CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 25798/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] F. Ufilugelli che ha conclusoper il rigetto del ricorso;sentita la difesa nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 01.10.2025 e depositata in data16.10.2025, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha confermato la sentenza di condanna –alla pena di mesi tre di reclusione militare, oggetto di sospensione- emessaall’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale [OSCURATO:PERSONA] di Roma (in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],ritenuto responsabile del reato di disobbedienza aggravata e continuata.2. La contestazione evidenzia che : a) in premessa il [OSCURATO:PERSONA] RosarioRussotto in ragione delle sue attribuzioni di comando aveva previsto la necessitàd i i n t e r e s s a r e l a s u a p e r s o n a p e r t u t t e l e p r a t i c h etecnico/amministrative/logistiche prima che queste venissero comunicate daisingoli comandanti di unità ad enti esterni al [OSCURATO:PERSONA]; b) una prima violazione siverificava da parte del [OSCURATO:PERSONA] in data 7 novembre 2022; c) l’ordineveniva ribadito da parte del [OSCURATO:PERSONA] con due mails dei giorni 8 e 9 novembre2022 ma nuovamente disatteso dal Cap. [OSCURATO:PERSONA] in data 11 novembre 2022; d)ed ancora l’ordine veniva disatteso nelle successive date del 17 novembre, 29novembre e 1 dicembre 2022 da parte del [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale di primo grado ricostruiva le competenze di comandonell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] in Kosovo – missione NATO - all’epocadei fatti. Il teste [OSCURATO:PERSONA] (comandante del [OSCURATO:PERSONA]) haspiegato che alle sue dipendenze vi erano tre unità, una delle quali era ilBattaglione di [OSCURATO:PERSONA] comandato dal [OSCURATO:PERSONA] (con bendodici unità). [OSCURATO:PERSONA] in tale ambito comandava la Compagniatrasmissioni, unità posta alle dirette dipendenze del Col. [OSCURATO:PERSONA]. Lacompetenza in tema di comunicazioni era dunque del [OSCURATO:PERSONA], ma semprenell’ambito del Battaglione di [OSCURATO:PERSONA] comandato dal [OSCURATO:PERSONA].Come sostituto del responsabile ComSec (sicurezza delle comunicazioni) ilCol. Gargliulo poteva interloquire, in tale ambito, con il colonello [OSCURATO:PERSONA] in viadiretta, come spiegato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla necessità di previa interlocuzione con il Col. [OSCURATO:PERSONA] per ogniquestione tecnico/amministrativa/logistica che dovesse essere portata all’esternodel Battaglione il Tribunale ha ribadito come l’ordine del [OSCURATO:PERSONA] era non solofunzionale al servizio ma era stato formulato prima in via generale e poi in modospecifico al [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni (con mails del 8,9 e 30 novembre 2022).Ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, secondo il Tribunale, ebbe aviolare l’ordine ricevuto e ribadito. Ordine che consisteva non in una semplicecomunicazione per conoscenza ma in una previa interlocuzione – per esigenze dicoordinamento della azione complessiva – circa la necessità o meno diinterloquire con unità operative «esterne» al battaglione.Da ciò il Tribunale deduce la rilevanza penale delle condotte del [OSCURATO:PERSONA],posto che vengono analizzati i contenuti specifici delle comunicazioni trasmesseall’esterno dal [OSCURATO:PERSONA] nelle varie occasioni di cui alla imputazione (pag.19 e ss.)e si conclude per la loro inerenza a pratiche di tipo amministrativo e logistico(trasmissione di beni o servizi, indicazioni di priorità etc.) , che non potevanoessere gestite con diretta comunicazione «esterna» da parte del [OSCURATO:PERSONA].4. In sede di valutazione dei motivi introdotti in secondo grado, la CorteMilitare di Appello osserva, in via preliminare, che la sequenza dei fatti apparepacifica, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato ad un ordine ricevuto ereiterato dal [OSCURATO:PERSONA].4.1 La linea argomentativa della difesa, secondo cui l’ordine impartito dalCol. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato illegittimo — in ragione della asserita diversità tra lalinea gerarchica del [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA] della Compagnia C4nonché quale membro nominato dell’organizzazione di sicurezza (ambitoCOMSEC) e delegato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro — si poneva innetto contrasto con quanto emerso dalle dichiarazioni rese da testi ritenutiLa Corte [OSCURATO:PERSONA] richiama, in particolare, la deposizione del Col. IvanoMarotta, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in Kosovo – massima autoritàmilitare in sede – ove veniva affermato: “normalmente in una unità militare ilcomandante dell’unità militare è responsabile di tutte le comunicazioni chevengono effettuate al di fuori, in quanto è lui che ne risponde in prima persona.Per cui qualsiasi tipo di comunicazione deve, tranne se non diversamenteautorizzato, deve passare dal comandante […]”; nonché la deposizione del T.Col. [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava: “…il [OSCURATO:PERSONA] è l’autorità prepostaall’impiego operativo dei fondi, quindi è quello che per ultimo da l’okay per lasegnalazione, l’esigenza e l’avvio della procedura”.4.2 Per contro, la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], richiamata dalla difesa— secondo cui le mail inviate dall’imputato non rientravano nella sfera dicompetenza del Col. [OSCURATO:PERSONA], neppure sotto il profilo tecnico-amministrativo elogistico — veniva ritenuta, da un lato, irrilevante, in quanto riferita a unasituazione fattuale diversa da quella oggetto del giudizio; dall’altro, il testePievani veniva qualificato come portatore di convincimenti erronei.Per quanto concerne il rilievo difensivo inerente all’asserita confusione delTribunale [OSCURATO:PERSONA] in ordine al periodo di licenza fruito dal Col. [OSCURATO:PERSONA], la CorteMilitare di Appello rileva, in senso contrario, come il giudice di primo gradoavesse correttamente individuato tale arco temporale, collocandolo — inconformità a quanto emergente dalla deposizione del medesimo — nei giornicompresi tra il 16 e il 26 novembre 2022.4.3 Al fine di condividere la valutazione espressa dal Tribunale [OSCURATO:PERSONA] circala legittimità degli ordini impartiti dal superiore gerarchico all’imputato — e,conseguentemente, la rilevanza penale della violazione del dovere di obbedienza— la Corte richiama le fondamentali disposizioni di diritto penale militare,segnatamente l’art. 1349 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010)e, in particolare, l’art. 729 del d.P.R. n. 90/2010.Alla luce del quadro normativo richiamato, la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appelloosserva come, nel caso di specie, non solo non si versasse nell’ipotesi di unordine la cui esecuzione integrasse manifestamente reato, ma come lo stessofosse stato altresì confermato. Ne conseguiva che l’imputato, omettendo in piùoccasioni di ottemperarvi, si era arbitrariamente arrogato un potere di sindacatosulla legittimità degli ordini ricevuti, che costituisce una prerogativa nonriconosciuta dall’ordinamento, se non nel caso di manifesta criminositàdell’ordine medesimo.Quanto alla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corteperviene alla conclusione che la pretesa convinzione dell’imputato di poterlegittimamente disattendere gli ordini ricevuti non fosse idonea ad escluderne lacolpevolezza.Al riguardo, il giudice di seconde cure richiama l’art. 39 cod.pen.mil.pace,secondo cui «il militare non può invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveriinerenti al suo stato militare», tenuto conto, peraltro, della pronuncia diincostituzionalità intervenuta con sentenza n. 61 del 20 febbraio 1995, nellaparte in cui esclude dall’inescusabilità l’ignoranza inevitabile.Orbene, la Corte ritiene che, nel caso di specie, l’errore in cui sarebbeincorso l’imputato non potesse qualificarsi come inevitabile, alla luce del quadronormativo di riferimento, segnatamente delle disposizioni di cui al d.lgs. n.66/2010 e del d.P.R. n. 90/2010. Inoltre, anche a voler aderire alla tesi difensivasecondo cui, in materia COMSEC e di sicurezza sul lavoro, l’imputato nonversasse in un rapporto di diretta dipendenza gerarchica dal Col. [OSCURATO:PERSONA], nonpotrebbe comunque affermarsi che egli fosse legittimato a sottrarsiall’adempimento degli obblighi impartiti, ai sensi dell’art. 729, comma 1, lett. b),del d.P.R. n. 90/2010.[OSCURATO:PERSONA] di Appello conclude, pertanto, nel senso che il CapitanoGargiulo fosse gravato da uno specifico obbligo giuridico di ottemperare agliordini impartiti dal Col. [OSCURATO:PERSONA] e che, ove avesse ritenuto che quest’ultimo nonfosse, per le materie in questione, il proprio diretto superiore gerarchico, avrebbedovuto comunque eseguire l’ordine ricevuto, provvedendo senza indugio ainformare il superiore diretto, Col. [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.5.1 Al primo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazionedella legge regolatrice.La difesa, in particolare, lamenta l’erronea applicazione delle disposizioninormative di cui all’art. 1349 del d.lgs. n. 66/2010, in forza delle quali il diritto-dovere del militare di non ottemperare all’ordine impartito dal superioregerarchico è circoscritto ai soli casi in cui l’ordine sia diretto contro le istituzionidello Stato ovvero la cui esecuzione integri manifestamente reato.Secondo la prospettazione difensiva, le attività rientranti nella sfera COMSECsi connoterebbero per un elevato grado di delicatezza e riservatezza, tale daescluderne la divulgazione al di fuori della cerchia degli ufficiali appositamenteautorizzati.Ne conseguirebbe che, qualora il Cap. [OSCURATO:PERSONA] avesse trasmesso taliinformazioni al Col. [OSCURATO:PERSONA] — soggetto non appartenente alla predetta cerchia— egli avrebbe integrato una condotta penalmente rilevante, segnatamentericonducibile alla violazione o compromissione del segreto militare in estero.Alla luce di ciò, non sarebbe