specificamente atte- stata nel verbale, ha ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento,e costituisce, all’evidenza, un fatto accertato visivamente dai verbalizzanti e relativo alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento. Con riguardo a tale attestazione, pertanto, non vi è dubbio che il suddetto verbale facesse piena prova fino a querela di falso. Di conseguenza, la censura di violazione degli artt. 2699 e 2077 c.c., formulata con il motivo di ricorso in esame, è senz’altro fondata, in quanto il tribunale ha liberamente valutato una prova legale vincolante, in mancanza della necessaria querela di falso. 2.3La decisione impugnata va, dunque, cassata con riguardo all’accertamento del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, accertamento viziato dalla mancata conside- razione di una prova legale costituita dall’accertamento di fatti che i pubblici ufficial i avevano attesta to come avvenuti in loro presenza e da loro visivamenteconstatati. In sede di rinvio, dovrà rinnovarsi tale accertamento, sulla base del valore di piena prova legale, contestabile solo con querela di falso, dell’attestazione in questione. 3. C ome già chiarito, l’accoglimento del terzo motivo del ri- corso, relativo all’accertamento del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, comporta l’assorbimento di tutte le censure formulate con gli altri motivi del ricorso stesso, in quanto il primo motivo, con il quale è stata denunziata«Nullità della sentenza (Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)», ha ad oggetto il quantum della con- danna al risarcimento, mentre il secondo ed il quarto, con i quali Ric. n. 17373/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 è stata, rispettivamente, denunziata « Nullità della sentenza (Violazionedegli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»e « Nullità della sentenza ( Violazione dell’ art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.). Motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile» hanno entrambi ad oggettol’accertamento dell’eventuale esimente del caso for- tuito. Tanto la valutazione relativa all’eventuale sussistenza dell’esi- mente del caso fortuito, quanto quella relativa ai limiti in cui poteva essere accolta la domanda, in virtù della limitazione quantitativa di essa formulata dalla stessa parte attrice, do- vranno essere eventualmente rinnovate, peraltro nella sola ipo- tesi in cui, nonostante il valore di prova legale dell’attestazione sull’inesistenza di macchie d’olio o di sostanze viscide sulla car- reggiata, contenuta nel verbale di intervento della polizia mu- nicipale, in sede di rinvio si possa pervenire nuovamente all’ac- certamento positivo del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso. 4.È accolto il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA]- lerno, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in p