CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 16072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catania - adito da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato la custodia in carcere dell'indagato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione e dal fine di agevolare il clan mafioso Bottaro/Attanasio, fatto commesso a Siracusa il giorno 4 maggio 2001, accertato con sentenza del GUP del Tribunale in sede del 20/10/2022, che ha condannato a tale titolo [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 30 anni di reclusione. 1.1. Oltre all'intervenuta condanna di primo grado, il Tribunale cautelare ha valorizzato la pericolosità sociale di eccezionale rilevanza manifestata dall'Attanasio, che ha già riportato tre condanne definitive per partecipazione ad associazione mafiosa, in una con accertamento del ruolo apicale, oltre ad una condanna per associazione dedita al traffico di stupefacenti, e altre sentenze per numerosissimi altri reati, anche aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1.2. Quanto al lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla vicenda - oltre venti anni - e agli indici di affievolimento della pericolosità sociale dedotti dalla difesa (dissociazione dal gruppo, percorso di studi perfezionato in carcere, positiva condotta nel periodo di libertà durante l'estate del 2022), il Tribunale cautelare ha ritenuto che tali elementi - già considerati dall'ordinanza genetica - sono recessivi rispetto al rilievo che Attanasio, proprio durante il cosiddetto "tempo silente", aveva partecipato all'omonima associazione mafiosa dal marzo 2004 al marzo 2010, così confermando il quadro presuntivo della pericolosità sociale delineato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 1.3. Infine, il cumulo giuridico dei trent'anni di reclusione, che la difesa ha rivendicato per sostenere l'impossibilità di eseguire tale ulteriore condanna a causa del principio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., potrà avere rilievo soltanto in ambito esecutivo; né il fatto che durante il processo all'Attanasio non fosse stata applicata alcuna misura cautelare poteva spendersi in tale direzione, in quanto ciò era stato determinato dal fatto che fino al luglio 2022 Attanasio era stato ininterrottamente detenuto in espiazione di pena. Tale circostanza, comunque, non dimostra affatto l'assenza di esigenze cautelari. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Attanasio, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274, lett. b) e c), e 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. 2.1. Deplora il ricorrente che - nonostante si sia al cospetto di un'ordinanza cautelare emessa a seguito di una condanna di primo grado - vi sia stata una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, invece preclusa dall'art. 275, comma 1 bis, cod. proc. pen. Inoltre, il Tribunale cautelare non avrebbe risposto ai rilievi difensivi sul compro- vato cambiamento totale di vita di [OSCURATO:PERSONA], ed ha omesso di considerare la relazione di sintesi del 23/11/2020, redatta dall'equipe trattamentale del carcere di Tolmezzo, ove si illustra positivamente la persona del ricorrente. Si puntualizza che Attanasio non si trova più in regime detentivo differenziato, erroneamente richiamato nell'impugnata ordinanza, ed è attualmente "fuori da tutti i giri malavitosi", come dimostra il richiamo alla "pregressa militanza nell'associazione di stampo mafioso" contenuto nei decreti di ammissione al gratuito patrocinio. 2.2. Ulteriormente si censura che la nuova condanna a trent'anni di reclusione comunque rientrerebbe nel cumulo giuridico emesso dalla Procura Generale di Torino in data 7/7/2022, che aveva fissato a tale data la scarcerazione definitiva dell'Attanasio per un cumulo di condanne pari a 45 anni, ridotti a 30 anni di reclusione, per il principio moderatore ex art. 78 cod. pen., già interamente scontati. 2.3. Infine, si censura che l'ordinanza impugnata non abbia motivato in merito alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche corredati di braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La censura relativa alla valutazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile per mancanza di interesse: se è senza dubbio esatto che, all'esito di una sentenza di condanna, non si può discutere della sussistenza dei gravi indizi - perché il giudice della cognizione ha ritenuto sussistente la prova della colpevolezza - è evidente che il riferimento alla gravità indiziaria è senza alcun effetto, né positivo né negativo, sulla posizione del ricorrente. 1.2. L'affermazione secondo cui "le disposizioni normative di riferimento per il caso in esame sono senz'altro quelle previste dagli artt. 274 e 275, comma 1 bis cod. proc. pen." è esatta ma incompleta: in effetti, la norma non esclude affatto l'applica- bilità della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui la condanna abbia ad oggetto uno dei reati contemplati da tale seconda norma, come nel caso di specie. Naturalmente, la circostanza che la misura cautelare sia stata adottata ad una certa distanza di tempo dalla commissione del delitto impone al giudice di affrontare gli elementi evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti che possano indurre a dubitare della pericolosità attuale del soggetto. Tuttavia, la giurisprudenza costante di questa Corte non riconosce alcun effetto automatico al decorrere del tempo ai fini del superamento della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; spetta, comunque, all'imputato indicare concreti elementi dimostrativi della insussistenza di qualsiasi pericolo legato al mantenimento del proprio stato di libertà, essendo, invece, onere del giudice esaminare e valutare gli elementi offerti. 1.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto degli elementi offerti dalla difesa dell'Attanasio, procedendo alla loro valutazione. In particolare, quanto al tempo trascorso dalla commissione dell'omicidio, l'ordinanza dà atto che non si tratta affatto di "tempo silente", atteso che il ricorrente è stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa nel periodo di detenzione (fino al 2010); inoltre, l'ordinanza genetica, ripresa dal Tribunale, evidenzia la perdurante contiguità con ambienti associativi operanti, richiamando un'intercettazione da cui emergeva la convinzione di una congiunta di Attanasio che a "comandare" fosse lui, nonché il recente decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. Non è esatto affermare che il Tribunale abbia ignorato l'esito del trattamento penitenziario seguito nella precedente detenzione: piuttosto, ha ritenuto il "brillante corso di studi" un dato recessivo rispetto agli elementi negativi e, quindi, inidoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 1.4. In verità, il ricorrente, più che denunciare una violazione di legge e un vizio di motivazione, sembra sollecitare una diversa valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari da parte di questa Corte: ciò, in particolare, laddove riporta un ampio passo della relazione del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo che dimostre- rebbe - ad avviso della difesa - che l'imputato si è costruito "una nuova identità"; documento senza dubbio significativo, ma sottoposto, come gli altri elementi, alla valutazione di merito del Tribunale. 2. Manifestamente infondato è il riferimento alla possibilità che - se la condanna diventasse definitiva - Attanasio sarebbe scarcerato in quanto la pena inflitta rientrerebbe nel cumulo giuridico già emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino. La condanna non è definitiva e, quindi, non si può tenere conto di quanto (forse) avverrà in futuro. Nessuna norma del codice di rito permette di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di quanto potrebbe avvenire in sede esecutiva: il riferimento al principio di proporzionalità della misura rispetto "all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata" (art. 275, comma 2, cod. proc. pen.) non è affatto utile a sostenere la prospettazione difensiva, in quanto la norma evoca la LJt sanzione inflitta dal giudice della cognizione e, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha condannato il ricorrente alla pena di anni trenta di reclusione. 3. La motivazione in ordine alla scelta della misura e all'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari è sussistente, benché concisa: del resto, la personalità del soggetto, la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, l'entità della pena inflitta e i precedenti giudiziari e penali giustificavano l'adozione di una motivazione sintetica. 4. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ,a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c