condivisibile l’argomentazione della CorteMilitare di Appello secondo cui sull’imputato gravasse, in ogni caso, l’obbligo diottemperare agli ordini impartiti dal Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA], atteso che ciò avrebbecomportato una violazione dei doveri connessi alle funzioni rientranti nella sferaCOMSEC.5.2 Al secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d) cod.proc.pen. la mancata assunzione di una prova decisiva.In particolare, la difesa si duole della mancata assunzione – sebbeneoggetto di specifica richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale – delladocumentazione ritenuta rilevante ai fini decisori, segnatamente la DirettivaOperativa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3/2019, il Decreto del Consiglio dei ministri n. 5del 6.11.2015, il [OSCURATO:PERSONA] di Sicurezza COMSEC e il testo integraledei decreti legislativi n. 81/08 e 165/2020. Secondo la prospettazione difensiva,la consultazione delle disposizioni regolamentari contemplate nella DirettivaOperativa [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] DPCM 5/2015 avrebbe consentito aigiudici del merito di accertare che le attività erroneamente qualificatenell’imputazione come pratiche tecnico-amministrative-logistiche del GSA erano,in realtà, rientranti nell’ambito di applicazione COMSEC, per cui si prevede unatotale autonomia, con mezzi e procedure ad hoc.Pertanto, l’asserzione della Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello, secondo cui la richiestaprova documentale rivestirebbe carattere superfluo sul presupposto che laresponsabilità dell’odierno ricorrente fosse già stata dimostrata mediante ledichiarazioni di soggetti autorevoli e qualificati, non risulterebbe condivisibile,alla luce della ritenuta lacunosità e contraddittorietà delle stesse dichiarazioni.5.3 Al terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione.Ad avviso della difesa, in particolare, la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe altresì manifestamente illogica e contraddittoria nella parte incui stabilisce che l'odierno ricorrente, in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso, avrebbe posto in essere cinque episodi di disobbedienza, commessi inviolazione dell'ordine, che il Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva impartito, di interessarlodelle pratiche di carattere tecnico-logistico ed amministrativo prima che le stessevenissero comunicate ad unità ed enti esterni.Invero, secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebberoomesso di considerare che l’ordine impartito dal Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA] all’odiernoricorrente dovesse ritenersi illegittimo, in quanto il medesimo non era titolare dialcun potere di ordinare al Cap. [OSCURATO:PERSONA] di coordinarsi, pre-coordinarsi ointerfacciarsi con lui in relazione a questioni afferenti all’organizzazione dellasicurezza in ambito COMSEC.In ordine alla testimonianza resa dal Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA] — cui la CorteMilitare di Appello ha attribuito valore dirimente — la difesa deduce l’omessa,ovvero comunque inadeguata, motivazione con riferimento alla circostanza che ilteste apparisse del tutto ignaro delle nomine e delle deleghe conferiteall’imputato, le quali lo esoneravano dall’obbligo di procedere a forme dicoordinamento, pre-coordinamento o interlocuzione con il medesimo, al fine diprevenire possibili violazioni della normativa in materia di tutela del segretonazionale in estero.Difatti, come confermato dalla testimonianza resa in dibattimento dal Col.[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era alle dirette dipendenze del Ten. Col. Russottoesclusivamente nella sua veste di incaricato [OSCURATO:PERSONA] della Compagnia C4.Con riferimento al ruolo di sostituto Ufficiale COMSES, invece, l’odierno ricorrenteera alle dirette dipendenze del Mar. Ilardo e del Col. [OSCURATO:PERSONA].La sentenza oggetto dell’odierno ricorso risulterebbe altresì affetta dacarenza di motivazione, avendo omesso di considerare — secondo quantoemerso in dibattimento — che l’imputato rivestiva la responsabilità diretta delledue infrastrutture di Area 40 e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ericopriva altresì una nomina quale dirigente alla sicurezza ai sensi del d.lgs. n.81/2008, rispetto alla quale il Cap. [OSCURATO:PERSONA] non era alle dirette dipendenze delTen. Col. [OSCURATO:PERSONA], bensì del Col. [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia, altresì, come anche le testimonianze rese dal CapitanoSette e dal [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero che l’intera sfera COMSEC nonfosse sottoposta alla dipendenza gerarchica del [OSCURATO:PERSONA] del GSA.In particolare, la difesa dell’odierno ricorrente lamenta la carenza diun’adeguata motivazione in ordine ai plurimi rilievi emersi dalla deposizione delCapitano [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali la Corte [OSCURATO:PERSONA] di Appello si sarebbe limitataad affermare, in maniera apodittica e generica, che la testimonianza risultasse“inquinata” da quanto riferitogli dall’imputato, senza fornire alcuna puntuale especifica argomentazione a sostegno di tale valutazione.La difesa si duole, altresì, della carenza di motivazione in ordine alleargomentazioni e deduzioni difensive concernenti le singole e-mail richiamate nelcapo di imputazione. In particolare, secondo la prospettazione difensiva,ciascuna comunicazione — segnatamente quelle del 7 novembre 2022, dell’11novembre 2022, nonché del 17 e 29 novembre e del 1° dicembre 2022 — nonintegrerebbe né la violazione di un ordine né quella di alcuna disposizionegerarchica.Infine, la difesa deduce la contraddittorietà e l’illogicità della motivazionedella sentenza oggetto dell’odierno ricorso nella parte in cui si afferma chel’istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di accertare l’effettivaimpartizione, da parte del Col. [OSCURATO:PERSONA], di un ordine strutturato nei terminiindicati nel capo di imputazione, nonostante tale circostanza non abbia trovatoriscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in dibattimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente ripropositivo diquestioni congruamente scrutinate nelle due decisioni di merito.In particolare, va premesso che nella interpretazione della disposizioneincriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord.n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra l’ordine e ilservizio e si afferma che [..] oggetto della tutela apprestata dalla normacensurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma ilcorretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento deisuoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quellagiurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine devesempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non puòtrovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata trasuperiore e inferiore [..].Ora, la istruttoria svolta nel giudizio di primo grado – e rievocata dalla CorteMilitare di Appello – ha da un lato evidenziato che per quanto concerne il pianotecnico-amministrativo l’ordine impartito dal Col. [OSCURATO:PERSONA] era inerente alservizio ed era pienamente legittimo in ragione della necessità di razionalizzare eprogrammare il soddisfacimento dei bisogni di ciascuna unità operativa (tra cuiquella comandata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), dall’altro precisato che le specialicompetenze in tema di sicurezza della rete di comunicazione (ComSec) nondeterminavano alcun disallineamento della unità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre11 unità poste alle dipendenze funzionali del col. [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il profilo deirapporti con l’esterno la linea di comando era pertanto quella ordinaria (conRussotto sovraordinato), mentre il [OSCURATO:PERSONA] poteva e doveva agire in modoindipendente (coordinandosi direttamente con il [OSCURATO:PERSONA] e con ilMar. Ilardo) soltanto per questioni che riguardavano la sicurezza della rete dicomunicazione a lui affidata.Pertanto, la critica difensiva finisce con l’omettere il confronto con quelleparti della decisione di primo grado (rievocate nella decisione impugnata) chehanno analizzato in modo specifico l’oggetto delle mails contestate dal [OSCURATO:PERSONA], arrivando a concludere che gli argomenti oggetto di trattazione nonrientravano in ambito ComSec ma nell ’ordinario contenitore degliapprovvigionamenti di beni e servizi. Viene dunque riproposta una petizione diprincipio che risulta smentita dal percorso argomentativo delle due decisioni dimerito.3. Anche il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza.Il diniego di acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] cheregolamenta le funzioni dei delegati ComSec è stato correttamente motivato insede di merito proprio in ragione del fatto che la conoscenza dei contenuti disimile articolato nulla avrebbe potuto aggiungere alla istruttoria dibattimentalenel caso concreto. Ciò in ragione del fatto che i contenuti delle comunicazionioggetto di rimprovero non erano inerenti, per come si è ricordato in precedenza,a profili di sicurezza e segretezza delle comunicazioni ma ad aspetti cherientravano nelle generali attribuzioni logistiche del Battaglione.4. Il terzo motivo è infondato.Le linee argomentative della decisione impugnata vanno ricostruite in modounitario e convergente, trattandosi di doppia conforme. La critica difensiva tendea svalutare i contenuti documentali riportati nella decisione di primo grado daiquali si è dedotto, con totale grado di certezza, sia il contenuto dell’ordine inizialeche la sua reiterazione. Non può pertanto imputarsi alcuna incompletezza aicontenuti della decisione impugnata, posto che la sequenza dei fatti è stata giàapprezzata in modo inequivoco nella decisione di primo grado, il che consentivaalla Corte di secondo grado di soffermarsi, in modo del tutto congruo, sui soliaspetti in diritto.Al rigetto – nel suo complesso – del ricorso segue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]