CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (63 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso si compone di sei motivi, con cui si deducono i motivi rubricati come di seguito: 1) Erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o di decadenza, mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; 2) Erronea e superficiale valutazione delle prove; 3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione; 4) Violazione di legge - illogicità della decisione; 5) Illogicità della decisione; che, tutti i suddetti motivi, prospettati in termini assolutamente generici, insistono su censure proposte per la prima volta dinanzi a questa Corte, e dunque non previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'incontrastata sintesi dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove si è indicato il contenuto dell'unica doglianza proposta con l'atto di appello); che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre