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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20514/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35957_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati edilizi ed urbanistici di cui al DPR 380/2001, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 131-bis, c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 3, della sentenza di appello, in cui, condividendosi quanto affermato dal primo giudice, si rimarca la particolare pervicacia con cui l'imputata ha agito, persistendo nel realizzare la propria condotta criminale anche dopo che l'illecito era stato accertato dagli organi competenti, condotta non solo da qualificarsi come reiterata ex art. 131-bis, co. 2, c.p. ostativa all'applicazione della speciale causa di non punibilità, ma denotante anche la particolare intensità del dolo che ne ha sorretto l'azione); ritenuto che le doglianze difensive di cui al primo motivo, tendenti a replicare senza apprezzabili elementi di novità critica le medesime doglianze già oggetto di esame da parte dei giudici di appello, si presentano aspecifiche non confrontandosi con la richiamata motivazione; ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi e si conforma alla giurisprudenza di questa Corte, risultando all'evidenza il relativo motivo di ricorso anche manifestamente infondato (Sez.

U, sentenza n. 18891 del 27/01/2022 - dep. 12/05/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce la mancanza di motivazione quanto alla quantificazione della pena, che lo stesso si appalesa parimenti generico per aspecificità e manifestamente infondal:o, alla luce della motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato, al fine di determinare il trattamento sanzionatorio, plurimi indici indicati dall'art. 133, c.p. (gravità del fatto, personalità dell'imputata e condotta procedimentale serbata; numero assai elevato di precedenti penali; assenza di qualsivoglia elemento che consenta di giudicare favorevolmente la condotta, sia prima che durante il giudizio), motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, che peraltro, tenuto conto della pena irrogata, si conforma alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, sentenza n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rv. 267949 - 01); ritenuto, peraltro, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D.L., Rv. 217266 - 019; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35957_22 Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati edilizi ed urbanistici di cui al DPR 380/2001, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 131-bis, c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 3, della sentenza di appello, in cui, condividendosi quanto affermato dal primo giudice, si rimarca la particolare pervicacia con cui l'imputata ha agito, persistendo nel realizzare la propria condotta criminale anche dopo che l'illecito era stato accertato dagli organi competenti, condotta non solo da qualificarsi come reiterata ex art. 131-bis, co. 2, c.p. ostativa all'applicazione della speciale causa di non punibilità, ma denotante anche la particolare intensità del dolo che ne ha sorretto l'azione); ritenuto che le doglianze difensive di cui al primo motivo, tendenti a replicare senza apprezzabili elementi di novità critica le medesime doglianze già oggetto di esame da parte dei giudici di appello, si presentano aspecifiche non confrontandosi con la richiamata motivazione; ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi e si conforma alla giurisprudenza di questa Corte, risultando all'evidenza il relativo motivo di ricorso anche manifestamente infondato (Sez. U, sentenza n. 18891 del 27/01/2022 - dep. 12/05/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce la mancanza di motivazione quanto alla quantificazione della pena, che lo stesso si appalesa parimenti generico per aspecificità e manifestamente infondal:o, alla luce della motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato, al fine di determinare il trattamento sanzionatorio, plurimi indici indicati dall'art. 133, c.p. (gravità del fatto, personalità dell'imputata e condotta procedimentale serbata; numero assai elevato di precedenti penali; assenza di qualsivoglia elemento che consenta di giudicare favorevolmente la condotta, sia prima che durante il giudizio), motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, che peraltro, tenuto conto della pena irrogata, si conforma alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, sentenza n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rv. 267949 - 01); ritenuto, peraltro, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D.L., Rv. 217266 - 019; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co
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